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Sentenza

Sentenza n. 1723/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della nomina a guardia particolare giurata e del rilascio della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, con contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui è stata respinta la nuova istanza presentata dal suo istituto di vigilanza per il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata e per il rilascio della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. La Prefettura ha fondato il diniego sulla perdurante efficacia di un precedente decreto prefettizio del 2010, già confermato da una sentenza del TAR e mai annullato o rimosso, nonché su una condanna irrevocabile del 2009 per violazione degli obblighi di assistenza familiare, pronunciata a seguito di patteggiamento con sospensione condizionale della pena, e sul coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale del 2013 per istigazione o aiuto al suicidio e usura, successivamente archiviato. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., l’illogicità manifesta, l’erronea o travisata valutazione dei presupposti, il difetto di istruttoria e l’omessa audizione personale. Il ricorrente ha sostenuto che la condanna, risalente e con pena sospesa, e il procedimento archiviato non fossero elementi idonei a dimostrare l’attuale inaffidabilità e che l’Amministrazione non avesse valutato la sua situazione personale, familiare e lavorativa. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, l’insufficienza della motivazione, la violazione dell’art. 138, nn. 4 e 5, T.U.L.P.S. e il difetto di istruttoria. Il ricorrente ha lamentato che la condanna fosse stata considerata automaticamente ostativa e che non fossero stati adeguatamente considerati l’assenza di ulteriori reati o carichi pendenti, la stabilità lavorativa e familiare, l’assenza di problemi connessi ad alcol, stupefacenti o disturbi mentali e l’archiviazione del procedimento del 2013.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego prefettizio. Il giudice ha ritenuto centrale e autonomamente significativo il fatto che il precedente decreto prefettizio negativo, già ritenuto legittimo in sede giurisdizionale, fosse ancora efficace e non fosse stato annullato, revocato o altrimenti rimosso. La nuova istanza imponeva quindi una rigorosa verifica dell’eventuale sopravvenuto recupero dell’affidabilità, che la Prefettura ha legittimamente escluso sulla base di una valutazione complessiva degli elementi disponibili. Il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata e il rilascio del porto d’armi sono autorizzazioni di polizia connesse a funzioni di vigilanza armata e richiedono uno standard particolarmente elevato di buona condotta e affidabilità. Il relativo giudizio è preventivo e prognostico, ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La sentenza di patteggiamento, pur non potendo essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna ai fini degli effetti extrapenali dopo le modifiche della riforma Cartabia, può essere utilizzata come elemento conoscitivo nel giudizio di affidabilità, purché non le sia attribuito un valore automaticamente ostativo e la decisione si fondi su un’autonoma valutazione del caso concreto. Anche l’archiviazione del procedimento penale non rende di per sé irrilevanti le circostanze emerse durante le indagini, poiché l’Amministrazione può considerare la dimensione storica dei fatti nell’ambito della valutazione preventiva, senza affermare una responsabilità penale non accertata. Nel caso concreto, il procedimento archiviato è stato considerato quale elemento del quadro conoscitivo complessivo e non come elemento autonomamente decisivo. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e il travisamento, rilevando che la Prefettura aveva acquisito le informazioni delle autorità di polizia, comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, consentito l’accesso agli atti e valutato la memoria difensiva dell’interessato. L’audizione personale non costituiva un adempimento indefettibile, essendo sufficiente, nel caso concreto, la partecipazione mediante comunicazione dei motivi ostativi, accesso e osservazioni scritte. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    La disposizione concorre a fondare il requisito di buona condotta e affidabilità richiesto per le autorizzazioni di polizia; il relativo giudizio è preventivo e prognostico.

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    Attribuisce il potere prefettizio relativo al divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, esercitabile sulla base di una valutazione preventiva dell’affidabilità.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    Concorre a disciplinare i requisiti per il rilascio della licenza di porto d’armi; la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è discrezionale e non richiede necessariamente l’accertamento di una concreta pericolosità sociale.

  • art. 138 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

    Richiede specifici requisiti soggettivi per la nomina a guardia particolare giurata, tra cui buona condotta e affidabilità, valutati con particolare rigore in ragione delle funzioni di vigilanza armata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi consente la partecipazione dell’interessato mediante osservazioni difensive; nel caso concreto, tale forma di contraddittorio è stata ritenuta sufficiente, senza necessità di audizione personale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla valutazione complessiva del precedente diniego ancora efficace e degli ulteriori elementi conoscitivi.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere considerata dall’autorità di pubblica sicurezza quale elemento conoscitivo del giudizio prognostico, pur non avendo automaticamente efficacia ostativa.

  • art. 570 c.p.

    La condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare è stata valutata come elemento del quadro complessivo di affidabilità, senza automatica equiparazione a causa ostativa.

  • artt. 580 e 644 c.p.

    Il coinvolgimento nel procedimento penale per tali reati, sebbene il procedimento sia stato archiviato, può essere considerato nella sua dimensione storica quale elemento conoscitivo del giudizio preventivo, senza affermare responsabilità penale.

Massime di principio

  • Il rilascio della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta presuppone un livello particolarmente elevato di buona condotta e affidabilità, in ragione delle funzioni di vigilanza armata e della disponibilità di armi; il relativo giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e prognostica.
  • L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di affidabilità su una valutazione complessiva di tutti gli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, anche quando non integrino una concreta pericolosità sociale o non abbiano condotto a una condanna penale, purché siano autonomamente e adeguatamente valutati e non siano trattati come cause automaticamente ostative.
  • Una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur non potendo essere automaticamente equiparata a una sentenza di condanna ai fini degli effetti extrapenali, può essere considerata come elemento conoscitivo nel giudizio prognostico sull’affidabilità al rilascio di autorizzazioni di polizia.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non impedisce, di per sé, all’autorità di pubblica sicurezza di valutare le circostanze emerse durante le indagini nella loro dimensione storica, purché esse siano utilizzate come elementi del quadro prognostico e non come accertamento di una responsabilità penale non dichiarata.
  • Quando permane efficace un precedente diniego della medesima autorizzazione, già confermato dal giudice amministrativo e mai rimosso, la nuova istanza richiede una rigorosa dimostrazione di un sopravvenuto recupero dell’affidabilità; la perdurante efficacia del precedente giudizio negativo può costituire elemento centrale della nuova valutazione.
  • Il giudizio discrezionale sull’affidabilità nell’uso delle armi è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti; la partecipazione procedimentale può essere assicurata dalla comunicazione dei motivi ostativi, dall’accesso agli atti e dalla presentazione di osservazioni scritte, senza che l’audizione personale costituisca un adempimento indefettibile.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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