Cassazione Penale, Sentenza n. 50758/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna (22/03/2022) che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì per i reati previsti dagli artt. 5 e 10 del D.lgs. 74/2000: (A) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2014 con imposta evasa superiore a euro 50.000; (B) occultamento e distruzione di documenti e scritture contabili relativi agli anni 2012 e 2014. Il ricorrente prospetta tre motivi principali: 1) vizio di motivazione per eccessivo richiamo "per relationem" alla motivazione di primo grado senza valutare adeguatamente le difese; 2) utilizzabilità illegittima degli accertamenti della Guardia di Finanza (basati sul "spesometro" e ritenuti induttivi/presuntivi) e mancata considerazione dei costi effettivi e dell'effettiva impossibilità materiale di recuperare la contabilità custodita presso l'abitazione familiare; 3) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche nonostante scarsa gravità del fatto, precedenti e collaborazione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Motivazione: 1) la tecnica del richiamo "per relationem" è stata ritenuta corretta perché la Corte d'appello ha esposto, integrato e valutato criticamente le risultanze di primo grado, adottando un apparato argomentativo coerente; 2) gli accertamenti della Guardia di Finanza sono stati ritenuti utilizzabili in sede penale: si è trattato di accertamenti analitici/induttivi integrati (anche tramite dati dello spesometro, questionari a clienti/fornitori e riscontri bancari) e il giudice penale può autonomamente valutare tali risultanze senza essere vincolato a presunzioni; la dedotta mancata considerazione dei costi è generica e non supportata da allegazioni precise; l'affermazione circa l'impossibilità di recuperare la contabilità non è risultata credibile né documentata; 3) il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi specifici e decisivi ai fini della diminuente. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Casa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000 (art. 5 e art. 10)
Art. 5: disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale con evasione di imposte oltre soglia; Art. 10: punisce occultamento o distruzione di scritture contabili la cui conservazione è obbligatoria. Nel caso in esame sono stati ritenuti integrati entrambi i reati a carico del legale rappresentante della ditta individuale.
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Normativa emergenziale che ha consentito la trattazione del ricorso secondo la disciplina prevista dal decreto (richiamata in sede di trattazione): incide sulle modalità procedurali del processo davanti alla Corte.
Codice di procedura penale, art. 189
Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi di risultanze e mezzi probatori non tipizzati, ivi compresi accertamenti svolti in sede tributaria, purché ne effettui autonoma e critica valutazione.
Codice di procedura penale, art. 192 comma 1
Stabilisce i criteri di valutazione della prova da parte del giudice: il giudice applica una valutazione autonoma e logica degli elementi emersi nel processo, senza vincoli predeterminati sul peso probatorio degli elementi derivanti da accertamenti tributari.
Codice di procedura penale, art. 616
Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: condanna alle spese e obbligo di versamento di una somma a favore della Casa delle Ammende.
Art. 62-bis c.p. e riforma operata dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. L. 24 luglio 2008 n. 125
La riforma ha reso più stringenti i requisiti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non è più sufficiente l'assenza di precedenti, occorrono elementi positivi specifici e valutabili dal giudice.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è valida se il giudice di grado successivo indica esplicitamente di aver esaminato criticamente e fatto propri i passaggi decisivi della decisione richiamata, integrandoli con un proprio apparato argomentativo.
- Gli accertamenti svolti dagli uffici tributari e dalla Guardia di Finanza (anche tramite spesometro, questionari a clienti/fornitori e riscontri bancari) sono utilizzabili nel processo penale: il giudice penale deve però procedere a una valutazione autonoma e non vincolata dal metodo fiscale, considerando tali elementi come indizi valutabili nel complesso probatorio.
- Per contestare la quantificazione dell'imposta evasa o dimostrare l'esistenza di costi non contabilizzati, il difensore deve presentare allegazioni fattuali concrete e documentate; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a generare un dubbio ragionevole.
- La difficile reperibilità o l'impossibilità materiale di produrre scritture contabili deve essere documentata con atti e prove (es. atti processuali che dimostrino i tentativi di recupero); affermazioni non corroborate possono essere ritenute non credibili.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici e decisivi: lo stato di incensuratezza o generiche dichiarazioni di buona condotta non garantiscono automaticamente la diminuente.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, oltre al rigetto, è prevista la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Casa delle Ammende; dunque la scelta di proporre ricorso comporta rischi economici se il motivo appare debole.
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