Sentenza n. 10622/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. IV BIS N. 02615/2025 REG.PROV.COLL. N. 05646/2021 REG.RIC. Pubblicata il 04/02/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2615/2025, che aveva annullato il diniego di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 2615/2025, pubblicata il 4 febbraio 2025, deducendo che il Ministero non aveva eseguito il giudicato. La sentenza da eseguire aveva annullato il provvedimento ministeriale prot. 486 del 20 aprile 2021, con cui era stata nuovamente respinta l’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Romania per le classi di concorso ADMM, relativa al sostegno nella scuola secondaria di primo grado, e ADSS, relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il nuovo diniego era fondato, tra l’altro, sulla mancanza di un’attestazione del Ministero rumeno e su motivazioni già poste a base del precedente diniego, annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6963/2020. Il giudicato aveva inoltre escluso la competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, affermando la competenza del Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento del titolo professionale di insegnante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza n. 2615/2025 aveva dichiarato in parte nullo e in parte illegittimo il decreto ministeriale n. 486/2021 e aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione di riconoscere la validità e l’efficacia delle qualifiche professionali conseguite in Romania. Da tale dispositivo deriva un obbligo conformativo specifico: il Ministero deve riesaminare l’istanza e procedere al riconoscimento della validità e dell’efficacia delle qualifiche, nel rispetto del giudicato e delle relative statuizioni sulla competenza ministeriale. Il giudice ha assegnato al Ministero 90 giorni dalla comunicazione della sentenza per adempiere. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, prevedendo che il commissario provveda entro 180 giorni dalla richiesta della parte, senza compenso e con facoltà di delega, previa comunicazione al Tribunale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo deve individuare l’obbligo conformativo derivante dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza da eseguire e può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine determinato.
- Quando una sentenza abbia annullato un nuovo diniego perché fondato su motivazioni già censurate da un precedente giudicato, l’amministrazione non può reiterare quelle motivazioni e deve riesaminare la posizione nel rispetto dei vincoli conformativi stabiliti dal giudice.
- Il giudicato amministrativo può imporre non soltanto la riedizione del potere, ma anche uno specifico risultato conformativo, quale il riconoscimento della validità e dell’efficacia di una qualifica professionale, quando ciò risulti dal dispositivo della sentenza da eseguire.
- In caso di inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e le modalità di comunicazione al giudice dell’avvenuto adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →