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Interpello

Risposta n. 472 del 7/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che i proventi abbiano natura finanziaria perché l'investimento è significativo, esiste postergazione del carried interest rispetto al rimborso del capitale e all'hurdle rate, le quote sono detenute da oltre cinque anni e l'operazione realizza un effettivo allineamento di interessi e rischio tra management e altri investitori.

Trattamento fiscale dei proventi da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) con diritti patrimoniali rafforzati

Il quesito

Il contribuente chiede se le Distribuzioni Speciali/carry percepite indirettamente tramite quote di partecipazione a un veicolo lussemburghese possano essere qualificate come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria anche se non risultano soddisfatti tutti i requisiti dell'articolo 60 del decreto legge n. 50/2017, in particolare il requisito dell'investimento minimo dell'1%.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia esclude l'applicazione della presunzione legale dell'articolo 60 per mancato raggiungimento della soglia minima dell'1%, ma ritiene comunque, sulla base degli elementi concreti del caso, che i proventi abbiano natura finanziaria e non reddituale da lavoro: investimento rilevante, presenza di soci estranei al management, assenza di garanzia di restituzione del capitale, postergazione delle distribuzioni speciali, clausole di leavership che non fanno perdere la titolarità delle quote e livelli retributivi coerenti con il mercato.

Trattamento fiscale dei proventi da strumenti finanziari di partecipazione con diritti patrimoniali rafforzati

L'interpello riguarda la qualificazione fiscale di proventi da partecipazioni indirette in un fondo lussemburghese, strutturate tramite veicoli societari e caratterizzate da diritti patrimoniali rafforzati assimilabili al carried interest. Il tema centrale è se tali proventi vadano trattati come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, anche in assenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Fattispecie e struttura dell'investimento

L'istante è dipendente, dal 1 maggio 2015, della stabile organizzazione italiana di una società lussemburghese operante nel private equity, con qualifica di dirigente e incarico di legale rappresentante. La sua remunerazione è composta da una parte fissa, una variabile discrezionale e fringe benefits.

L'interpellante ha aderito, insieme ad altri dipendenti e amministratori del gruppo, a un co-investimento in un fondo lussemburghese articolato in comparti. L'investimento è stato realizzato indirettamente tramite una società lussemburghese, FLP, che detiene le quote speciali del Fondo e che, a sua volta, è stata partecipata inizialmente da:

  • una società tedesca del gruppo per il 37,5%;
  • il Management Team per il restante 62,5%, di cui una parte tramite un veicolo tedesco e una parte direttamente.

Successivamente le quote di FLP sono state conferite in un ulteriore veicolo di investimento tedesco, Blocker, del quale l'istante detiene il 10,396%. Le quote speciali attribuiscono diritti economici differenti a seconda dei comparti del Fondo: i comparti A, B e C2 danno diritto a distribuzioni speciali dopo il raggiungimento del full pay out, mentre il comparto C1 dà solo distribuzioni ordinarie.

Le distribuzioni percepite si distinguono in:

  • Investor Return, cioè utili ordinari in proporzione alla partecipazione;
  • Adjusted Carry Return, cioè distribuzioni speciali al netto dei costi di gestione di FLP.

Clausole di leavership e rischi dell'investimento

L'Agreement disciplina gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro. La perdita del rapporto non comporta automaticamente l'esclusione dal rapporto associativo; l'esclusione automatica si verifica solo in caso di bad leavership, ossia cessazione per dolo o colpa grave.

Nei casi di good leavership, il lavoratore assume la qualifica di Passive Individual Partner e:

  • se il rapporto cessa per volontà del datore di lavoro prima del terzo anno successivo all'ammissione, i diritti alle distribuzioni speciali vengono ridotti proporzionalmente;
  • nelle altre ipotesi di cessazione non imputabili esclusivamente al datore, se il rapporto termina prima del terzo anno, il diritto agli utili è ridotto in modo forfetario;
  • dopo il terzo anno, il diritto agli utili non può essere né ridotto né forfetizzato.

