Sentenza n. 1629/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 12 novembre 2025, notificata il 13 novembre 2025, con la il Dirigente del dipartimento servizi territoriali e urbanistici – Servizio repressione abusi e pubblica incolumità ingiunge «il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, della somma di € 1.000,00 (euro mille)»; - della relazione di accertamento eseguito dal Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici congiuntamente a personale del Corpo della Polizia municipale nella località in oggetto, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025; - della nota del Corpo della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che ingiungeva il pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per omessa CILA in relazione a camminamenti, percorsi carrabili, scale di collegamento e muri in blocchetti di cemento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione sanzionatoria e gli atti istruttori presupposti, deducendo: violazione dei principi di economicità, collaborazione, buona fede, buon andamento e divieto di aggravamento del procedimento, nonché degli artt. 3 e 31 d.P.R. 380/2001, per avere il Comune adottato sette distinti provvedimenti a fronte di un’unica relazione di accertamento e prima della definizione di pregresse istanze di condono; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione aveva applicato la sanzione di 1.000 euro prevista per la mancata comunicazione asseverata di inizio lavori senza indicare in quale specifica tipologia di interventi soggetti a CILA rientrassero le opere contestate. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che i camminamenti e le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni rientrassero nell’edilizia libera non soggetta a CILA ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale siciliana n. 16/2016.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione, precisando che la riunione è una facoltà discrezionale del giudice, funzionale a esigenze di opportunità, economicità e speditezza, pur rilevando che i ricorsi erano stati trattati congiuntamente in udienza. Nel merito ha accolto il terzo motivo, assorbendo gli altri. Il Comune aveva qualificato le opere come interventi di edilizia libera comunicata, ritenendo necessaria la CILA e applicando la sanzione di 1.000 euro per la sua omissione. Tuttavia, l’art. 3 della legge regionale siciliana n. 16/2016 distingue, al comma 1, gli interventi eseguibili senza titolo e senza comunicazione, tra cui le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, dagli interventi elencati al comma 2, eseguibili previa comunicazione asseverata, per i quali soltanto il comma 6 prevede la sanzione di 1.000 euro in caso di mancata comunicazione. Gli atti del procedimento non contenevano una puntuale qualificazione dell’intervento né spiegavano per quale ragione le opere dovessero essere ricondotte a una delle fattispecie del comma 2. Tale lacuna integrava un difetto di istruttoria e rendeva illegittima l’applicazione della sanzione. È stata quindi annullata la determinazione impugnata; gli ulteriori atti endoprocedimentali sono stati considerati assorbiti. Le spese sono state compensate, con obbligo del Comune di rifondere il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
La riunione dei ricorsi costituisce una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile per ragioni di opportunità, economicità e speditezza.
art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione al divieto di aggravamento del procedimento e ai principi di collaborazione e buona fede; il motivo è stato assorbito.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per il difetto di motivazione; il motivo è stato assorbito.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo è stato assorbito.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’unitarietà dell’accertamento e dell’ingiunzione edilizia; la questione è stata assorbita.
art. 3, commi 1, 2 e 6, l.r. Sicilia n. 16/2016
Il comma 1 individua interventi eseguibili senza titolo, il comma 2 individua interventi di edilizia libera soggetti a previa comunicazione asseverata e il comma 6 collega la sanzione di 1.000 euro esclusivamente all’omessa comunicazione relativa agli interventi del comma 2.
art. 6, comma 6, d.P.R. 380/2001
Richiamato dal Comune quale base della sanzione pecuniaria per la mancata CILA; l’applicazione della sanzione è stata annullata per difetto di istruttoria sulla riconducibilità delle opere alla fattispecie sanzionata.
art. 1, comma 2, l. 689/1981
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di legalità delle sanzioni amministrative; il motivo è stato assorbito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti private.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista per l’omessa comunicazione asseverata di inizio lavori può essere applicata soltanto quando l’amministrazione abbia previamente e puntualmente qualificato l’intervento come appartenente a una delle fattispecie elencate dalla disposizione che subordina l’edilizia libera alla previa comunicazione.
- Quando la normativa distingue tra interventi di edilizia libera eseguibili senza comunicazione e interventi di edilizia libera soggetti a comunicazione asseverata, l’amministrazione deve indicare nella motivazione gli elementi concreti che consentono di ricondurre l’opera alla seconda categoria; non è sufficiente affermare genericamente che l’intervento era soggetto a CILA.
- L’applicazione della sanzione per omessa CILA è illegittima per difetto di istruttoria se gli atti del procedimento non individuano la specifica tipologia normativa dell’intervento e non spiegano il nesso tra le opere accertate e la fattispecie sanzionata.
- La riunione di ricorsi connessi costituisce una scelta discrezionale del giudice amministrativo, rimessa a valutazioni di opportunità, economicità e speditezza del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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