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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50758/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna (22/03/2022) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 del D.lgs. 74/2000: (A) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2014 con imposta evasa superiore a euro 50.000; (B) occultamento e distruzione di documenti e scritture contabili relativi agli anni 2012 e 2014. Il ricorrente prospetta tre motivi principali: 1) vizio di motivazione per eccessivo richiamo "per relationem" alla motivazione di primo grado senza valutare adeguatamente le difese; 2) utilizzabilità illegittima degli accertamenti della Guardia di Finanza (basati sul "spesometro" e ritenuti induttivi/presuntivi) e mancata considerazione dei costi effettivi e dell'effettiva impossibilità materiale di recuperare la contabilità custodita presso l'abitazione familiare; 3) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante scarsa gravità del fatto, precedenti e collaborazione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Motivazione: 1) la tecnica del richiamo "per relationem" è stata ritenuta corretta perché la Corte d'appello ha esposto, integrato e valutato criticamente le risultanze di primo grado, adottando un apparato argomentativo coerente; 2) gli accertamenti della Guardia di Finanza sono stati ritenuti utilizzabili in sede penale: si è trattato di accertamenti analitici/induttivi integrati (anche tramite dati dello spesometro, questionari a clienti/fornitori e riscontri bancari) e il giudice penale può autonomamente valutare tali risultanze senza essere vincolato a presunzioni; la dedotta mancata considerazione dei costi è generica e non supportata da allegazioni precise; l'affermazione circa l'impossibilità di recuperare la contabilità non è risultata credibile né documentata; 3) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi specifici e decisivi ai fini della diminuente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Casa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000 (art. 5 e art. 10)

    Art. 5: disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale con evasione di imposte oltre soglia; Art. 10: punisce occultamento o distruzione di scritture contabili la cui conservazione è obbligatoria. Nel caso in esame sono stati ritenuti integrati entrambi i reati a carico del legale rappresentante della ditta individuale.

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Normativa emergenziale che ha consentito la trattazione del ricorso secondo la disciplina prevista dal decreto (richiamata in sede di trattazione): incide sulle modalità procedurali del processo davanti alla Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 189

    Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi di risultanze e mezzi probatori non tipizzati, ivi compresi accertamenti svolti in sede tributaria, purché ne effettui autonoma e critica valutazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192 comma 1

    Stabilisce i criteri di valutazione della prova da parte del giudice: il giudice applica una valutazione autonoma e logica degli elementi emersi nel processo, senza vincoli predeterminati sul peso probatorio degli elementi derivanti da accertamenti tributari.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese e obbligo di versamento di una somma a favore della Casa delle Ammende.

  • Art. 62-bis c.p. e riforma operata dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. L. 24 luglio 2008 n. 125

    La riforma ha reso più stringenti i requisiti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non è più sufficiente l'assenza di precedenti, occorrono elementi positivi specifici e valutabili dal giudice.

Massime di principio

  • La motivazione "per relationem" è valida se il giudice di grado successivo indica esplicitamente di aver esaminato criticamente e fatto propri i passaggi decisivi della decisione richiamata, integrandoli con un proprio apparato argomentativo.
  • Gli accertamenti svolti dagli uffici tributari e dalla Guardia di Finanza (anche tramite spesometro, questionari a clienti/fornitori e riscontri bancari) sono utilizzabili nel processo penale: il giudice penale deve però procedere a una valutazione autonoma e non vincolata dal metodo fiscale, considerando tali elementi come indizi valutabili nel complesso probatorio.
  • Per contestare la quantificazione dell'imposta evasa o dimostrare l'esistenza di costi non contabilizzati, il difensore deve presentare allegazioni fattuali concrete e documentate; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a generare un dubbio ragionevole.
  • La difficile reperibilità o l'impossibilità materiale di produrre scritture contabili deve essere documentata con atti e prove (es. atti processuali che dimostrino i tentativi di recupero); affermazioni non corroborate possono essere ritenute non credibili.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici e decisivi: lo stato di incensuratezza o generiche dichiarazioni di buona condotta non garantiscono automaticamente la diminuente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, oltre al rigetto, è prevista la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Casa delle Ammende; dunque la scelta di proporre ricorso comporta rischi economici se il motivo appare debole.

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