Cassazione Civile, Ordinanza n. 04871/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio realizzato da una società costruttrice su un compendio immobiliare ricostruito dopo il sisma, in relazione al quale i proprietari confinanti avevano chiesto l'arretramento di un fabbricato e di alcune opere per violazione delle distanze legali, nonché ulteriori statuizioni su una particella di terreno di loro proprietà. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo applicabile in parte la disciplina civilistica sulle distanze e respingendo le eccezioni di usucapione. La Corte d'appello ha invece accolto più ampiamente l'appello principale dei proprietari confinanti, applicando la distanza di 5 metri prevista dal regolamento edilizio comunale e condannando il condominio e i condomini all'arretramento di porzioni dell'edificio e di opere accessorie, oltre che alla riduzione di opere insistenti sulla particella 1280. In Cassazione il condominio e i condomini hanno dedotto: nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una condomina; nullità per erronea qualificazione di una persona come amministratrice/liquidatrice della società costruttrice; violazione delle norme del piano di recupero e dell'art. 873 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l'applicazione della disciplina derogatoria sulla ricostruzione; ultrapetizione per avere disposto la demolizione di opere sulla particella 1280; violazione delle norme sull'usucapione decennale per avere rigettato l'eccezione di usucapione delle parti comuni e delle unità immobiliari sulla medesima particella; e, infine, una censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il difetto di contraddittorio, rilevando che la condomina era stata parte del giudizio di appello, ancorché non costituita, e che la condanna pronunciata dalla Corte territoriale le era comunque riferibile. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla qualificazione della rappresentante della società per difetto di autosufficienza e di interesse. Ha ritenuto infondato il motivo sulle distanze, confermando che l'intervento realizzato non era una semplice ricostruzione ma una nuova costruzione, in ragione dell'aumento di volume e di altezza rispetto ai fabbricati preesistenti; pertanto non operava la disciplina derogatoria del piano di recupero, ma il regolamento edilizio comunale con distanza di cinque metri dal confine. Ha respinto anche la censura di ultrapetizione, osservando che la domanda di arretramento e demolizione delle opere sulla particella 1280 era già compresa nelle conclusioni originarie e in appello. Ha infine respinto il motivo sull'usucapione, perché non era stata provata con certezza la data di inizio del possesso utile e la deduzione circa la venuta ad esistenza dei beni era nuova o comunque non decisiva. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché formulato come mera richiesta subordinata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti dei proprietari confinanti, mentre sono state compensate nei rapporti con il Comune per il carattere sostanzialmente adesivo del suo controricorso.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato per escludere la nullità della sentenza per pretesa lesione del contraddittorio, non essendo ravvisato alcun difetto di partecipazione della condomina al giudizio di appello.
art. 112 c.p.c.
La pronuncia di arretramento e demolizione non ha violato il divieto di ultrapetizione, perché la domanda era già ricompresa nelle conclusioni originarie e in appello.
art. 132 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 156 c.p.c. per la dedotta nullità della sentenza, censura respinta o dichiarata inammissibile.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma non ravvisato alcun vizio processuale decisivo.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta domanda nuova; la Corte ha escluso che vi fosse stata violazione del divieto di domande nuove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del ricorso per i motivi di violazione di legge, in particolare sulle distanze e sull'usucapione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del ricorso per i motivi di nullità processuali e della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per il vizio motivazionale relativo all'usucapione, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile nei limiti consentiti.
art. 873 c.c.
Applicato quale disciplina generale delle distanze tra costruzioni; la Corte lo ha ritenuto non operante in luogo della disciplina più rigorosa del regolamento edilizio per la nuova costruzione.
art. 1159 c.c.
Richiamato in relazione all'usucapione decennale, ma la Corte ha negato la prova dei presupposti fattuali del possesso utile.
art. 1152 c.c.
