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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31925/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento della Corte d'assise d'appello che aveva respinto la richiesta di scarcerazione. Il ricorrente deduce violazioni processuali (artt. 178, comma 1, lett. a), 179, comma 1, 279 e 91 disp. att. cod. proc. pen.) per presunta incompetenza funzionale del giudice che ha adottato la misura cautelare (GIP anziché GUP) e denuncia il travisamento della prova sostenendo che la relazione favorevole dell'equipe di osservazione era stata disattesa in favore di una relazione del personale di polizia penitenziaria relativa a un colloquio in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussista un giudicato cautelare, derivante da precedente sentenza della Corte che aveva già respinto analoga impugnazione (sentenza 16/12/2022), il che impedisce la riproposizione delle stesse questioni anche con argomenti diversi. Ha aggiunto che la questione di incompetenza del giudice cautelare doveva essere sollevata nel giudizio di riesame e non è sindacabile in Cassazione se i relativi presupposti di fatto non sono stati esaminati dai giudici di merito. Quanto al presunto travisamento della prova, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: il provvedimento aveva correttamente valorizzato la relazione del DAP sul colloquio in carcere, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e altri elementi già considerati in sede cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina della funzione del Tribunale in appello cautelare: il Tribunale ha esercitato le sue competenze in veste di giudice dell'appello cautelare.

  • art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente tra le presunte violazioni formali; la Corte ha ritenuto che la questione di invalidità dell'atto genetico per incompetenza dovesse essere dedotta nel riesame e che il giudicato cautelare ne preclude la riedizione.

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma rilevante alle censure di procedura cautelare; la Corte ha limitato la sua cognizione dato il giudicato cautelare e l'assenza di esame della fattispecie nei gradi precedenti.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Norma del codice di procedura penale citata tra le disposizioni processuali rilevanti; la Corte non ha accolto la censura perché la rilevazione tardiva della nullità o incompetenza non è sindacabile in Cassazione se non trattata in sede di riesame.

  • art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle competenze tra GIP e GUP; il ricorrente sosteneva che la misura cautelare fosse stata adottata da giudice incompetente per materia/funzione, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa dal giudicato cautelare e comunque inammissibile in Cassazione se non sollevata in riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica il vizio dedotto in Cassazione (inosservanza di norme processuali); la Corte ha valutato la deduzione ma l'ha ritenuta preclusa o infondata per i motivi esposti.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Norma formale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; non incide sull'esito del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso; applicata per imporre le spese processuali al ricorrente.

Massime di principio

  • Il 'giudicato cautelare' impedisce di riproporre in Cassazione questioni già decise in precedente vaglio cautelare, anche se riformulate; prima di proporre nuova impugnazione è necessario verificare precedenti decisioni sullo stesso punto.
  • Le nullità o i vizi di competenza del giudice che ha emesso la misura cautelare devono essere dedotti tempestivamente, in particolare nel giudizio di riesame; in Cassazione non sono sindacabili se i relativi presupposti di fatto non sono stati esaminati dai giudici di merito.
  • La Corte di Cassazione non riformula il giudizio sui fatti né rivede la valutazione delle prove in modo sostitutivo del giudice di merito; può censurare il travisamento della prova solo se il ricorrente dimostra di aver sollevato e documentato la questione nei precedenti gradi in modo che risulti dal testo del provvedimento impugnato o dalle deduzioni specifiche.
  • Per ottenere la riconsiderazione di esigenze cautelari è necessario portare in sede d'appello o di riesame elementi nuovi e non preclusi dal giudicato; elementi già valutati e motivatamente respinti non possono essere semplicemente rilette in Cassazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende quando l'appello risulti privo di fondatezza giuridica o di correttezza formale.

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