Cassazione Penale, Sentenza n. 47663/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7/2/2024 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 e 416-ter c.p.; il ricorrente ha censurato: (i) vizio della motivazione per presunto travisamento della prova in ordine alla sua appartenenza al clan Montani, dedotta principalmente da una condanna risalente a circa trent'anni prima e da déclarazioni di collaboratori che lo indicano come affiliato "all'epoca che fu"; (ii) carenza di prova che abbia accettato l'offerta della cugina di procurare voti; (iii) illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della custodia in carcere anziché misure meno afflittive, non considerando l'epoca remota dei trascorsi giudiziari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente è stato scarcerato in data 4/11/2024. La revoca della misura cautelare ha fatto venir meno l'interesse ad ottenere la pronuncia impugnata, salvo che l'interessato avesse richiesto espressamente la pronuncia ai fini di futura utilizzazione per l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., cosa che non è avvenuta. Per tale ragione il merito delle censure sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari non è stato esaminato. Non è disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria per il ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
norma sulla concorrenza di reati; citata come titolo del capo d'imputazione, senza ulteriore interpretazione specifica nella decisione
art. 416-ter cod. pen.
norma sul reato di associazione di tipo mafioso; indicata quale capo d'imputazione che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare, ma sulla sua valutazione probatoria il giudizio di legittimità non si è pronunciato per sopravvenuta carenza di interesse
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il ricorso è stato proposto in base a tale disposizione
art. 314 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte richiama che l'interesse a mantenere il ricorso dopo la revoca della misura sussiste solo se espressamente dedotto e finalizzato all'ottenimento della pronuncia utile per l'indennizzo
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010; Sez. U., n. 7 del 25/06/1997; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017)
pronunce di legittimità citate nella motivazione
principi consolidati secondo cui: (a) la sopravvenuta revoca o inefficacia della misura cautelare determina in generale la perdita di interesse all'impugnazione, salvo specifica e motivata deduzione dell'utilità della pronuncia ai fini dell'indennizzo; (b) l'inammissibilità per carenza di interesse non comporta condanna alle spese o sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La revoca o cessazione della misura cautelare durante il procedimento d'impugnazione rende inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto la pronuncia anche ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione e l'abbia motivata concretamente
- L'interesse a impugnare una misura cautelare è collegato allo status libertatis: se la misura non è più esecutiva o è stata revocata, l'utilità concreta dell'impugnazione viene meno salvo finalità alternative specificamente invocate
- Se il ricorrente intende ottenere una pronuncia utile ai fini dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p., ciò deve risultare da una specifica e motivata deduzione in ricorso; una generica richiesta non è sufficiente
- La Corte, quando dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non entra nel merito delle censure sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, per cui tali questioni rimangono non valutate in sede di legittimità
- L'inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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