Sentenza n. 537/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento del Decreto N. -OMISSIS- del 14/08/2021, notificato all'odierno ricorrente il 28/08/2021 del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con cui è stata applicata la sanzione disciplinare della Pena Pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo; di ogni altro atto, anche non noto e non comunicato, presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 84 c.p.a. La rinuncia è stata redatta e notificata ritualmente alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e le amministrazioni resistenti non si sono opposte. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
Atto impugnato: decreto ministeriale di applicazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi
Esito
La controversia
Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato, aveva impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso il 14 gennaio 2026, senza opposizione dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è notificata alle parti secondo le modalità previste e almeno dieci giorni prima dell’udienza; nel caso concreto la rinuncia è stata ritualmente notificata e non è stata opposta.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sull’estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio quando è redatta secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a., è notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non è oggetto di opposizione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese di lite possono essere compensate quando il giudice ravvisa peculiarità della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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