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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 920 - Comm. Trib. Prov. Bari

Tassa di concessione governativa - Telefonia mobile - Soggetto passivo - Comune - Assoggettabilità al tributo - Sussistenza - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava l'assoggettabilità alla tassa di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari. Sosteneva che l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 avesse eliminato il presupposto del tributo, che la sostituzione della licenza con l'abbonamento telefonico impedisse l'applicazione della tassa e che, in quanto ente pubblico territoriale, fosse assimilabile allo Stato e quindi esente. Richiamava inoltre l'esclusione dello Stato e degli enti pubblici dall'IRES prevista dall'art. 74 del TUIR.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. Il presupposto della tassa è il rilascio, da parte del gestore del servizio radiomobile, del titolo giuridico che consente l'utilizzo dell'apparecchio, oggi costituito dal contratto di abbonamento. L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973 non ha inciso sulla validità dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972. Il Comune non beneficia di un'esenzione generale o speciale prevista dalla normativa e non può essere equiparato allo Stato. È inoltre irrilevante l'esenzione dall'IRES prevista dall'art. 74 del TUIR, poiché l'IRES e la tassa sulle concessioni governative hanno presupposti impositivi diversi.

Norme richiamate

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972

    Prevede la tassa di concessione governativa relativa all'utilizzazione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. Il presupposto è integrato dal titolo giuridico che consente l'utilizzo del servizio, anche quando tale titolo consiste in un contratto di abbonamento.

  • Art. 13-bis del d.P.R. n. 641/1972

    esenzioni a carattere generale

    Contiene le esenzioni generali dalla tassa; il Comune non rientra, per il solo fatto di essere ente pubblico territoriale, tra i soggetti esonerati.

  • Art. 318 del d.P.R. n. 156/1973

    La sua abrogazione non ha eliminato né modificato il presupposto della tassa previsto dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972.

  • D.Lgs. n. 259/2003

    L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/1973, derivante dal riordino della disciplina delle comunicazioni elettroniche, non ha comportato l'abrogazione della tassa prevista dalla tariffa delle concessioni governative.

  • D.M. n. 33 del 13 febbraio 1990

    La sostituzione della licenza di esercizio con l'abbonamento telefonico non esclude l'applicazione della tassa, poiché l'abbonamento costituisce comunque il titolo giuridico necessario per utilizzare il servizio.

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972

    Le esenzioni speciali devono essere previste espressamente; il Comune non rientra tra i soggetti esenti sulla base della sola natura pubblica dell'ente.

  • Art. 74 del TUIR

    L'esclusione dello Stato e degli altri enti pubblici dall'IRES non si estende alla tassa sulle concessioni governative, perché si tratta di tributi diversi, con distinti presupposti e ambiti applicativi.

Massime di principio

  • Per la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile, il presupposto può consistere nel contratto di abbonamento, quale titolo giuridico che abilita l'utilizzo del servizio; non è necessario che esista ancora una licenza formalmente denominata in tal modo.
  • L'abrogazione di una norma che disciplinava la precedente licenza di esercizio non comporta automaticamente l'abrogazione del tributo, se la disposizione tariffaria che lo prevede è rimasta vigente e continua a individuare un presupposto compatibile con il nuovo regime.
  • Gli enti pubblici, compresi i Comuni, sono soggetti alla tassa salvo che una specifica disposizione preveda espressamente un'esenzione; la sola natura pubblica o territoriale dell'ente non è sufficiente.
  • Le esenzioni previste per un tributo non possono essere estese analogicamente a tributi diversi. In particolare, l'esenzione dall'IRES non implica l'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente: l'esistenza del contratto o titolo abilitativo, la vigenza della disposizione tariffaria, l'eventuale inclusione del soggetto tra le esenzioni espresse e la diversità del presupposto rispetto ad altri tributi.

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