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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34528/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza che l'aveva condannata per due episodi di danneggiamento dell'autovettura della parte civile. Deduce, con il primo motivo, l'incostituzionalità dell'art. 635, quinto comma, c.p. in relazione all'art. 3 Cost., sostenendo l'ingiustificata differenza di trattamento tra il reato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede (procedibile d'ufficio) e il furto aggravato dalla stessa circostanza (procedibile a querela), rilevante in considerazione della remissione della querela da parte della persona offesa. Con il secondo motivo censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (circostanza attenuante/strumenti di riduzione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbendo il secondo). Ha richiamato l'intervento legislativo successivo (D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1) che ha previsto la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento commesso su beni esposti per necessità/consuetudine/destinazione alla pubblica fede (richiamo all'art. 625, primo comma, n. 7 c.p.). Applicando la disposizione transitoria (art. 9 del decreto) e l'art. 85 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la querela era stata presentata subito dopo il fatto e poi rimessa il 24 novembre 2021, con accettazione della ricorrente: conseguentemente il reato si è estinto per remissione della querela. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, le statuizioni civili revocate e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma che punisce il danneggiamento; la questione riguardava la parte che, in combinazione con l'art. 625, primo comma, n. 7, disciplinava la procedibilità del reato quando il danno riguarda cose esposte alla pubblica fede. La Corte ha ritenuto applicabile la modifica normativa che ne ha fatto reato procedibile a querela.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dall'imputata per censurare una presunta violazione del principio di uguaglianza, a causa della diversa procedibilità rispetto a reati affini; la questione è stata risolta in relazione agli effetti della modifica legislativa successiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Motivo di doglianza relativo alla mancata applicazione di una norma attenuante/riduttiva della pena; la Corte ha assorbito questo motivo dopo aver ritenuto risolto il primo, con estinzione del reato.

  • D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1

    Intervento legislativo che ha modificato la procedibilità per il reato di cui all'art. 635 c.p., prevedendo la procedibilità a querela quando il fatto riguarda beni esposti per necessità/consuetudine/destinazione alla pubblica fede; norma applicata dalla Corte tramite la disposizione transitoria.

  • art. 9 del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto

    Disposizione transitoria che collega i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto alle regole sull'esercizio dell'azione penale per reati procedibili a querela; importante per la decorrenza dei termini e l'applicazione retroattiva limitata delle nuove regole.

  • art. 85 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (primo comma)

    Prevede che, per reati procedibili a querela commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto se la persona offesa ha avuto precedentemente notizia del fatto. La Corte ha usato questa disposizione per valutare gli effetti della remissione della querela già presentata.

  • art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Norma richiamata dalla disciplina di cui all'art. 635 second comma; indica le aggravanti/particolari condizioni di tutela che incidono sulla procedibilità.

  • Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 e legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione)

    Norme menzionate come modificatrici dell'art. 85 del D.Lgs. n. 150/2022; operative nel contesto delle disposizioni transitorie richiamate dalla Corte.

Massime di principio

  • Se una fattispecie viene resa procedibile a querela da una modifica normativa intervenuta successivamente, è essenziale verificare le disposizioni transitorie per capire se e come la nuova disciplina si applica ai fatti commessi anteriormente.
  • Quando la vittima aveva già presentato querela e successivamente la rimette (con accettazione dell'imputato), il reato può estinguersi per remissione della querela; ciò comporta l'annullamento delle pronunce penali e la revoca delle statuizioni civili connesse in sede penale.
  • La data di presentazione della querela, la data e le modalità della remissione e l'eventuale accettazione da parte dell'imputato sono elementi decisivi per l'applicazione delle norme sulla procedibilità e sull'estinzione del reato; vanno documentati con attenzione processuale.
  • In caso di cambiamento della procedibilità, la pubblica accusa deve rivalutare la prosecuzione del procedimento alla luce delle nuove regole e delle eventuali estinzioni intervenute per remissione o decorrenza dei termini transitori.
  • La remissione della querela estingue l'azione penale salvo diversa indicazione nell'atto di remissione; eventuali pretese risarcitorie civili possono essere riproposte in sede civile separata.

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