Cassazione Penale, Sentenza n. 22983/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili La Marra Antonio Pepito e La Marra Marco avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 20/11/2020, che aveva riformato l'assoluzione di primo grado condannando l'imputato per i reati indicati ai capi a) (artt. 582 e 583 c.p.). Le parti civili avevano affidato il ricorso a due motivi ma, successivamente, hanno rinunciato al ricorso con dichiarazione del 27/04/2022 trasmessa via PEC dal loro procuratore speciale.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per intervenuta e rituale rinuncia ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ritenendo sussistenti i requisiti di legge (dichiarazione sottoscritta dal difensore nominato procuratore speciale). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. Non essendosi pronunciato sul merito, l'impugnata sentenza di merito resta efficace.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, resa dal difensore valido quale procuratore speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 582, comma 1, c.p.
Norma penale richiamata nel provvedimento di merito: la Corte d'appello aveva condannato l'imputato per il reato previsto da questa norma; in cassazione non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità.
art. 583, comma 1, c.p.
Norma penale richiamata nel provvedimento di merito: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 583; la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.
art. 368 c.p.
Reato originariamente contestato in primo grado; il procedimento di cassazione non ha approfondito la questione sostanziale relativa a questo capo per effetto della rinuncia al ricorso.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8; decreto-legge n.105 del 2021, artt. 1 e 7
Norme utilizzate per la rassegna di requisitoria e per i termini/procedure telematiche (PEC) in sede di costituzione/requisitoria; confermano la validità delle comunicazioni e memorie trasmesse telematicamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se resa in modo rituale e sottoscritta da un difensore legittimato (anche procuratore speciale), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito.
- La rinuncia può essere dichiarata anche dopo il deposito del ricorso e delle memorie, purché sussista la forma richiesta dalla legge (atto sottoscritto dal difensore e registrato nei modi previsti).
- L'inammissibilità per rinuncia lascia integro l'esito del giudizio di merito impugnato; chi rinuncia perde la possibilità di rimettere la questione in Cassazione sullo stesso motivo.
- La parte che rinuncia può essere condannata alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) a discrezione della Corte.
- Se più soggetti hanno impugnative autonome, la rinuncia di alcuni non esclude in via automatica l'esame da parte della Corte per le impugnazioni ancora pendenti (ad es. del Pubblico Ministero); occorre verificare la posizione di ciascun ricorrente.
- Le comunicazioni e dichiarazioni trasmesse via PEC e le memorie elettroniche sono efficaci se conformi alla normativa emergenziale e di processo telematico richiamata nelle pronunce.
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