In nessun caso è garantita la restituzione del capitale investito. La cessione delle partecipazioni richiede il consenso del Team KG e di Beta.

Quesito del contribuente

L'istante domanda se i proventi derivanti dalle quote con diritti patrimoniali rafforzati possano essere qualificati come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria anche qualora non sia soddisfatto integralmente il requisito quantitativo dell'articolo 60, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 50/2017.

Normativa richiamata

L'articolo 60 del decreto legge n. 50/2017 prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o OICR, percepiti da dipendenti e amministratori o da soggetti a loro legati da controllo o gestione, relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, sono considerati in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi, se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • investimento minimo complessivo di tutti i dipendenti e amministratori pari almeno all'1% dell'investimento complessivo o del patrimonio netto;
  • maturazione dei proventi solo dopo il raggiungimento del capitale investito e di un rendimento minimo previsto nello statuto o regolamento;
  • detenzione degli strumenti per almeno 5 anni, salvo cambio di controllo o sostituzione del gestore.

L'Agenzia richiama anche la circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017 e i principi ivi esposti sul concetto di allineamento di interessi tra manager e investitori.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che, pur non raggiungendosi formalmente la soglia dell'1%, la struttura complessiva evidenzia un effettivo allineamento di interessi e un'assunzione di rischio finanziario. A suo avviso:

  • le Distribuzioni Speciali spettano solo dopo il rimborso del capitale e il raggiungimento dell'hurdle rate;
  • le quote sono detenute dal 2013, quindi per un periodo superiore a cinque anni;
  • l'investimento è rilevante e non è meramente simbolico;
  • la disciplina contrattuale mostra esposizione al rischio di perdita del capitale e non una remunerazione camuffata del lavoro.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia osserva anzitutto che il requisito dell'investimento minimo non è integrato, poiché le Quote Speciali riferibili al Management Team rappresentano solo lo 0,6% del totale dei commitment. Di conseguenza, non opera la presunzione legale dell'articolo 60 e occorre valutare la fattispecie caso per caso.

Nell'analisi concreta, tuttavia, l'Agenzia ritiene che i proventi abbiano natura finanziaria e non costituiscano integrazione della retribuzione da lavoro, valorizzando diversi elementi:

  • le quote speciali sono state offerte anche a soggetti esterni al Management Team, circostanza che depone per la natura finanziaria dell'investimento;
  • l'investimento dell'istante, pari a euro 519.800, è significativo e comporta una reale esposizione al rischio di perdita del capitale;
  • negli accordi non risultano clausole che garantiscano la restituzione integrale del capitale investito;
  • le Distribuzioni Speciali maturano solo dopo il raggiungimento dell'hurdle rate, quindi dopo che gli altri investitori hanno conseguito il capitale investito e il rendimento minimo;
  • le clausole di leavership non collegano in modo stretto e necessario i proventi allo status di manager, poiché in caso di cessazione del rapporto, salvo dolo o colpa grave, la titolarità delle quote resta in capo al soggetto, con eventuale sola riduzione o forfetizzazione dei diritti economici nei primi tre anni;
  • per l'istante, peraltro, tali clausole sono ormai inoperanti perché le quote sono state sottoscritte da più di tre anni;
  • i livelli retributivi ordinari dell'istante sono coerenti con il mercato e non fanno ritenere che i proventi in esame abbiano funzione integrativa della retribuzione ordinaria.

Conclusioni operative

L'Agenzia conclude che, pur in mancanza dei requisiti per l'applicazione automatica dell'articolo 60 del decreto legge n. 50/2017, le Distribuzioni Speciali percepite dall'istante devono essere considerate redditi di natura finanziaria. Il parere è espresso sulla base dei soli elementi e documenti forniti nell'istanza, assunti come veri e concretamente attuati.

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