Sentenza n. 259/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Livorno ha disposto nei confronti del minore -OMISSIS- il divieto di ritorno nei comuni dell'Isola d'Elba (Portoferraio, Rio, Campo nell'Elba, Marciana, Marina Marciana e Porto Azzurro) per il periodo di anni due, avendo ritenuto lo stesso soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. c) del d.lgs n. 159/2011, “ovvero sulla base degli elementi obiettivi di fatto raccolti, persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica”, nonché di ogni ulteriore atto ad esso preordinato, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento impugnato era stato revocato dall’amministrazione prima della decisione. La revoca è intervenuta a seguito della sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: divieto di ritorno nei comuni dell’Isola d’Elba per la durata di due anni, adottato nei confronti di un minore ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
Esito
La controversia
Il ricorso era diretto all’annullamento del provvedimento del Questore di Livorno che aveva imposto al minore il divieto di ritorno nei comuni dell’Isola d’Elba, ritenendolo persona socialmente pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica sulla base degli elementi obiettivi raccolti. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il provvedimento è stato revocato dalla Questura in ragione della sopravvenuta sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze di non luogo a procedere, per irrilevanza del fatto, in relazione al reato che aveva originato anche il procedimento amministrativo.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
“ovvero sulla base degli elementi obiettivi di fatto raccolti, persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica”
La disposizione è stata indicata quale base normativa del divieto di ritorno adottato dal Questore nei confronti del soggetto ritenuto socialmente pericoloso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato viene revocato dall’amministrazione prima della decisione, viene meno l’interesse alla pronuncia sull’annullamento e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La revoca di una misura di prevenzione adottata nei confronti di un minore, motivata dalla sopravvenuta decisione del giudice minorile di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in relazione all’episodio all’origine del procedimento amministrativo, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro la misura revocata.
- In presenza della cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere compensate, secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →