Cassazione Penale, Ordinanza n. 24137/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25/02/2025. I motivi, come riassunti dalla Corte di cassazione, erano tre: 1) diniego del rinvio dell'udienza per asserito legittimo impedimento, deducendo la mancata considerazione dell'impegno professionale del difensore; 2) contestazione dell'elemento soggettivo della condanna, in particolare del dolo, ritenuto dalla Corte territoriale; 3) censura sul trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi generici; i primi due anche aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, mentre il terzo era privo di rubrica e di una vera articolazione difensiva, riducendosi a una mera richiesta di clemenza. Dal testo non emerge in modo completo il fatto storico contestato né l'esatta qualificazione del reato, ma si evince che la condanna riguardava una falsità relativa a un numero di matricola e a una targa, elementi ritenuti decisivi per il dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la duplice ratio del rigetto del rinvio per legittimo impedimento, fondata sia sulla mancata giustificazione della sostituzione del difensore nel procedimento sia sulla tardività dell'istanza, presentata in udienza nonostante l'impegno fosse noto da una settimana e comunicato anche all'imputato, rimasto assente. Il secondo motivo è stato reputato aspecifico perché non ha censurato l'argomento decisivo valorizzato dalla Corte territoriale per affermare il dolo, ossia la falsità non solo del numero di matricola ma anche della targa, elemento visibile e facilmente conoscibile. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito perché privo di rubrica e sostanzialmente ridotto a una richiesta generica sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, indicata nel testo solo parzialmente come euro trem...
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o aspecifiche non sono ammissibili.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo dei requisiti di specificità o formulato in modo non consentito è dichiarato inammissibile.
art. 175 c.p.p.
Richiamato indirettamente dal tema del legittimo impedimento e del rinvio dell'udienza; l'istanza tardiva e non adeguatamente giustificata non impone il rinvio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contestazioni generiche o astratte.
- La deduzione del legittimo impedimento del difensore non è sufficiente se l'istanza di rinvio è presentata tardivamente e non spiega adeguatamente la necessità della sostituzione o l'impossibilità di tempestiva comunicazione del concomitante impegno professionale.
- Per contestare l'affermazione del dolo occorre colpire l'argomento decisivo utilizzato dal giudice di merito; non è idonea una censura che ignori un elemento fattuale rilevante e facilmente percepibile posto a base dell'accertamento soggettivo.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e articolate secondo un vero motivo di ricorso; una mera richiesta di mitigazione della pena non integra un motivo consentito.
Come è indicizzato
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