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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22983/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili La Marra Antonio Pepito e La Marra Marco avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/11/2020, che aveva riformato l'assoluzione di primo grado condannando l'imputato per i reati indicati ai capi a) (artt. 582 e 583 c.p.). Le parti civili avevano affidato il ricorso a due motivi ma, successivamente, hanno rinunciato al ricorso con dichiarazione del 27/04/2022 trasmessa via PEC dal loro procuratore speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per intervenuta e rituale rinuncia ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ritenendo sussistenti i requisiti di legge (dichiarazione sottoscritta dal difensore nominato procuratore speciale). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. Non essendosi pronunciato sul merito, l'impugnata sentenza di merito resta efficace.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, resa dal difensore valido quale procuratore speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 582, comma 1, c.p.

    Norma penale richiamata nel provvedimento di merito: la Corte d'appello aveva condannato l'imputato per il reato previsto da questa norma; in cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 583, comma 1, c.p.

    Norma penale richiamata nel provvedimento di merito: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 583; la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 368 c.p.

    Reato originariamente contestato in primo grado; il procedimento di cassazione non ha approfondito la questione sostanziale relativa a questo capo per effetto della rinuncia al ricorso.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8; decreto-legge n.105 del 2021, artt. 1 e 7

    Norme utilizzate per la rassegna di requisitoria e per i termini/procedure telematiche (PEC) in sede di costituzione/requisitoria; confermano la validità delle comunicazioni e memorie trasmesse telematicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se resa in modo rituale e sottoscritta da un difensore legittimato (anche procuratore speciale), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito.
  • La rinuncia può essere dichiarata anche dopo il deposito del ricorso e delle memorie, purché sussista la forma richiesta dalla legge (atto sottoscritto dal difensore e registrato nei modi previsti).
  • L'inammissibilità per rinuncia lascia integro l'esito del giudizio di merito impugnato; chi rinuncia perde la possibilità di rimettere la questione in Cassazione sullo stesso motivo.
  • La parte che rinuncia può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) a discrezione della Corte.
  • Se più soggetti hanno impugnative autonome, la rinuncia di alcuni non esclude in via automatica l'esame da parte della Corte per le impugnazioni ancora pendenti (ad es. del Pubblico Ministero); occorre verificare la posizione di ciascun ricorrente.
  • Le comunicazioni e dichiarazioni trasmesse via PEC e le memorie elettroniche sono efficaci se conformi alla normativa emergenziale e di processo telematico richiamata nelle pronunce.

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