Sentenza n. 222/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - dell’ordinanza ingiunzione del 26.07.2022, protocollo n. 344911, adottata dalla Regione Calabria, e notificata ai ricorrenti il 25.01.2023, con la quale è stato ordinato ed ingiunto ai ricorrenti, in solido, “di versare la somma complessiva di Euro 22.000,90” a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e spese di notifica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione regionale di pagamento di una sanzione paesaggistica di euro 21.985,00, oltre spese di notifica, per complessivi euro 22.000,90
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione con la quale la Regione Calabria aveva ingiunto loro, in solido, il pagamento dell'indennità risarcitoria paesaggistica prevista dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004. Hanno dedotto, in primo luogo, che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e del parere paesaggistico favorevole avrebbe eliminato ogni illegittimità e reso non dovuta la sanzione; hanno inoltre sostenuto di non essere responsabili dell'abuso, avendo acquistato gli immobili mediante procedure esecutive immobiliari. In secondo luogo, hanno contestato l'applicazione della disciplina sanzionatoria paesaggistica a opere realizzate negli anni Sessanta o, secondo la documentazione prodotta, nel 1981, assumendo che la disciplina del 2004 non fosse vigente al momento della costruzione e richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di vincolo paesaggistico sopravvenuto. In terzo luogo, hanno dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza, l'omessa indicazione delle violazioni, dei danni e degli immobili interessati, il mancato chiarimento delle ragioni per cui non fosse stato disposto il ripristino, il richiamo a un'istruttoria non allegata, la violazione dei termini dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il condono edilizio e il parere paesaggistico favorevole non escludano l'applicazione dell'indennità paesaggistica, poiché la sanatoria edilizia e la sanzione paesaggistica hanno natura, finalità e procedimenti distinti. L'art. 2, comma 46, della legge 662/1996 impone infatti il pagamento dell'indennità anche quando sia stata rilasciata una sanatoria edilizia per opere realizzate in area vincolata. Il pagamento dell'oblazione estingue i reati e rende inapplicabili le sanzioni edilizie proprie, ma non incide sull'autonomo illecito paesaggistico. Il Collegio ha inoltre affermato che l'obbligo di pagamento grava sull'attuale proprietario dell'immobile, anche se non autore materiale dell'abuso, perché la sanzione ha carattere reale e ripristinatorio ed è alternativa alla demolizione. Nel caso concreto, peraltro, il titolo in sanatoria e il parere paesaggistico erano stati rilasciati agli stessi ricorrenti, i quali avevano anche partecipato all'istruttoria e prodotto la documentazione necessaria alla quantificazione della sanzione. È stata respinta anche la censura relativa all'irretroattività: il vincolo paesaggistico risultava imposto nel 1976, quindi era anteriore alla realizzazione delle opere, collocata nel 1981. Quanto alla motivazione, l'ordinanza è stata ritenuta sufficiente perché individuava gli immobili, richiamava la sanatoria e il parere paesaggistico, indicava le disposizioni applicate, la deliberazione regionale recante i criteri di calcolo e l'esito dell'istruttoria; il modulo di conteggio depositato in giudizio aveva inoltre chiarito il metodo seguito, senza specifica contestazione. Non era necessario motivare ulteriormente la mancata demolizione, poiché la scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria era stata sostanzialmente compiuta nell'ambito del procedimento di sanatoria, su istanza degli stessi proprietari, che avevano chiesto il mantenimento delle opere. I termini dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 riguardano il procedimento di autorizzazione paesaggistica e non quello distinto di quantificazione della sanzione. Quest'ultimo doveva rispettare il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981, decorrente dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria; termine ritenuto rispettato. Infine, non era dovuta una preventiva comunicazione di avvio, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, comma 46, l. 662/1996
Per le opere eseguite in aree sottoposte a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al Decreto-Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell’oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall’art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939.
La disposizione impone l'applicazione dell'indennità paesaggistica anche in presenza di sanatoria edilizia e ha natura interpretativa, esprimendo l'autonomia tra procedimento edilizio e procedimento paesaggistico.
art. 15 l. 1497/1939
Prevede l'indennità risarcitoria paesaggistica per gli interventi abusivi realizzati in area vincolata.
art. 164 d.lgs. 490/1999
Prevede la sanzione pecuniaria paesaggistica, alternativa alla sanzione reale.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Disciplina la sanzione paesaggistica e la sua quantificazione nel maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, secondo i criteri applicabili.
art. 32 l. 47/1985
Richiede il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria relativo a opere realizzate su immobili vincolati.
art. 38 l. 47/1985
Gli effetti dell'oblazione comprendono l'estinzione dei reati e l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative edilizie proprie, ma non escludono l'autonoma sanzione paesaggistica.
art. 146, commi 5, 7 e 8, d.lgs. 42/2004
I termini previsti riguardano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non il distinto procedimento di determinazione della sanzione pecuniaria.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della sanzione, anche mediante richiamo per relationem a criteri e atti istruttori individuabili.
art. 28, comma 1, l. 689/1981
La sanzione paesaggistica è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, decorrente, nel caso esaminato, dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
art. 31 l. 47/1985
Costituisce la base normativa del titolo edilizio in sanatoria rilevante anche ai fini della decorrenza della prescrizione della sanzione paesaggistica.
art. 25 c.p.a.
Massime di principio
- Il rilascio del condono o della sanatoria edilizia per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non estingue l'illecito paesaggistico né esclude l'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004; sanatoria edilizia e sanzione paesaggistica perseguono finalità diverse e operano in procedimenti autonomi.
- L'indennità paesaggistica, avendo carattere reale e ripristinatorio ed essendo alternativa alla demolizione, può essere ingiunta all'attuale proprietario dell'immobile anche quando questi non sia l'autore materiale dell'abuso.
- La sanzione paesaggistica può essere applicata anche a opere risalenti a epoca anteriore alla disciplina vigente al momento dell'ingiunzione, quando la relativa disciplina si riferisca a un vincolo paesaggistico già esistente e la norma sopravvenuta abbia funzione interpretativa della preesistente tutela.
- L'ordinanza-ingiunzione è sufficientemente motivata quando individua l'immobile e il procedimento di sanatoria, richiama le norme applicate, i criteri di quantificazione e l'istruttoria svolta, anche per relationem, purché gli atti richiamati siano individuabili e il metodo di calcolo risulti verificabile.
- I termini procedimentali previsti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non si applicano al distinto procedimento di determinazione della sanzione pecuniaria paesaggistica, il quale è soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981.
- Il procedimento di irrogazione della sanzione paesaggistica promosso nell'ambito di una domanda di sanatoria edilizia è avviato su istanza di parte e non richiede una distinta comunicazione di avvio del procedimento.
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