Sentenza n. 2248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00803/2023, resa tra le parti, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza a firma dell'Ing. Alessandro Valtriani, Responsabile dell'area funzionale tecnica del Comune di Torrita di Siena n. 98 del 16/11/2022 di demolizione e ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e art. 196 e 201 L.R.T. n. 64/2014; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la stipula dell’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, approvato dall’organo consiliare comunale, avesse definito bonariamente la controversia e fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 803/2023 e, in via originaria, ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello era diretto alla riforma della sentenza del TAR Toscana relativa all’impugnazione di un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi. Nel corso del giudizio d’appello, le parti hanno avviato un confronto per la definizione bonaria della controversia e hanno stipulato un accordo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, successivamente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 27 febbraio 2026. È stata inoltre depositata una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi, ma non oggetto di esame nel merito per la sopravvenuta improcedibilità dell’appello.
art. 196 e 201 l.r. Toscana n. 64/2014
Richiamati nell’ordinanza comunale impugnata, senza specifica valutazione da parte del Consiglio di Stato.
art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241
La stipula e la successiva approvazione di un accordo tra le parti, volto alla definizione bonaria della controversia, hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta stipula di un accordo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, quando definisce bonariamente la controversia oggetto del giudizio e sia validamente approvato dall’amministrazione competente, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione e conseguentemente l’improcedibilità del ricorso o dell’appello.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, valutata unitamente alla definizione sostanziale della controversia mediante accordo amministrativo, giustifica la declaratoria di improcedibilità senza esame dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
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