Cassazione Civile, Ordinanza n. 35184/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di indennità di mobilità proposta da più lavoratori. La Corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado e negato il beneficio: per cinque lavoratori aveva dichiarato la decadenza per decorso del termine annuale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 dalla definizione del procedimento amministrativo; per gli altri aveva escluso il diritto nel merito, ritenendo che, nel periodo rilevante, il datore di lavoro non rientrasse ancora nel campo di applicazione della disciplina, poiché il mutamento di classificazione dell’attività aziendale valeva solo ex nunc. Aveva inoltre attribuito rilievo a un giudicato formatosi in un diverso giudizio tra lavoratori e datore di lavoro, relativo alla illegittimità del provvedimento INPS di variazione della classificazione. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) vizio motivazionale per non avere considerato che il ricorso amministrativo era stato deciso in ritardo; 2) violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che i 300 giorni del procedimento amministrativo dovessero comunque essere computati oltre l’anno; 3) e 4) violazione di norme civilistiche e processuali per il rilievo dato al giudicato e per l’erronea valorizzazione del provvedimento di variazione anziché della natura industriale dell’attività; 5) violazione di norme sul giudicato e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte deciso su un capo non appellato dall’INPS; 6) e 7) vizio motivazionale e violazione di norme sostanziali e processuali, per avere trascurato asserite dichiarazioni inesatte del datore di lavoro che avrebbero consentito la retroazione del provvedimento di classificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la decadenza previdenziale, per la sua natura pubblicistica, non può essere influenzata dal comportamento delle parti e che, nel caso concreto, il procedimento amministrativo si era concluso ritualmente prima del decorso del termine di 300 giorni, sicché il dies a quo decorreva dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo. Ha poi ritenuto infondati i motivi sul giudicato: la precedente sentenza tra lavoratori e datore di lavoro poteva spiegare efficacia riflessa nei confronti dell’INPS, perché esprimeva un accertamento oggettivo sulla classificazione datoriale, unica e comune ai rapporti rilevanti. Ha considerato infondato anche il motivo sull’ultrapetizione, poiché la Corte d’appello aveva affrontato un presupposto necessario e contestato della domanda. Infine, ha dichiarato inammissibili gli ultimi motivi, perché le dichiarazioni invocate non erano state riprodotte nel loro contenuto e la valutazione della Corte territoriale circa l’inesistenza di dichiarazioni inesatte costituiva un accertamento di merito non sindacabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
Il termine di decadenza per le prestazioni previdenziali decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo; nel caso concreto, poiché la procedura si era conclusa ritualmente, il termine decorreva dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non era configurabile sui punti contestati, anche perché alcune censure miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione di merito.
art. 115 c.p.c.
Le censure che invocano la violazione dell’art. 115 erano infondate o inammissibili perché la Corte territoriale aveva comunque compiuto un accertamento di merito sui fatti dedotti.
art. 116 c.p.c.
Non risultava violata la regola sulla valutazione delle prove, poiché l’accertamento della Corte d’appello sulla mancanza di dichiarazioni inesatte era un giudizio di merito.
art. 1362 c.c.
Le doglianze sull’interpretazione del giudicato e della classificazione datoriale sono state ritenute prive di pregio.
art. 2909 c.c.
Il giudicato può avere efficacia riflessa verso soggetti estranei al processo quando riguardi un accertamento oggettivo non suscettibile di diverso apprezzamento e il terzo sia titolare di un diritto dipendente o subordinato.
art. 2114 c.c.
Richiamato nei motivi, senza che la Corte ravvisasse violazione idonea a sovvertire l’esito della causa.
art. 2116 c.c.
Richiamato nei motivi, senza che la Corte ravvisasse violazione idonea a sovvertire l’esito della causa.
art. 2195 c.c.
La classificazione dell’attività datoriale non è stata ricostruita in base alla sola natura astratta dell’attività, ma anche al provvedimento amministrativo di classificazione e al giudicato intervenuto.
art. 102 c.p.c.
Non vi era violazione del litisconsorzio; la decisione d’appello non ha pronunciato oltre i limiti del giudizio, ma su un presupposto contestato e necessario.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nei motivi sul giudicato interno, ma la Corte ha escluso che l’appello fosse precluso sul punto trattato.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza che sia stata accolta la tesi dell’acquiescenza dell’INPS.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nei motivi sull’ampiezza devolutiva dell’appello, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza che la Corte ne abbia tratto conseguenze favorevoli ai ricorrenti.
art. 434 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza che la Corte abbia ravvisato ultrapetizione o violazione dei limiti dell’appello.
art. 3, comma 8, L. n. 35/1992
Richiamato per sostenere che dichiarazioni inesatte del datore avrebbero inciso sulla classificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e comunque non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di prestazioni previdenziali soggette a decadenza, il termine non può essere prorogato o inciso dal comportamento delle parti, perché la decadenza ha natura pubblicistica.
- Quando il procedimento amministrativo si conclude ritualmente prima del decorso del termine massimo previsto, la decadenza decorre dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo e non da un termine "virtuale" successivo.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un terzo, anche estraneo al processo, se accerta una situazione giuridica oggettiva non suscettibile di diverso accertamento e se il diritto del terzo è dipendente o subordinato a tale situazione.
- L’efficacia riflessa del giudicato è compatibile con la posizione dell’ente previdenziale quando la classificazione datoriale o la situazione accertata nel giudizio principale è unica e comune ai rapporti rilevanti.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di appello decide su un presupposto necessario, contestato dalle parti, della domanda sottoposta al suo esame.
- Le censure di legittimità che investono accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono inammissibili se non rispettano l’onere di specifica riproduzione del contenuto degli elementi probatori invocati e si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
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