Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/91

Direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il tetraborato di disodio nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo 8, cioè i preservanti del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione, in particolare misure di protezione per suolo e acqua e, per gli usi industriali e professionali, dall’uso di dispositivi di protezione individuale salvo prova contraria. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2010 e applicarla dal 1º settembre 2011.

Integrazione del tetraborato di disodio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con specifiche condizioni di autorizzazione e misure di riduzione del rischio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e riguarda i biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE contenenti tetraborato di disodio, limitatamente al tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. Le disposizioni incidono sulle procedure nazionali di autorizzazione, modifica e revoca delle autorizzazioni dei prodotti, con particolare attenzione agli usi industriali e professionali e a specifici scenari di esposizione non pienamente valutati a livello comunitario. Sono espressamente richiamati i casi di trattamento in situ di legno in esterno e di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici, per i quali sono previste restrizioni rilevanti salvo dimostrazione di assenza di rischi inaccettabili.

Integrazione del tetraborato di disodio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva modifica la disciplina europea sui biocidi per includere il tetraborato di disodio tra i principi attivi iscritti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’intervento si fonda sulla valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a consentire l’autorizzazione uniforme, negli Stati membri, dei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno.

Finalità e ratio dell’intervento

Dalle valutazioni richiamate emerge che i biocidi contenenti tetraborato di disodio possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia, la Commissione segnala anche rischi non accettabili in determinati scenari, in particolare per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. La direttiva persegue quindi un equilibrio tra accesso al mercato del principio attivo e tutela della salute e dell’ambiente, imponendo condizioni specifiche di autorizzazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri e incide sulle procedure nazionali di autorizzazione, modifica e revoca delle autorizzazioni dei biocidi contenenti tetraborato di disodio nel tipo di prodotto 8. La valutazione comunitaria non ha coperto in modo rappresentativo tutti i possibili utilizzi e tutti i gruppi di popolazione esposti; per questo motivo gli Stati membri devono colmare, in sede autorizzatoria, gli eventuali profili residui di rischio con misure adeguate o condizioni specifiche.

Condizioni per l’autorizzazione dei prodotti

Nel valutare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono prendere in esame, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari di esposizione non analizzati in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria.

L’autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se la domanda dimostra che i rischi sono riducibili a livelli accettabili. In ogni caso, gli Stati membri devono assicurare che siano adottate misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi individuati.

Prescrizioni per usi industriali e professionali

Per i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali, la direttiva impone l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che la domanda dimostri che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali siano già riducibili a livelli accettabili con altri mezzi.

Restrizioni specifiche per il trattamento del legno in esterno

La direttiva è particolarmente restrittiva per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici. A causa dei rischi rilevati per il suolo e per l’acqua, tali prodotti non possono essere autorizzati se non vengono presentati dati idonei a dimostrare il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, anche mediante misure di riduzione del rischio.

Per i prodotti autorizzati per uso industriale, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza devono inoltre prevedere che, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato e/o su supporti rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e permetterne la raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.

Dati identificativi e parametri tecnici del principio attivo

L’allegato alla direttiva inserisce il tetraborato di disodio con le seguenti indicazioni essenziali:

  • numero CE: 215-540-4;
  • numeri CAS: 1330-43-4 (anidro), 12267-73-1 (pentaidrato), 1303-96-4 (decaidrato);
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 990 g/kg;
  • tipo di prodotto: 8;
  • data di iscrizione: 1º settembre 2011;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021.

Recezione e applicazione negli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º settembre 2011.

La direttiva richiede inoltre che, al momento dell’adozione, le norme nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È infine previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Rapporti con la direttiva 98/8/CE

La direttiva opera come atto di modifica della direttiva 98/8/CE e deve essere letta in coordinamento con l’articolo 16, paragrafo 3, di quest’ultima, che disciplina gli effetti dell’iscrizione di un principio attivo sull’autorizzazione dei biocidi. La previsione di un termine tra iscrizione e piena applicazione delle nuove regole è funzionale sia alla preparazione degli operatori e degli Stati membri, sia alla decorrenza della protezione dei dati prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici del settore dei preservanti del legno, la direttiva apre la possibilità di autorizzare prodotti contenenti tetraborato di disodio, ma solo entro un perimetro regolatorio stringente. In particolare, risultano centrali la dimostrazione della mitigazione dei rischi, l’adozione di misure tecniche e organizzative di protezione, e il rispetto delle condizioni specifiche fissate dagli Stati membri in sede di autorizzazione.

Disposizioni principali

Iscrizione del tetraborato di disodio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 e l’allegato inseriscono la voce n. 24 nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tetraborato di disodio, con riferimento al tipo di prodotto 8. Sono indicati i dati identificativi del principio attivo: numero CE 215-540-4 e numeri CAS 1330-43-4 (anidro), 12267-73-1 (pentaidrato) e 1303-96-4 (decaidrato). La purezza minima richiesta nel biocida immesso sul mercato è pari a 990 g/kg.

Condizioni specifiche di autorizzazione e valutazione del rischio

Gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono considerare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria. L’autorizzazione può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili. Gli Stati membri devono inoltre assicurare misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi individuati.

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Per i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Restrizioni per il trattamento del legno in esterno

In ragione dei rischi rilevati per la matrice suolo e la matrice acqua, non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario mediante misure di riduzione del rischio.

Prescrizioni su etichettatura e istruzioni di sicurezza

Per i prodotti autorizzati per uso industriale, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza devono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e consentirne la raccolta per riutilizzo o smaltimento.

Termini di recepimento e di applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º settembre 2011. L’allegato fissa anche la data di iscrizione al 1º settembre 2011, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 agosto 2013 e la scadenza dell’iscrizione al 31 agosto 2021.

Obblighi procedurali di recepimento e comunicazione

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesicurezza dei prodottisalute e protezione dei lavoratorimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.