Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47663/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 7/2/2024 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 416-ter c.p.; il ricorrente ha censurato: (i) vizio della motivazione per presunto travisamento della prova in ordine alla sua appartenenza al clan Montani, dedotta principalmente da una condanna risalente a circa trent'anni prima e da déclarazioni di collaboratori che lo indicano come affiliato "all'epoca che fu"; (ii) carenza di prova che abbia accettato l'offerta della cugina di procurare voti; (iii) illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della custodia in carcere anziché misure meno afflittive, non considerando l'epoca remota dei trascorsi giudiziari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente è stato scarcerato in data 4/11/2024. La revoca della misura cautelare ha fatto venir meno l'interesse ad ottenere la pronuncia impugnata, salvo che l'interessato avesse richiesto espressamente la pronuncia ai fini di futura utilizzazione per l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., cosa che non è avvenuta. Per tale ragione il merito delle censure sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari non è stato esaminato. Non è disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria per il ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità per carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    norma sulla concorrenza di reati; citata come titolo del capo d'imputazione, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione

  • art. 416-ter cod. pen.

    norma sul reato di associazione di tipo mafioso; indicata quale capo d'imputazione che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare, ma sulla sua valutazione probatoria il giudizio di legittimità non si è pronunciato per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il ricorso è stato proposto in base a tale disposizione

  • art. 314 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte richiama che l'interesse a mantenere il ricorso dopo la revoca della misura sussiste solo se espressamente dedotto e finalizzato all'ottenimento della pronuncia utile per l'indennizzo

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010; Sez. U., n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017)

    pronunce di legittimità citate nella motivazione

    principi consolidati secondo cui: (a) la sopravvenuta revoca o inefficacia della misura cautelare determina in generale la perdita di interesse all'impugnazione, salvo specifica e motivata deduzione dell'utilità della pronuncia ai fini dell'indennizzo; (b) l'inammissibilità per carenza di interesse non comporta condanna alle spese o sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La revoca o cessazione della misura cautelare durante il procedimento d'impugnazione rende inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto la pronuncia anche ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione e l'abbia motivata concretamente
  • L'interesse a impugnare una misura cautelare è collegato allo status libertatis: se la misura non è più esecutiva o è stata revocata, l'utilità concreta dell'impugnazione viene meno salvo finalità alternative specificamente invocate
  • Se il ricorrente intende ottenere una pronuncia utile ai fini dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p., ciò deve risultare da una specifica e motivata deduzione in ricorso; una generica richiesta non è sufficiente
  • La Corte, quando dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non entra nel merito delle censure sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, per cui tali questioni rimangono non valutate in sede di legittimità
  • L'inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.