Cassazione Penale, Sentenza n. 21884/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rustico impugna l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 26/11/2013 all'8/3/2017 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato la rilevanza, ai fini della sua assoluzione, delle intercettazioni telefoniche (dichiarazioni di Pepe Simone) che si sono poi rivelate inattendibili e da cui era stato inibito l'accesso in precedenza; deduce carenza logica della motivazione che si sarebbe limitata a sottolineare rapporti di parentela e contiguità con esponenti della cosca, senza considerare la prova acquisita nel giudizio d'appello che ha portato all'assoluzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: il giudice della riparazione ha il dovere di svolgere una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare per verificare se la condotta dell'interessato abbia concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Nel caso concreto la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua ed esaustiva, considerando non solo le condotte di informazione e di copertura verso lo zio Rocco Mazzagatti, ma anche l'assidua frequentazione di soggetti del sodalizio, l'uso di un'autovettura blindata e il rifiuto di rendere dichiarazioni all'interrogatorio di garanzia. Tali elementi sono stati ritenuti, con logica motivazione, idonei a costituire condotte gravemente colpose o manifestazioni di adesione al sodalizio, tali da escludere il diritto alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in Euro 1000,00 oltre accessori
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen.
Articolo invocato come titolo di reato contestato per associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico; nel giudizio di merito la misura cautelare era fondata su indizi di partecipazione al sodalizio
art. 606 c.p.p. lett. e) e c)
Articolo indicato come motivo di cassazione invocato dal ricorrente per vizi di motivazione e violazione di norme processuali nella valutazione delle prove
art. 314 c.p.p.
Richiamato nella rubrica del motivo di ricorso; il ricorrente lamenta omissioni nella valutazione di atti e prove rilevanti ai fini della decisione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 43/1995 e seguenti)
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995; Sez.4 n. 3359 del 22/09/2016; Sez.4 n. 41396 del 15/09/2016 e altri
Richiama i principi consolidati secondo cui il giudice della riparazione deve esercitare un controllo autonomo e completo della sussistenza di dolo o colpa grave e motivare adeguatamente la decisione indipendentemente dal giudizio penale di merito
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: l'esito dell'accertamento penale (anche un'assoluzione) non vincola automaticamente il giudice della riparazione
- Per escludere la riparazione è sufficiente che, al momento dell'adozione della misura cautelare, esistessero indizi idonei a far ritenere che la condotta dell'interessato avesse concorso, con dolo o con colpa grave, a creare la falsa apparenza di responsabilità
- Il giudice della riparazione deve valutare tutto il compendio probatorio disponibile al tempo della misura (frequentazioni, comportamenti, elementi concreti come l'uso di un'auto blindata, dichiarazioni o il rifiuto di dichiarare) e motivare con logica e completezza le proprie determinazioni
- L'esclusione o l'inutilizzabilità di alcune prove (ad es. intercettazioni) non impedisce automaticamente di considerare altri elementi indiziari che, presi nel loro complesso, giustificano la misura cautelare
- Il silenzio dell'indagato o l'avvalersi della facoltà di non rispondere può assumere rilievo nella valutazione della riparazione quando l'interessato non fornisca elementi immediati per modificare il significato degli indizi posti a fondamento della misura
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