Sentenza del 20/03/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Macerata
No all'accertamento per il notaio se l'Agenzia "interpreta" l'atto tassato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, ritenendo che l'ulteriore somma di 375.000 euro, qualificata nell'atto come indennità o risarcimento per il mancato raccolto e la mancata utilizzazione del terreno agricolo, costituisse in realtà parte del corrispettivo per la costituzione di un diritto di superficie destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Su tale importo l'Ufficio pretendeva quindi le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, per complessivi 56.250 euro. Il notaio contestava sia la riqualificazione dell'indennità, sia la propria legittimazione passiva, sostenendo che la pretesa derivasse da un'interpretazione dell'atto e costituisse imposta complementare, per la quale il notaio non è responsabile.
La decisione
Il ricorso è stato accolto integralmente. La Commissione ha annullato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, qualificando la maggiore imposta richiesta come complementare, poiché derivante dalla riqualificazione dell'atto e dalla diversa imputazione delle somme indicate dalle parti, non da un semplice errore di calcolo del notaio nell'autoliquidazione. È stata riconosciuta la carenza di legittimazione passiva del notaio; l'eventuale recupero dell'imposta avrebbe dovuto essere effettuato nei confronti delle parti del rogito mediante un atto accertativo. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare al notaio i 56.250 euro già pagati, oltre agli interessi, a rifondere le spese di lite e a versare ulteriori 10.000 euro ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la condotta ritenuta gravemente colposa.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta principale è quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio quando corregge errori od omissioni dell'autoliquidazione.
La maggiore imposta richiesta non è principale quando deriva da una diversa qualificazione giuridica dell'atto o da una diversa imputazione delle somme, anziché dalla correzione di un errore materiale o di calcolo nell'autoliquidazione.
Art. 57, comma 2, D.P.R. 131/1986
La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende alle imposte complementari e suppletive.
Il notaio rogante risponde delle imposte principali dovute per l'atto dichiarato dalle parti, ma non delle imposte complementari o suppletive derivanti da successive valutazioni interpretative dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 20 D.P.R. 131/1986
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
Il richiamo a questa disposizione evidenzia che l'Ufficio ha proceduto a una riqualificazione giuridica dell'atto. Tale attività può fondare un recupero d'imposta nei confronti delle parti, ma non consente di imputare al notaio la responsabilità per imposte complementari.
Art. 96, comma 3, codice di procedura civile
In presenza di una condotta processuale gravemente colposa, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore della controparte.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile consente l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. anche nel processo tributario.
Art. 956 codice civile
È la disposizione richiamata per la costituzione del diritto di superficie oggetto del contratto.
Art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
È stata applicata dalle parti per l'imposizione dell'indennità qualificata nel rogito come somma distinta dal corrispettivo del diritto di superficie.
Massime di principio
- Il notaio è responsabile dell'autoliquidazione delle imposte principali relative all'atto così come dichiarato dalle parti e non, di regola, delle maggiori imposte derivanti da una successiva riqualificazione giuridica o economica dell'operazione.
- Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene che una somma formalmente qualificata come indennizzo, risarcimento o altra voce distinta sia in realtà parte del corrispettivo negoziale, sta compiendo un'attività interpretativa che normalmente dà luogo a imposta complementare.
- Le pretese fondate sulla riqualificazione dell'atto devono essere rivolte principalmente alle parti contraenti mediante un atto accertativo, non al notaio tramite un semplice avviso di liquidazione per imposta principale.
- La distinzione tra imposta principale e complementare dipende dalla causa della maggiore pretesa: correzione di un errore di calcolo nell'autoliquidazione nel primo caso; diversa qualificazione dell'atto o delle somme nel secondo.
- La decisione riguarda specificamente la responsabilità del notaio e non stabilisce in via definitiva che l'indennità fosse necessariamente non imponibile o che la qualificazione data dalle parti fosse intoccabile nei loro confronti.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare il testo dell'atto, la qualificazione esplicita delle somme, la loro funzione economica effettiva e la motivazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria.
- Un recupero rivolto al soggetto formalmente responsabile dell'autoliquidazione non può essere utilizzato per eludere le garanzie e il diverso procedimento necessari quando l'Ufficio contesta la sostanza economica o la qualificazione giuridica dell'operazione.
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