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Sentenza

Sentenza n. 3650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa gli aveva inflitto la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, a seguito di una condanna penale militare irrevocabile per diffamazione pluriaggravata e continuata ai danni di un ufficiale. In primo grado aveva dedotto l’illegittimità del giudizio della commissione di disciplina per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza e irrazionalità della motivazione, violazione dell’autonomia del procedimento disciplinare, irragionevolezza, iniquità, mancata gradualità e sproporzione della sanzione, violazione dell’art. 1335 del Codice dell’ordinamento militare e del divieto di bis in idem. In appello ha censurato la sentenza per error in iudicando, illogicità e irragionevolezza della motivazione, erronea valutazione degli atti, violazione del principio di proporzionalità, omessa considerazione del fumus boni iuris e dei motivi umanitari, chiedendo anche la sospensione degli effetti dell’atto, il pagamento degli emolumenti e il rimborso delle spese. Ha inoltre contestato la rilevanza attribuita alla condanna penale, la valutazione della propria carriera e dei precedenti di servizio, la tempestività dell’azione disciplinare e l’entità della sanzione espulsiva.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata, con salvezza del decreto di perdita del grado per rimozione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i precedenti di servizio, le qualità personali, le decorazioni, gli encomi e le altre valutazioni positive della carriera militare non siano, di per sé, decisivi per la scelta della sanzione quando la condotta accertata sia incompatibile con lo status militare. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria o di motivazione: il militare era stato informato puntualmente degli addebiti, aveva presentato deduzioni difensive, e tali deduzioni erano state valutate dall’ufficiale inquirente e dalla commissione di disciplina. La sentenza penale irrevocabile vincolava l’amministrazione quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua attribuibilità all’incolpato; restava invece autonoma la valutazione disciplinare della gravità dei fatti e della sanzione da applicare. Non è stata ravvisata violazione del ne bis in idem. L’azione disciplinare è stata ritenuta tempestiva, poiché il procedimento è stato avviato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile e concluso entro 270 giorni, secondo l’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare. La scelta della perdita del grado è stata considerata espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento o abnormità, vizi non dimostrati. La reiterazione delle condotte diffamatorie, la loro commissione anche alla presenza di militari affidati al sottufficiale per finalità formative e il pregiudizio arrecato al prestigio dell’amministrazione hanno giustificato la sanzione espulsiva. La sospensione condizionale della pena non ha inciso sul disvalore disciplinare dei fatti. Il militare è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 653, comma 1-bis, c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

    La condanna penale irrevocabile vincola l’amministrazione sull’esistenza storica del fatto, sulla sua illiceità penale e sull’autore, ma non impedisce l’autonoma valutazione disciplinare della gravità della condotta e della sanzione.

  • art. 1377 e seguenti d.lgs. 66/2010

    Disciplina l’inchiesta formale e il procedimento disciplinare militare, nel cui ambito sono state acquisite le difese dell’incolpato e formulate le conclusioni sottoposte alla commissione di disciplina.

  • art. 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Quando il procedimento disciplinare consegue a un giudizio penale, l’azione disciplinare deve essere avviata entro 90 giorni dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile o dell’archiviazione.

  • art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Il procedimento disciplinare conseguente a un giudizio penale deve concludersi entro 270 giorni dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile o dell’archiviazione.

  • art. 861, comma 3, d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale base della collocazione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa in congedo senza grado conseguente alla perdita del grado per rimozione.

  • art. 1389, comma 1, d.lgs. 66/2010

    La disposizione attribuisce un potere eccezionale di mitigazione della sanzione espulsiva per specifiche ragioni umanitarie; il suo esercizio non è automatico e presuppone una valutazione discrezionale dell’autorità disciplinare.

  • art. 1335 d.lgs. 66/2010

    È stato invocato dall’appellante in relazione alla disciplina della sanzione disciplinare, ma il giudice non ne ha ravvisato la violazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare conseguente a una condanna penale irrevocabile, l’amministrazione è vincolata dall’accertamento penale quanto all’esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua attribuibilità all’incolpato; conserva tuttavia autonomia nel valutare la gravità disciplinare della condotta e nell’individuare la sanzione proporzionata allo status e ai doveri del militare.
  • La valutazione disciplinare della gravità della condotta e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per vizi di legittimità quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, travisamento dei fatti o abnormità della decisione.
  • I precedenti di servizio, le qualità personali, le decorazioni, gli encomi e le altre valutazioni positive della carriera non impongono una mitigazione della sanzione quando l’illecito accertato sia ritenuto incompatibile con i doveri e con lo status militare.
  • La motivazione della sanzione disciplinare può ritenersi sufficiente quando evidenzi i fatti addebitati, il loro apprezzamento negativo e la connessione logico-giuridica tra la condotta accertata e la sanzione, soprattutto per fatti di particolare gravità contrari ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status militare.
  • Nel procedimento disciplinare conseguente a un giudizio penale, l’azione deve essere avviata entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della decisione penale irrevocabile e deve concludersi entro 270 giorni dalla medesima conoscenza, ai sensi dell’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare.
  • La sospensione condizionale della pena non elimina né attenua automaticamente il disvalore disciplinare della condotta oggetto di condanna irrevocabile e non preclude l’applicazione di una sanzione di stato espulsiva.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareDecisione e riti specialiAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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