Cassazione Penale, Ordinanza n. 25114/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati cui era stato contestato il reato di modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 c.p. per avere realizzato, nella proprietà delle parti civili, una pista carrabile destinata al transito di mezzi meccanici funzionali a lavori edili eseguiti nel fondo confinante di loro proprietà. In primo grado il Tribunale aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste; la sentenza era stata appellata dalle parti civili ai soli effetti della responsabilità civile. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione e condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo, in sintesi: 1) l’inammissibilità dell’appello delle parti civili per genericità dei motivi e assenza di specifiche censure e riscontri; 2) la violazione dell’art. 632 c.p. e vizi motivazionali sull’elemento oggettivo, sostenendo che mancassero prova dell’ostruzione del canale di scorrimento delle acque piovane, del nesso causale con i danni da infiltrazioni e dei riscontri alle dichiarazioni delle parti civili; 3) la violazione dell’art. 632 c.p. e vizi motivazionali sull’elemento soggettivo, contestando la sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche alla luce dell’esecuzione di una sentenza civile di demolizione e dell’esistenza di una servitù di passaggio. Con motivi nuovi hanno inoltre insistito sulla necessità di una motivazione rafforzata nel ribaltamento della sentenza assolutoria, sull’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, sul travisamento del fatto, sul nesso causale e sulla nozione di ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto che l’impugnazione, proposta per i soli interessi civili, non fosse inammissibile. Ha quindi applicato l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. e ha disposto la trasmissione del ricorso alla sezione civile competente per la prosecuzione del giudizio sulle questioni civili. La decisione richiama il principio delle Sezioni unite secondo cui la nuova disciplina si applica alle impugnazioni per soli interessi civili in procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022; nel caso concreto, la costituzione era intervenuta il 5 maggio 2023. La Corte ha anche escluso l’inammissibilità per tardività o manifesta infondatezza, rilevando che il ricorso era tempestivo e che non appariva manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 632 c.p.
È la norma incriminatrice contestata; i ricorrenti ne contestano l’applicazione sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo (dolo specifico e ingiusto profitto).
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, invocato per violazione di legge, vizi di motivazione e violazioni processuali.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per sostenere la genericità dei motivi di appello delle parti civili e quindi la loro asserita inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato quale norma sull’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi.
art. 576 c.p.p.
Richiamato per sostenere che l’appello della parte civile non possa trasformarsi in una rivalutazione piena della responsabilità penale, ma solo in un giudizio autonomo sulla responsabilità civile dipendente da reato.
art. 603 c.p.p.
Richiamato in relazione all’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di ribaltamento della decisione assolutoria.
art. 605 c.p.p.
Richiamato insieme all’art. 603 c.p.p. nel dedurre violazioni processuali collegate alla riforma della sentenza di primo grado.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
Norma decisiva: quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili e il ricorso non è inammissibile, la Corte di cassazione deve rinviare la causa alla sezione civile competente per la prosecuzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. a), n. 2
È la fonte che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p.; la Corte ne applica l’assetto transitorio come interpretato dalle Sezioni unite.
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01
Richiamata per il principio secondo cui l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per soli interessi civili in procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia successiva al 30/12/2022.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione è proposta soltanto per gli interessi civili, il controllo della Corte di cassazione segue la disciplina dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.: se il ricorso non è inammissibile, il giudizio prosegue davanti alla sezione civile competente.
- Per l’applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. rileva la data di costituzione di parte civile: la nuova regola opera nei procedimenti in cui la costituzione sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022.
- Nel giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile contro una sentenza assolutoria, il ricorrente può dedurre che la decisione d’appello abbia sconfinato nella rivalutazione della responsabilità penale, ma la Corte di cassazione, se il ricorso non è inammissibile, non decide nel merito civile e rimette la causa al giudice civile competente.
- L’eventuale contestazione di genericità dell’appello della parte civile e dei vizi sulla motivazione della sentenza impugnata non impedisce, di per sé, la prosecuzione del giudizio civile se il ricorso supera la soglia dell’ammissibilità.
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