Richiamato con riferimento alla pretesa usucapione, ma non ritenuto idoneo a fondare l'acquisto per mancanza di prova del possesso e del suo dies a quo.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo sulle distanze per contestare l'interpretazione del piano di recupero, ma la Corte ha preferito l'interpretazione sistematica e coerente con la nozione legislativa di ricostruzione.
art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato per la nozione di ristrutturazione edilizia e demolizione-ricostruzione; la Corte ha valorizzato l'evoluzione normativa nel senso che la nozione si amplia, ma il rispetto delle distanze resta condizionato dalla coincidenza delle distanze legittimamente preesistenti e dei limiti urbanistici.
art. 2-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato nella ricostruzione della disciplina sulle distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione, con riferimento ai commi aggiunti dalle riforme del 2019 e del 2020.
art. 15 regolamento edilizio comunale
Individuato come fonte che imponeva la distanza di cinque metri dal confine per le nuove costruzioni.
art. 16 regolamento edilizio comunale
Richiamato per il limite di altezza massima delle costruzioni.
art. 8, lett. h), l. 219/1981
Richiamato come base del piano di recupero adottato per l'area colpita dal sisma.
art. 9-bis piano di recupero comunale
Interpretato come norma derogatoria riferita alle ipotesi di ricostruzione, non applicabile quando l'intervento concreti una nuova costruzione per incremento di volume e altezza.
art. 10, lett. a), piano di recupero comunale
Richiamato come disposizione che limita volume e altezza delle nuove unità edilizie; la Corte ne ha valorizzato il contenuto per confermare l'incompatibilità dell'intervento con la mera ricostruzione.
art. 12 piano di recupero comunale
Richiamato quale disciplina del progetto unitario dell'ambito interessato, nel quale era previsto il mantenimento delle cubature preesistenti.
art. 31, comma 1, lett. d), l. 457/1987
Citato nella ricostruzione evolutiva della nozione di ricostruzione/ristrutturazione edilizia.
art. 10 d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020
Richiamato per l'evoluzione della nozione di ristrutturazione edilizia e per la disciplina delle distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione.
art. 5 d.l. 32/2019, conv. in l. 55/2019
Citato nella ricostruzione della successiva evoluzione normativa dell'art. 2-bis d.P.R. 380/2001.
Massime di principio
- In tema di distanze tra costruzioni, un intervento di demolizione e ricostruzione che comporti incremento di volume e/o di altezza rispetto al preesistente può essere qualificato come nuova costruzione, con conseguente applicazione delle distanze previste dalla disciplina urbanistica vigente e non della disciplina derogatoria prevista per la ricostruzione.
- Le norme speciali contenute in piani di recupero o strumenti urbanistici analoghi vanno interpretate in modo sistematico, coordinandole con le prescrizioni del regolamento edilizio e con gli altri atti di pianificazione dell'area; la deroga alle distanze legali opera solo entro il perimetro testuale e funzionale della "ricostruzione".
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità per difetto di contraddittorio è infondata se la parte asseritamente pretermessa risulta comunque parte del giudizio di merito e la decisione le è riferibile; inoltre, l'error in procedendo consente l'accesso diretto agli atti solo nei limiti in cui la doglianza sia specificamente sostenuta.
- La deduzione del difetto di legittimazione processuale del rappresentante di una società è inammissibile se il ricorrente non indica e non deposita i documenti necessari a dimostrarla, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- Non sussiste ultrapetizione quando la pronuncia di demolizione o arretramento delle opere si mantenga entro il petitum sostanziale e nei confini delle conclusioni originarie e di appello, anche se riferita a specifiche porzioni del bene o a manufatti accessori.
- L'usucapione non può essere dichiarata in mancanza di prova certa del momento iniziale del possesso utile; nei casi in cui il bene sia ancora da costruire al momento del titolo, il dies a quo non può coincidere automaticamente con la stipula del contratto, ma deve essere provata l'effettiva apprensione del possesso.
- Le doglianze formulate solo in via subordinata o come mera richiesta di riforma del capo sulle spese, senza una reale censura di legittimità, sono inammissibili in sede di cassazione.
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