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Sentenza

Sentenza n. 3648/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202515037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 25 giugno 2025, avente a oggetto il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, non avendo questa concluso il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento debba essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione deve esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l’equivalenza della formazione e l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accertato silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di disporre le ulteriori misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, compresa la disciplina dei termini e della valutazione delle qualifiche professionali.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, la previsione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equivalenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell’Istruzione e oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando l’autorità competente non conclude entro il termine previsto dalla normativa speciale il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, si configura il silenzio-inadempimento, accertabile mediante l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a.
  • Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’Amministrazione deve considerare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione acquisita, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra i titoli.
  • L’autorità competente deve verificare se le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato d’origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche solo parzialmente, i requisiti richiesti per l’accesso all’attività professionale.
  • L’eventuale non piena equivalenza della formazione estera non esonera l’Amministrazione dall’esame concreto della posizione dell’interessato e può giustificare soltanto l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, ove previste dalla disciplina applicabile.
  • In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora l’inerzia persista.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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