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Interpello

Risposta n. 471 del 7/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento

Il quesito

Il contribuente chiede se, in presenza di un testamento che impone la vendita di alcuni immobili e la distribuzione del ricavato a soggetti determinati, gli immobili debbano essere inclusi nella dichiarazione di successione e se siano dovute subito le imposte ipotecaria e catastale, oppure se si tratti solo di un legato di credito tassabile al momento della vendita.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo il contribuente, gli immobili destinati alla vendita non dovrebbero essere indicati nel quadro B1 della dichiarazione di successione, perché la disposizione testamentaria configurerebbe un legato di credito obbligatorio e non un legato immobiliare; l’imposta di successione dovrebbe colpire solo il credito al momento in cui, dopo la vendita, diventa determinato, mentre non sarebbero dovute in quella fase le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la successione comprenda anche i diritti patrimoniali immobiliari e che, in presenza di immobili nell’asse ereditario, sia obbligatoria la dichiarazione di successione con autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale. Nel caso concreto la disposizione testamentaria integra un legato obbligatorio di somma di denaro che si realizzerà solo dopo la vendita degli immobili da parte dell’esecutore testamentario; pertanto gli immobili vanno inclusi nella dichiarazione e la trascrizione/certificazione segue le regole del D.Lgs. 347/1990. L’imposta di successione sarà poi riliquidata con dichiarazione integrativa quando il ricavato della vendita sarà quantificato.

Dichiarazione di successione e vendita di immobili disposta per testamento

Il documento riguarda una successione testamentaria in cui la de cuius ha previsto che il residuo capitale depositato presso due banche e il ricavato della vendita di alcuni immobili siano divisi in tre parti uguali tra tre soggetti. La vendita degli immobili, se non eseguita in vita, è affidata agli esecutori testamentari, che devono agire congiuntamente.

Fattispecie e contenuto del testamento

La testatrice ha disposto che:

  • l’eventuale capitale residuo giacente presso le banche X e Y;
  • il ricavato della vendita dell’abitazione, del garage, del negozio e di un monolocale siano ripartiti in tre quote uguali tra Caio, Mevio e Sempronio.

Nello stesso testamento sono stati nominati gli esecutori testamentari, ai quali è attribuito il compito di procedere alla vendita degli immobili qualora non vi abbia provveduto la testatrice in vita.

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, in una situazione di questo tipo, la dichiarazione di successione debba ricomprendere gli immobili nel quadro B1, oppure se debba essere indicato soltanto il credito derivante dal futuro ricavato della vendita. Conseguentemente, si domanda se, in assenza di un effettivo trasferimento degli immobili agli aventi diritto, non siano dovute le imposte ipotecaria e catastale al momento dell’apertura della successione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che non si tratti di un legato immobiliare, ma di un legato di credito obbligatorio, da soddisfare attraverso la vendita di tre unità immobiliari e da attribuire congiuntamente a tre soggetti.

L’argomento principale è che:

  • la somma da distribuire non è determinata al momento della denuncia di successione, ma solo all’esito delle vendite;
  • pertanto sarebbe applicabile l’art. 44, comma 3, del D.Lgs. 346/1990, secondo cui il legato sottoposto a condizione sospensiva è tassato solo quando la condizione si avvera;
  • fino alla vendita, non essendovi un effetto devolutivo degli immobili, non sorgerebbe neppure l’obbligo di applicare imposte ipotecaria e catastale sugli stessi.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama, in particolare:

  • l’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 346/1990, che individua tra i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione i chiamati all’eredità, i legatari e gli esecutori testamentari;
  • l’art. 29 del medesimo decreto, che disciplina il contenuto della dichiarazione, comprese le generalità dei chiamati e dei legatari e gli estremi del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale;
  • l’art. 5 del D.Lgs. 347/1990, secondo cui il certificato di successione deve comprendere tutti i beni immobili indicati nella dichiarazione e la sua trascrizione ha effetti limitati a quelli previsti dal testo unico, senza costituire trascrizione degli acquisti mortis causa;
  • l’art. 11 del D.Lgs. 347/1990, richiamato per l’obbligo di autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale in presenza di immobili;
  • l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 346/1990, che disciplina la responsabilità dei chiamati e degli altri soggetti obbligati alla dichiarazione fino all’accettazione dell’eredità;
  • l’art. 703 c.c., relativo alla posizione dell’esecutore testamentario quale possessore dei beni ereditari.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che, con l’apertura della successione, si verifica la trasmissione dei diritti patrimoniali del de cuius ai successori, ad esclusione dei diritti strettamente personali. In presenza di immobili nell’attivo ereditario, sorge quindi l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e di autoliquidare le imposte ipotecaria e catastale.

Nel caso specifico, gli immobili oggetto di vendita devono essere considerati nella successione e la trascrizione deve essere effettuata nei confronti dell’esecutore testamentario, qualificato come possessore del bene immobile ai sensi dell’art. 703 c.c.

Quanto alla natura della disposizione testamentaria, l’Agenzia qualifica la fattispecie come un legato obbligatorio di somma di denaro, i cui effetti in capo ai legatari si produrranno solo dopo la vendita degli immobili da parte dell’esecutore testamentario. A sostegno di tale impostazione viene richiamata anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2708/1992).

Parere finale e conseguenze operative

L’Agenzia conclude che:

  • gli immobili devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;
  • l’esecutore testamentario, quale soggetto obbligato alla dichiarazione e possessore dei beni ereditari, è tenuto al pagamento dell’imposta di successione;
  • la disposizione testamentaria si traduce in un legato di somma di denaro, esigibile e liquido solo dopo l’alienazione degli immobili;
  • quando la vendita sarà completata e il credito dei legatari sarà determinato, l’esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita;
  • in tale momento l’imposta di successione dovrà essere riliquidata ai sensi dell’art. 28, comma 6, del D.Lgs. 346/1990.

In sintesi, l’Agenzia non accoglie la tesi del contribuente: la presenza degli immobili nell’asse impone la loro inclusione nella dichiarazione di successione e l’assoggettamento immediato agli adempimenti connessi, mentre la determinazione del legato di denaro e la relativa riliquidazione avvengono solo successivamente alla vendita.

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