Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato ha proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dalla propria assistita il pagamento di un compenso professionale per l'attività difensiva svolta in un giudizio di cassazione, quantificato in Euro 5.122,78. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo provata l'attività, ma insussistente la prova di un diverso accordo sul compenso e liquidando solo Euro 2.000,00. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) nullità del provvedimento per violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, assumendo che la decisione dovesse essere collegiale e non monocratica; 2) violazione del D.M. 140/2012 e omessa applicazione del D.M. 55/2014, sostenendo che il compenso dovesse essere liquidato secondo le tariffe sopravvenute poiché la fase decisionale si sarebbe conclusa dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto; 3) violazione del D.M. 140/2012 per mancata esplicitazione dei parametri di liquidazione e per l'erronea quantificazione del compenso, anche in relazione al valore indeterminabile della causa; 4) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza di motivazione sui criteri seguiti dal Tribunale nella liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale, pur vertendo su una domanda di liquidazione di compensi professionali, fosse stato emesso nell'ambito del rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. e non del rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, poiché il giudizio era stato introdotto espressamente con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., senza mutamento del rito e con decisione monocratica coerente con quel modulo processuale. Ne è derivato che il mezzo di impugnazione corretto non era il ricorso immediato per cassazione, ma l'appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'impugnazione e ha condannato il ricorrente alle spese, disponendo anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ha qualificato il rito introdotto dalla parte come procedimento sommario di cognizione ordinario
art. 702-quater c.p.c.
il provvedimento conclusivo del rito sommario ordinario deve essere impugnato con appello, non con ricorso per cassazione per saltum
art. 14 d.lgs. 150/2011
non si applica quando il giudizio è stato introdotto e trattato come procedimento sommario codicistico, senza mutamento del rito
D.M. n. 140/2012
richiamato nei motivi, ma la Corte non entra nel merito della corretta liquidazione dei compensi perché dichiara inammissibile il ricorso
D.M. n. 55/2014
richiamato nei motivi quale tariffa sopravvenuta, ma non esaminato nel merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto come violato per asserita carenza di motivazione, ma il motivo resta assorbito dall'inammissibilità
art. 133, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di decorrenza dei termini di impugnazione, ma la questione viene reputata non decisiva ai fini dell'inammissibilità
art. 325 c.p.c.
richiamato sul termine breve di impugnazione, ma la Corte precisa che non rileva per stabilire il mezzo di impugnazione corretto
art. 327 c.p.c.
menzionato nella giurisprudenza citata come termine lungo, senza effetti decisivi nella fattispecie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio per la liquidazione dei compensi professionali, il regime delle impugnazioni dipende dal rito concretamente adottato e dalla qualificazione data dal giudice al procedimento, secondo il principio di apparenza e di ultrattività del rito.
- Se la domanda è stata proposta e trattata con le forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., il provvedimento finale va impugnato con appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., salvo accordo delle parti per il ricorso per cassazione per saltum.
- L'eventuale errata qualificazione della controversia come appartenente al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non rileva, se dagli atti risulta che il giudice ha deciso secondo il modulo del rito sommario codicistico senza disporre mutamento di rito.
- Quando l'impugnazione è proposta con il mezzo processualmente errato, la Corte di cassazione deve dichiararla inammissibile senza esaminare i motivi di merito sulla liquidazione del compenso.
- In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →