Direttiva 2009/95
Direttiva 2009/95/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina nell’allegato I, consentendone l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi, a determinate condizioni. L’iscrizione è accompagnata da requisiti stringenti di autorizzazione, tra cui l’utilizzo esclusivo da parte di professionisti appositamente formati e l’adozione di misure di riduzione del rischio per operatori, persone esposte e specie non bersaglio. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2010 e applicarla dal 1° settembre 2011.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina nell’allegato I come principio attivo utilizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e riguarda l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’effetto concreto è limitato ai prodotti biocidi del tipo di prodotto 14, rodenticidi, contenenti fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina; il regime di iscrizione, autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni opera a livello nazionale in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Sono esclusi, per espressa indicazione dell’allegato, gli usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria, per i quali gli Stati membri devono effettuare una valutazione aggiuntiva caso per caso.
Direttiva 2009/95/CE: iscrizione del fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per includere nell’allegato I il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina. La misura si fonda sulla valutazione effettuata nell’ambito del programma decennale previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e mira a consentire l’autorizzazione armonizzata dei rodenticidi contenenti tale principio attivo, subordinandola però a condizioni rigorose di sicurezza.
Obiettivo e contesto regolatorio
Dai considerando emerge che il principio attivo è stato esaminato per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, e che la valutazione comunitaria ha concluso per la sua idoneità ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano applicate adeguate misure di gestione del rischio. La Commissione sottolinea anche la necessità di un’applicazione simultanea negli Stati membri, per garantire parità di trattamento dei biocidi sul mercato e il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina. L’iscrizione nell’allegato I consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La valutazione comunitaria non ha coperto tutti i possibili usi: perciò, negli scenari non esaminati in modo rappresentativo, gli Stati membri devono svolgere un’ulteriore valutazione del rischio e imporre misure o condizioni specifiche.
Contenuto dell’iscrizione nell’allegato I
L’allegato alla direttiva inserisce la voce n. 20 nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. I dati principali sono i seguenti:
- nome comune: fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina;
- denominazione IUPAC: fosfuro d’alluminio;
- numeri identificativi: CE 244-088-0 e CAS 20859-73-8;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 830 g/kg;
- tipo di prodotto: 14.
Sono inoltre fissate tre date chiave:
- data di iscrizione: 1° settembre 2011;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013;
- scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato impone una serie di condizioni vincolanti per il rilascio dell’autorizzazione nazionale. In particolare, gli Stati membri devono verificare, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se il prodotto espone popolazioni o scenari non adeguatamente considerati nella valutazione europea.
Le autorizzazioni possono essere concesse solo se la domanda dimostra che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili. In particolare:
- i prodotti per uso in interni non possono essere autorizzati, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dei requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, se necessario tramite misure di riduzione del rischio;
- i prodotti devono essere venduti unicamente a professionisti appositamente formati e utilizzati da questi;
- devono essere adottate misure idonee a ridurre il rischio per gli operatori, comprese, tra l’altro, adeguate attrezzature di protezione individuale, l’uso di applicatori e un formato del prodotto che mantenga l’esposizione entro un livello accettabile;
- devono essere adottate misure per ridurre il rischio per le specie terrestri non bersaglio, inclusa l’esclusione dal trattamento delle aree in cui siano presenti, oltre alla specie bersaglio, altri mammiferi che vivono in tane.
Obblighi per gli Stati membri e margine di discrezionalità
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: l’allegato I deve essere aggiornato nel diritto nazionale e le autorizzazioni dei prodotti devono essere riesaminate secondo il nuovo quadro. Rimane tuttavia un margine di discrezionalità nella scelta delle misure attuative concrete, soprattutto nella valutazione dei rischi residui, nella definizione delle condizioni specifiche di autorizzazione e nell’organizzazione nazionale del recepimento.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 agosto 2010. Tali misure si applicano dal 1° settembre 2011, data di iscrizione del principio attivo. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Iscrizione del principio attivo nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE, mediante l’inserimento della voce n. 20 relativa al fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina. L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 14 (rodenticidi) e fissa una purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato pari a 830 g/kg.
Condizioni specifiche di autorizzazione e misure di riduzione del rischio
L’allegato impone agli Stati membri di valutare, nell’esame delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, le popolazioni esposte e gli scenari di esposizione non rappresentativamente esaminati nella valutazione comunitaria. L’autorizzazione può essere rilasciata solo se la domanda dimostra la possibilità di ridurre i rischi a livelli accettabili; in particolare, non sono autorizzabili prodotti per uso in interni senza dati idonei. Le autorizzazioni devono prevedere la vendita e l’uso esclusivamente da parte di professionisti appositamente formati, l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale, l’uso di applicatori e un formato del prodotto idoneo a limitare l’esposizione, nonché l’esclusione dal trattamento delle zone in cui siano presenti altri mammiferi che vivono in tane.
Termini di iscrizione e di adeguamento alle norme dell’articolo 16, paragrafo 3
Per il fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina, la data di iscrizione è fissata al 1° settembre 2011. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE è il 31 agosto 2013. La scadenza dell’iscrizione è il 31 agosto 2021.
Recepimento nazionale e applicazione differita
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° settembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 31 lug 2009Direttiva 2009/90
- direttiva · 31 lug 2009Direttiva 2009/91
- direttiva · 31 lug 2009Direttiva 2009/92
- direttiva · 31 lug 2009Direttiva 2009/93
- direttiva · 31 lug 2009Direttiva 2009/94
- direttiva · 31 lug 2009Direttiva 2009/96
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →