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Interpello

Risposta n. 475 del 8/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene di poter fruire dell'agevolazione dal 17 ottobre 2019, momento in cui maturerebbero i 24 mesi di lavoro all'estero richiesti.

Regime speciale per lavoratori impatriati e status di agente UE ex articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea.

Il quesito

Il contribuente chiede se, rientrando in Italia dopo un periodo di lavoro presso la BEI in Lussemburgo e pur essendo soggetto all'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità UE, possa accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati ex articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, come modificato dal d.l. n. 34/2019.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che, per effetto dell'articolo 13 del Protocollo UE, l'istante debba considerarsi fiscalmente residente in Italia nei periodi d'imposta 2018 e 2019 e quindi non soddisfi il requisito di assenza di residenza fiscale in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il rientro; di conseguenza non può accedere al regime impatriati.

Regime impatriati e agente UE residente ex lege in Italia

L'interpello riguarda la possibilità, per un lavoratore impiegato presso la Banca Europea degli Investimenti e soggetto allo status di agente UE, di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015. La questione si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal d.l. n. 34/2019 e del particolare trattamento fiscale previsto dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea.

Fattispecie rappresentata dall'istante

Il contribuente dichiara di essersi laureato nel 2011 e di essersi trasferito in Lussemburgo dal 16 ottobre 2017 per lavorare presso la BEI. Precisa di essersi iscritto all'AIRE dal 4 gennaio 2018, di essere soggetto all'articolo 13 del Protocollo UE e di rientrare spesso in Italia nei fine settimana per motivi familiari. Rappresenta inoltre l'intenzione di rientrare stabilmente in Italia.

Quesito del contribuente

L'istante chiede se, al momento del rientro in Italia, possa beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del d.l. n. 34/2019.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo il contribuente, il requisito per accedere al regime sarebbe integrato dal 17 ottobre 2019, data in cui si perfezionerebbero i 24 mesi di lavoro all'estero. Da tale momento ritiene di poter fruire dell'agevolazione.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia richiama innanzitutto l'articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, che ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, e le modifiche apportate dall'articolo 5 del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, applicabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2020.

Viene inoltre richiamato l'articolo 2 del TUIR per definire la residenza fiscale delle persone fisiche, nonché il decreto ministeriale 26 maggio 2016, articolo 3, che richiede il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'impegno a permanervi per almeno due anni.

Infine, l'Agenzia richiama l'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, che per i funzionari e gli altri agenti UE considera, ai fini fiscali, ancora domiciliati nello Stato di origine coloro che si trasferiscono in un altro Stato membro esclusivamente per l'esercizio delle funzioni al servizio dell'Unione.

Valutazione dell'Agenzia sulla residenza fiscale

L'Agenzia ricorda che, ai fini dell'articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; tali condizioni sono alternative, e la presenza di una sola di esse è sufficiente per la residenza fiscale.

Nel caso di specie, l'istante, in quanto agente UE, è soggetto all'articolo 13 del Protocollo n. 7 e deve essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi d'imposta 2018 e 2019. L'Agenzia valorizza anche la presenza di relazioni familiari in Italia, dalla quale desume che il trasferimento in Lussemburgo sia avvenuto esclusivamente per ragioni di servizio presso l'Unione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Poiché il regime impatriati richiede che il contribuente non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il rientro, l'Agenzia conclude che l'istante non possiede il requisito richiesto per l'accesso all'agevolazione. L'iscrizione all'AIRE non è sufficiente a superare tale conclusione, considerato che il Protocollo UE gli attribuisce la residenza fiscale in Italia nei periodi rilevanti.

Conclusioni operative

L'Agenzia nega quindi l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati. Viene inoltre precisato che la verifica dell'effettiva residenza fiscale coinvolge elementi di fatto non definibili mediante interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, come già chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016. Il parere è reso sulla base degli elementi e documenti presentati, assunti come veritieri e concretamente attuati.

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