Sentenza del 16/03/2018 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso e introduzione - Provvedimento di rigetto dell'istanza di disapplicazione delle disposizioni in materia di società non operative - Non è atto impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato istanze di disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che oggettive circostanze avessero impedito il conseguimento dei ricavi minimi presunti. In particolare, richiamava l'affitto della propria azienda conciaria e il successivo deterioramento della situazione economica e gestionale. La società contestava inoltre l'esistenza di un termine legislativo per la presentazione dell'istanza e chiedeva al giudice di accertare la fondatezza delle ragioni addotte. L'Agenzia eccepiva preliminarmente che il diniego regionale non fosse un atto autonomamente impugnabile e, nel merito, contestava la prova delle circostanze oggettive e della congruità del canone di affitto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che i provvedimenti del Direttore Regionale di rigetto delle istanze di disapplicazione fossero atti meramente interlocutori e non definitivi, privi di effetti immediati sulla posizione giuridica del contribuente e quindi non autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La risposta all'interpello non ha natura impositiva e non può essere oggetto di un'azione giudiziale preventiva; il contribuente potrà contestare l'eventuale successivo accertamento fiscale. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto infondate anche le doglianze di merito, poiché non risultava prodotto il contratto originario di affitto, ma solo una proroga, e le ulteriori circostanze dedotte erano soggettive e dipendenti dalla volontà della società. Le spese dei giudizi sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Disposizioni in materia di società non operative e disapplicazione della relativa disciplina
La norma consente la disapplicazione della disciplina sulle società non operative quando ricorrono oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi o dei proventi minimi presunti. Nel caso esaminato, la società non ha fornito una prova sufficiente di tali situazioni.
Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Elencazione degli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario
L'elenco degli atti impugnabili è stato interpretato in senso inderogabile e non estensibile al diniego di disapplicazione della disciplina sulle società non operative, considerato privo di autonoma efficacia impositiva.
Artt. 24, 53 e 97 della Costituzione
Sono stati richiamati da un diverso orientamento giurisprudenziale per sostenere la possibilità di un'impugnazione facoltativa del diniego. Il Collegio, tuttavia, ha preferito l'orientamento contrario, fondato sulla tassatività dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Il diniego dell'Amministrazione su un'istanza di interpello o di disapplicazione, quando non determina direttamente un'imposizione o una sanzione, può essere considerato un atto interlocutorio e non autonomamente impugnabile.
- In assenza di un atto impositivo immediatamente lesivo, il contribuente deve normalmente attendere l'eventuale avviso di accertamento e contestare in quella sede anche i presupposti del diniego.
- La disciplina sulle società non operative richiede la prova concreta di circostanze oggettive, esterne e non riconducibili a mere scelte o volontà della società, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
- La documentazione probatoria deve essere completa e coerente: contratti, condizioni economiche, congruità dei canoni e situazione aziendale devono essere dimostrati con elementi verificabili.
- Quando esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese anche se una delle parti risulta formalmente vittoriosa.
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