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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30349/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare sostenendo principalmente: 1) l'inutilizzabilita delle videoriprese del 2 febbraio 2022 perché effettuate oltre la durata dell'autorizzazione (decreto del 21 ottobre 2021 per 40 giorni salvo proroghe) e dunque senza autorizzazione; 2) che le immagini e i riconoscimenti fotografici sono inaffidabili, dato che la persona offesa (Vinciguerra Salvatore) non ha riconosciuto i ricorrenti e aveva indicato altri soggetti; 3) che il cortile/luogo ripreso sarebbe assimilabile a domicilio privato, con conseguente protezione ex art. 14 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto le videoriprese utilizzabili perché eseguite in un luogo esposto al pubblico (2^ traversa di via Marotta) e non in ambito di domicilio privato, per cui non era necessaria l'autorizzazione del pubblico ministero; ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra videoregistrazioni in luogo pubblico/aperte al pubblico (prove atipiche ammissibili ai sensi dell'art. 189 c.p.p.) e quelle nel domicilio che catturino comportamenti non comunicativi (vietate). Quanto all'identificazione, la Corte ha ritenuto legittimo e valutabile l'accertamento compiuto dagli operanti della polizia giudiziaria e non invalido dal mancato riconoscimento pieno da parte della persona offesa, considerata la concitazione dell'evento e la coerenza con altre risultanze (dichiarazioni del padre, immagini, circostanze spazio-temporali, e il versamento di 5.000 euro il 4 febbraio 2022). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • artt. 110, 416-bis cod.pen.

    Gli indagati sono stati ritenuti gravemente indiziati per il contributo alla associazione di tipo mafioso e per condotte criminose (spaccio, appoggio del clan) integrate dalle norme richiamate.

  • artt. 110, 629 in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1) e 3), 416-bis.1 cod.pen.

    Contestata l'estorsione aggravata con le aggravanti indicate; la Corte ha ritenuto sussistere gravità indiziaria anche alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e delle immagini video.

  • art. 189 cod.proc.pen.

    Richiamata per inquadrare le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico come prove atipiche utilizzabili nel procedimento.

  • artt. 266 e ss. cod.proc.pen.

    Richiamati per distinguere la disciplina delle captazioni comunicative in ambito domiciliare (soggette a limiti procedurali) dalle videoregistrazioni di carattere non comunicativo.

  • art. 14 Cost.

    Richiamato nel controllo sulla tutela della riservatezza domiciliare: la Corte interpreta che la protezione di art. 14 sussiste solo se il comportamento è tenuto in condizioni non visibili ai terzi; nei luoghi esposti al pubblico la tutela viene meno.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formali e amministrativi).

Massime di principio

  • Le videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono generalmente utilizzabili come prova atipica senza necessità di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
  • Per stabilire se una ripresa coinvolge il domicilio protetto ai sensi dell'art. 14 Cost. il criterio decisivo è la visibilità del luogo: se l'area è effettivamente percepibile dall'esterno perde la qualifica di domicilio ai fini della tutela costituzionale.
  • Le registrazioni effettuate all'interno del domicilio che captino comportamenti non comunicativi sono vietate e inutilizzabili; le captazioni di comportamenti comunicativi sono regolate dagli artt. 266 e ss. c.p.p.
  • I riconoscimenti fotografici o l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria costituiscono elementi di fatto valutabili dal giudice nell'ambito del libero convincimento; il mancato riconoscimento della vittima non azzera automaticamente il valore probatorio di tali accertamenti se sussistono elementi di riscontro.
  • La valutazione della gravità indiziaria rimane complessiva: incongruenze o incertezze in una fonte probatoria possono essere compensate da altre risultanze concordanti (es. immagini, dichiarazioni di terzi, fatti materiali come il pagamento contestato).
  • In casi di contestazione sulle modalità di acquisizione delle prove, è essenziale dimostrare in modo oggettivo l'illegittimità (es. prova che la ripresa è avvenuta in ambito domiciliare non visibile esternamente o che vi è stata specifica violazione di un decreto autorizzativo) per ottenere l'esclusione delle registrazioni.

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