Sentenza n. 879/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 828/2019 della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata il 14.11.2019, così come corretta con ordinanza del 9.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 828/2019, corretta con ordinanza del 9 giugno 2025, relativa al risarcimento delle differenze retributive per il periodo 1 settembre 2013-31 agosto 2014
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato il 7 gennaio 2026 e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento della differenza tra le retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2010 e quanto effettivamente percepito; a seguito della correzione del 9 giugno 2025, l'ottemperanza è stata chiesta limitatamente al danno maturato dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014. L'amministrazione, rimasta inadempiente e non costituitasi, non aveva dato esecuzione alle statuizioni giudiziali, comprese le spese legali eventualmente ancora dovute.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha accertato la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L'esecuzione deve riguardare le somme dovute in forza della correzione del 9 giugno 2025, ossia il risarcimento relativo al periodo 1 settembre 2013-31 agosto 2014, come liquidato dal giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nonché le spese legali liquidate dal giudice ordinario se non già pagate e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una decisione passata in giudicato; in presenza di inadempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita dall'amministrazione, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione soccombente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza l'ordine esecutivo deve rispettare il contenuto effettivo del titolo giudiziale, come risultante anche da un'eventuale ordinanza di correzione, e può essere limitato alle somme divenute dovute per effetto della correzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- L'esecuzione del giudicato può comprendere, oltre alla prestazione principale, le spese legali liquidate nel giudizio definito dal titolo esecutivo quando non risultino già corrisposte.
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