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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31658/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 18/12/2024, lamentando esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Il primo ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla quantificazione della pena base e al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. Il secondo ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena base e mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Il terzo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena base. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione impugnata; nel merito ha considerato congrua la determinazione della pena sopra il minimo edittale, giustificata da gravità del fatto, negativa personalità degli imputati e plurimi precedenti specifici, nonché corretta la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento, poiché la somma versata non era idonea a integrare un ristoro adeguato del danno subito dalla persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro integrale o comunque adeguato; la congruità del pagamento è rimessa al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La pena concreta può essere motivata richiamando specificamente gli elementi oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti, come gravità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    Il risarcimento deve essere integrale, comprensivo del danno patrimoniale e morale, per integrare l'attenuante.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando indica gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. e spiega il discostamento dal minimo edittale con riferimento a gravità del fatto e personalità dell'imputato.
  • La censura di cassazione sulla congruità della pena è inammissibile se tende a ottenere una nuova valutazione di merito, salvo che la decisione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • L'attenuante del risarcimento del danno presuppone un ristoro idoneo a compensare integralmente il pregiudizio della persona offesa; la valutazione della congruità dell'importo spetta al giudice di merito.
  • Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non arbitraria e non illogica.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiParte generale

Testo integrale

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