Sentenza del 21/02/2018 n. 796 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - bollo auto - prescrizione contestata dal contribuente - non provata dall'amministrazione su cui grava onere della prova - illegittima la pretesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa contenuta nella cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima perché l'Amministrazione non ha dimostrato la regolare notifica dell'atto interruttivo della prescrizione. Non essendo stata provata l'interruzione dei termini, la prescrizione è stata considerata maturata e la cartella non poteva essere validamente richiesta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la prescrizione della pretesa tributaria. In presenza di tale eccezione, l'onere di provare la notifica di un atto prodromico idoneo a interrompere i termini prescrizionali ricade sull'Amministrazione. La prova deve riguardare anche le modalità di perfezionamento della notifica: quando il destinatario è assente o l'atto viene consegnato a un terzo, è necessaria la spedizione della seconda raccomandata informativa prevista dalla legge, diretta a comunicare la giacenza del plico o l'avvenuta consegna al terzo.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008
La disposizione impone, nei casi previsti, l'invio di una seconda raccomandata informativa quando la notifica postale non avviene direttamente al destinatario, assicurando che questi sia informato della giacenza o della consegna dell'atto a un terzo.
Cassazione civile, Sezione II, 3 ottobre 2016, n. 19730
La notifica effettuata a mezzo posta, in caso di assenza del destinatario o di consegna a persona diversa, non si perfeziona validamente senza la raccomandata informativa prevista dalla normativa. La prova della notifica e degli atti interruttivi grava sull'Amministrazione quando il contribuente eccepisce la prescrizione.
Massime di principio
- Quando il contribuente eccepisce la prescrizione, l'Amministrazione deve provare documentalmente l'esistenza e la regolare notifica di un atto idoneo a interrompere il termine.
- Non è sufficiente dimostrare la semplice spedizione o l'esistenza della cartella: occorre provare il perfezionamento della notifica secondo le modalità previste dalla legge.
- Se il plico viene consegnato a un soggetto diverso dal destinatario o viene depositato per assenza del destinatario, deve essere verificato l'invio della raccomandata informativa; la sua mancanza può rendere invalida la notifica.
- In assenza della prova di un valido atto interruttivo, il decorso del termine prescrizionale prosegue e la pretesa può essere dichiarata illegittima.
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