Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34772/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che ha dichiarato estinti per prescrizione numerosi capi di imputazione (capi 1-18 ecc.), deducendo che i giudici avrebbero dovuto pronunciare il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. (comma 2) perché, a suo avviso, dagli atti emergerebbe in maniera "evidente" l'assenza del fatto o la sua non imputabilità. Sostiene l'esistenza di prove liberatorie (collaudi favorevoli, perizie giurate di professionisti incaricati dalla banca, documentazione amministrativa che dimostrerebbe la corrispondenza tra opere eseguite e progetto) e l'assenza di illiceità nei comportamenti dei collaudatori e degli organi di controllo, per cui la declaratoria di prescrizione avrebbe dovuto essere sostituita da un proscioglimento nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che il proscioglimento nel merito ex art.129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza tale da non richiedere alcun accertamento o ponderazione). Nel caso di specie i motivi erano generici, riguardavano molteplici capi senza specifiche argomentazioni per ciascuno, e le questioni sollevate richiedevano verifiche e valutazioni di merito (analisi documentale, confronto di perizie, accertamenti tecnici), sicché non poteva ritenersi superata la declaratoria di prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    art. 129 c.p.p., commi 1 e 2

    La Corte interpreta che il proscioglimento nel merito ai sensi del secondo comma può prevalere sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza che non richiede alcuna valutazione o approfondimento). In presenza di prova contraddittoria o insufficiente, ovvero quando siano necessarie valutazioni di merito, deve prevalere la declaratoria della causa estintiva.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma collegata alla sentenza di proscioglimento; la Corte rileva che l'adozione di una statuizione di proscioglimento richiede i presupposti di evidenza previsti da art.129/2, e che la semplice invocazione formale delle norme non supera l'onere probatorio richiesto.

  • art. 531 c.p.p.

    Richiamata nella doglianza difensiva; la Corte non ritiene che l'appello abbia dimostrato l'idoneità delle circostanze a giustificare un proscioglimento ai sensi degli artt. 129 e seguenti, non essendo emersa dagli atti un'evidenza assoluta dell'innocenza.

  • art. 578 c.p.p.

    La Corte ricorda che, se in sede di appello è proposta impugnazione 'ai soli effetti civili' da parte della parte civile, il giudice è legittimato a valutare il compendio probatorio per le statuizioni civili; tale disciplina è specifica e non estendibile alla scelta fra proscioglimento penale e declaratoria di estinzione per prescrizione quando non vi sia analoga necessità determinata dalla presenza delle statuizioni civili.

  • articoli di reato richiamati

    640-bis c.p., 316-bis c.p., 483 c.p., artt. 2, 8 e 10 quater D.Lgs. n.74/2000

    Gli specifici reati contestati (truffa aggravata, malversazione, falsità, reati tributari/connessi) sono elencati nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che le contestazioni difensive non abbiano dimostrato, per ciascun capo, l'evidenza assoluta richiesta per il proscioglimento, e che pertanto la declaratoria di prescrizione per quei reati rimanga corretta.

Massime di principio

  • Il proscioglimento nel merito ex art.129 comma 2 c.p.p. è eccezionale: è possibile solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (evidenza che non richiede alcun accertamento o ponderazione).
  • Se la soluzione favorevole invocata dalla difesa richiede l'analisi comparativa di documenti, perizie o la risoluzione di contraddizioni probatorie, non può essere qualificata come evidenza ai sensi dell'art.129/2 e la causa estintiva (prescrizione) deve prevalere.
  • Motivi generici o indistinti che trattano molteplici capi senza specificità per ciascun capo sono inammissibili; l'onere della difesa in cassazione è di specificare per ogni fattispecie perché sussisterebbe l'evidenza dell'innocenza.
  • La presenza di collaudi o perizie favorevoli non determina automaticamente il proscioglimento: occorre che tali elementi rendano la non colpevolezza manifestamente evidente dagli atti.
  • Quando in appello è presente una questione relativa a effetti civili (parte civile costituita), il giudice può valutare il compendio probatorio anche ai fini delle statuizioni civili, ma ciò non estende l'ambito di applicazione dell'art.129/2 alle questioni penali che richiedono valutazioni di merito.
  • Se si vuole ottenere la prevalenza del proscioglimento sulla declaratoria di prescrizione bisogna formulare deduzioni puntuali, provare che le prove liberatorie sono incontestabili e che non è necessaria alcuna verifica ulteriore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.