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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 41 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposta sul valore aggiunto - Fabbricati a destinazione abitativa- Pertinenze di fabbricati strumentali - Acquisto e successiva locazione finanziaria - Detraibilità dell'imposta - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Cassa impugnava il diniego parziale di rimborso IVA relativo al 2007, per euro 85.964,64, contestando l'indetraibilità dell'imposta assolta sull'acquisto di unità immobiliari accatastate A2. Sosteneva che tali abitazioni non fossero immobili abitativi autonomi, ma pertinenze di fabbricati strumentali destinati ad attività artigianali e industriali, acquistati insieme a questi ultimi e successivamente concessi in leasing finanziario con applicazione dell'IVA. La Cassa deduceva quindi la violazione e falsa applicazione dell'articolo 19-bis 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972, sostenendo che il regime fiscale del bene principale strumentale dovesse estendersi alle pertinenze.

La decisione

La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso e riconosciuto il rimborso di euro 85.964,64 oltre agli interessi. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo che la detrazione per immobili abitativi spettasse soltanto alle imprese di costruzione o ai soggetti operanti in specifiche attività esenti e che le società di leasing non potessero detrarre l'IVA sugli acquisti di fabbricati abitativi. La Commissione tributaria d'appello ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la natura pertinenziale delle abitazioni di servizio sulla base dei contratti di acquisto, dei contratti di leasing, delle perizie e dei vincoli urbanistici e tavolari. Di conseguenza, le unità A2 dovevano seguire il regime IVA dei fabbricati strumentali principali, con piena detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972

    La detrazione dell'IVA è ammessa quando l'imposta riguarda beni e servizi utilizzati nell'esercizio dell'impresa. Nel caso concreto, la detrazione è stata riconosciuta perché le abitazioni di servizio costituivano pertinenze di fabbricati strumentali utilizzati nell'attività di leasing imponibile.

  • Articolo 19-bis 1, lettera i), D.P.R. 633/1972

    Indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa, salvo le ipotesi previste dalla norma.

    La limitazione oggettiva alla detrazione riguarda gli immobili abitativi autonomamente considerati. Non si applica, secondo la sentenza, alle abitazioni che siano effettive pertinenze di fabbricati strumentali e che seguano il regime fiscale del bene principale.

  • Articolo 10, comma 1, numero 8, D.P.R. 633/1972

    Locazioni di fabbricati strumentali per le quali il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

    L'opzione per l'imponibilità IVA delle locazioni finanziarie di fabbricati strumentali è stata ritenuta applicabile anche alle relative pertinenze, in quanto accessorie e funzionalmente collegate al bene principale.

  • Articolo 817 Codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La natura pertinenziale richiede un elemento oggettivo, consistente nella destinazione durevole del bene al servizio o all'ornamento del bene principale, e un elemento soggettivo, consistente nella volontà del proprietario di creare tale vincolo.

Massime di principio

  • L'indetraibilità dell'IVA prevista per gli immobili abitativi non opera automaticamente quando l'unità abitativa è una pertinenza effettiva di un fabbricato strumentale.
  • Per applicare il regime fiscale del bene principale alla pertinenza occorre dimostrare concretamente il vincolo pertinenziale, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
  • Sono particolarmente rilevanti, come elementi di prova, i contratti di acquisto e di locazione o leasing, le perizie, la collocazione fisica dell'unità, i vincoli urbanistici e le annotazioni catastali o tavolari.
  • Quando il fabbricato principale è utilizzato in un'attività imponibile e la pertinenza ne costituisce un accessorio funzionale, la pertinenza può seguire il regime IVA del bene principale, anche se catastalmente classificata come abitativa.
  • La classificazione catastale A2, da sola, non è necessariamente decisiva: occorre valutare la destinazione concreta dell'immobile e il suo collegamento durevole con il fabbricato strumentale.
  • La detrazione deve comunque essere valutata in relazione all'effettivo utilizzo del bene nell'attività economica e alla corretta applicazione dell'IVA sulle successive operazioni di leasing o locazione.

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