Cassazione Penale, Ordinanza n. 36764/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. Ha dedotto: (1) l'asserita erroneità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; (2) l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; (3) l'eccessività della pena. Dal testo emerge che il primo motivo non era stato previamente dedotto in appello, il secondo era infondato perché la prescrizione era maturata solo dopo la sentenza impugnata e, comunque, l'inammissibilità del ricorso precludeva il rilievo di tale causa estintiva; il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché non previamente proposto in appello, il secondo manifestamente infondato perché la prescrizione era maturata dopo la sentenza impugnata e l'inammissibilità impediva di rilevarla, e il terzo manifestamente infondato perché la quantificazione della pena appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito, adeguatamente motivato nella specie.
Norme richiamate
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. n. 267/1942
Norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta contestata e confermata in appello.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione congrua.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che non risultino previamente devolute al giudice di appello, quando la legge le sottoponga a una specifica preclusione di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio una causa estintiva del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata, come la prescrizione sopravvenuta.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e le variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione richiama in modo congruo gli elementi ritenuti rilevanti.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non comporta, di per sé, l'accoglimento del ricorso se questo sia dichiarato inammissibile.
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