Direttiva 2009/94
Direttiva 2009/94/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido borico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce l’acido borico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo 8, cioè nei preservanti del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione volte a ridurre i rischi per suolo, acqua e utilizzatori professionali e industriali. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2010 e applicarla dal 1° settembre 2011.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acido borico come principio attivo nell’allegato I, limitatamente ai biocidi di tipo 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione all’autorizzazione, modifica e revoca delle autorizzazioni dei biocidi contenenti acido borico destinati all’uso come preservanti del legno (tipo di prodotto 8, ai sensi della direttiva 98/8/CE). Il testo incide sul mercato dei biocidi e sulle procedure nazionali di autorizzazione del prodotto; non riguarda in generale tutti gli usi possibili dell’acido borico, alcuni dei quali restano non valutati a livello comunitario e richiedono valutazioni nazionali specifiche. Sono espressamente esclusi, salvo dimostrazione di assenza di rischi inaccettabili, i trattamenti in situ di legno in esterno e il legno trattato esposto agli agenti atmosferici.
Direttiva 2009/94/CE: iscrizione dell’acido borico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva 2009/94/CE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sui biocidi per iscrivere l’acido borico tra i principi attivi utilizzabili nei biocidi di tipo 8, cioè i preservanti del legno. L’iscrizione si fonda sull’esito della valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e tiene conto dei rischi individuati per specifici usi.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l’acido borico è stato sottoposto a valutazione per l’uso nel tipo di prodotto 8. La Commissione rileva che i biocidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti della direttiva 98/8/CE, ma segnala anche rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. La direttiva mira quindi a consentire l’armonizzazione delle autorizzazioni in tutti gli Stati membri, imponendo al contempo misure specifiche di riduzione del rischio.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i biocidi contenenti acido borico utilizzati come preservanti del legno, nell’ambito della direttiva 98/8/CE. L’effetto principale è sulle procedure nazionali di autorizzazione del prodotto: gli Stati membri devono poter rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Restano rilevanti, tuttavia, valutazioni nazionali per comparti o gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo a livello comunitario.
Iscrizione del principio attivo e conseguenze giuridiche
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la voce n. 22 relativa all’acido borico, con i seguenti dati essenziali:
- numero CE: 233-139-2;
- numero CAS: 10043-35-3;
- purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 990 g/kg;
- data di iscrizione: 1° settembre 2011;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013;
- scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021;
- tipo di prodotto: 8.
L’iscrizione comporta che, dal momento dell’applicazione, le autorizzazioni dei biocidi contenenti questo principio attivo devono essere valutate alla luce dei requisiti della direttiva 98/8/CE e delle condizioni specifiche fissate nell’allegato.
Obblighi e margini di discrezionalità degli Stati membri
Gli Stati membri conservano un margine di apprezzamento nella procedura di autorizzazione del prodotto, ma entro limiti precisi. In particolare, devono:
- valutare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari d’uso non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria;
- assicurare che, al rilascio delle autorizzazioni, siano adottate misure adeguate o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili;
- concedere l’autorizzazione solo se nella domanda è dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.
La direttiva non impone un unico modello procedurale nazionale, ma vincola il risultato: le autorizzazioni non possono essere rilasciate in assenza di una dimostrazione sufficiente della sicurezza dell’uso proposto.
Misure di riduzione del rischio e restrizioni d’uso
L’allegato contiene condizioni specifiche che gli Stati membri devono rispettare nell’autorizzare i prodotti:
- i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possano essere ridotti con altri mezzi;
- non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno esposto agli agenti atmosferici, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente con misure di riduzione del rischio;
- le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza dei prodotti autorizzati per uso industriale devono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e consentirne la raccolta per riutilizzo o smaltimento.
Termini di recepimento e applicazione
La direttiva fissa un termine espresso di trasposizione:
- entro il 31 agosto 2010, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- tali disposizioni devono essere applicate dal 1° settembre 2011.
Quando adottano le norme di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o corredare l’atto di un tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Rapporto con la direttiva 98/8/CE e con il programma di riesame
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 98/8/CE e del programma di riesame disciplinato dal regolamento (CE) n. 1451/2007. I considerando richiamano la valutazione svolta dai Paesi Bassi come relatore, l’esame da parte degli Stati membri e della Commissione e la relazione di valutazione approvata il 20 febbraio 2009 nell’ambito del comitato permanente sui biocidi.
Sintesi operativa per il professionista
Per gli operatori e per le autorità nazionali, l’effetto pratico principale è che l’acido borico diventa principio attivo iscritto per il solo ambito dei preservanti del legno, con autorizzabilità subordinata a condizioni stringenti di gestione del rischio. In particolare, il quadro autorizzatorio deve tener conto della protezione dell’ambiente, dell’impiego di DPI per usi industriali e professionali e del divieto, salvo prova contraria, per taluni impieghi all’aperto e in situ. Gli Stati membri devono recepire la disciplina entro la fine di agosto 2010 e applicarla dal 1° settembre 2011.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’acido borico nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva, iscrivendo l’acido borico come principio attivo. L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e consente il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni dei biocidi contenenti tale sostanza secondo l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Termine di recepimento e data di applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 agosto 2010 e applicarle a decorrere dal 1° settembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Dati tecnici dell’iscrizione
Nell’allegato è inserita la voce n. 22: acido borico; denominazione IUPAC: acido borico; numero CE 233-139-2; numero CAS 10043-35-3; purezza minima 990 g/kg. Data di iscrizione: 1° settembre 2011. Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013. Scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021.
Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio
Nella valutazione della domanda di autorizzazione gli Stati membri devono considerare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari di uso non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria. Le autorizzazioni possono essere concesse solo se nella domanda è dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili. Per i prodotti autorizzati per usi industriali e professionali, l’uso deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova che i rischi possano essere ridotti con altri mezzi. Per il trattamento in situ di legno in esterno o di legno esposto agli agenti atmosferici non possono essere autorizzati prodotti, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente mediante opportune misure di riduzione del rischio. Le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati per uso industriale devono indicare che, dopo il trattamento, il legno va conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo di residui sul suolo o nelle acque e per consentirne la raccolta e il riutilizzo o smaltimento.
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