Risposta n. 476 del 8/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il Comune, la fatturazione elettronica non elimina la disciplina speciale del D.M. n. 370/2000 e quindi resterebbe possibile annotare i corrispettivi e le bollette-fatture con le semplificazioni previste dall’articolo 2, senza anticipare all’Erario IVA non riscossa.
Fattura elettronica per le forniture di acqua e servizi di fognatura/depurazione ex D.M. 24 ottobre 2000, n. 370
Il quesito
Il Comune chiede se l’obbligo di fatturazione elettronica per le bollette-fatture dei servizi idrici e connessi faccia venir meno la semplificazione dell’articolo 2 del D.M. n. 370/2000 sulla registrazione trimestrale dei corrispettivi.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che le bollette emesse ai sensi del D.M. n. 370/2000 siano equiparate alle fatture anche con l’e-fattura; pertanto i soggetti interessati, inclusi i Comuni, sono tenuti all’emissione di fatture elettroniche, ma la disciplina speciale di registrazione e le semplificazioni dell’articolo 2 restano applicabili in assenza di abrogazione espressa. Resta ferma la disciplina dell’articolo 4 per le liquidazioni periodiche, con riferimento all’IVA divenuta esigibile nel trimestre anche se non riscossa.
Fattura elettronica e forniture ex D.M. 24 ottobre 2000, n. 370
L’interpello riguarda un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico integrato e che, fino al 31 dicembre 2018, addebitava acqua, depurazione e fognatura mediante bollette/fatture emesse ai sensi del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370. Il quesito nasce dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e dall’esigenza di capire se tale novità incida sulla disciplina speciale di registrazione prevista dal decreto ministeriale.
Fattispecie e contesto
Il Comune istante rappresenta di aver applicato, per le forniture e i servizi in questione, il regime del D.M. n. 370/2000, che consente l’emissione di bollette che tengono luogo delle fatture. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 527125 del 28 dicembre 2018, i soggetti che prestano i servizi disciplinati dal decreto sono stati ricompresi tra i destinatari dell’obbligo di fattura elettronica, anche se emettono bollette/fatture.
Quesito del contribuente
Il Comune chiede se l’obbligo di fatturazione elettronica abbia fatto venir meno la semplificazione dell’articolo 2 del D.M. n. 370/2000, che consente di annotare l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette/fatture emesse non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Soluzione interpretativa prospettata
Il contribuente ritiene che l’introduzione della fattura elettronica non abbia inciso sulla semplificazione contabile prevista dal decreto. In caso contrario, i Comuni dovrebbero istituire e tenere un apposito registro delle fatture emesse e, soprattutto, versare all’Erario l’IVA anche sulle somme non ancora riscosse, con aggravio operativo e finanziario.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, secondo cui, per l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua e alle operazioni di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti dell’articolo 26 del decreto IVA, purché contengano gli elementi dell’articolo 21 del medesimo decreto.
Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 68/E del 21 settembre 2018, che ha chiarito come le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi a diverse somministrazioni, tra cui acqua, gas ed energia elettrica, tengano luogo delle fatture e siano quindi da considerarsi tali sotto ogni profilo.
L’Agenzia richiama poi l’articolo 1, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che ha previsto regole tecniche specifiche per l’emissione di fatture elettroniche tramite SdI da parte dei soggetti passivi IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai D.M. 24 ottobre 2000, nn. 366 e 370, nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte o professione.
È richiamato anche il provvedimento del 28 dicembre 2018, che ha disciplinato le fatture elettroniche emesse nei confronti di tali persone fisiche, consentendone l’emissione anche in assenza del codice fiscale del destinatario.
Infine, vengono riportate le disposizioni dell’articolo 2 del D.M. n. 370/2000 sulla registrazione dei corrispettivi e delle bollette-fatture, nonché l’articolo 4 del medesimo decreto sulle liquidazioni periodiche, da effettuarsi entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, tenendo conto di tutte le operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel trimestre, ancorché non riscossa.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che l’equiparazione tra bollette e fatture comporta, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, l’obbligo di emissione di fatture elettroniche anche per i soggetti che prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 370/2000, inclusi i Comuni.
Tuttavia, la disciplina della fattura elettronica non ha creato una categoria sostanzialmente nuova rispetto alla fattura ordinaria. Di conseguenza, nei limiti della compatibilità, continuano ad applicarsi i chiarimenti già forniti in materia di fatturazione e le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore. L’Agenzia richiama, a supporto di questo principio, le risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, in assenza di un’espressa abrogazione delle semplificazioni contenute nell’articolo 2 del D.M. n. 370/2000, tali semplificazioni continuano ad applicarsi alle bollette/fatture emesse in base all’articolo 22 del decreto IVA. Pertanto, l’obbligo di fatturazione elettronica non fa venir meno la disciplina speciale di registrazione prevista dal decreto.
Resta però ferma l’applicazione dell’articolo 4 del D.M. n. 370/2000: nelle liquidazioni periodiche deve essere considerata tutta l’IVA divenuta esigibile nel trimestre solare, anche se non ancora riscossa. L’Agenzia precisa quindi che la semplificazione riguarda la registrazione delle bollette/fatture, ma non esclude gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta secondo le regole del decreto.
Conclusioni operative
Per il Comune istante, l’emissione di fatture elettroniche per le forniture di acqua e per i servizi di fognatura e depurazione non elimina la possibilità di avvalersi della registrazione semplificata prevista dall’articolo 2 del D.M. n. 370/2000. Rimane tuttavia necessario tener conto, ai fini delle liquidazioni periodiche, dell’IVA divenuta esigibile nel trimestre, indipendentemente dall’effettiva riscossione dei corrispettivi.
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