Cassazione Penale, Ordinanza n. 32222/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per il delitto di evasione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna. Nel ricorso ha dedotto la sostanziale mancanza di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva e sulla riduzione della pena. La Corte rileva però che la questione della recidiva non era stata devoluta con i motivi di appello e quindi non poteva essere validamente riproposta in cassazione; quanto alla richiesta di riduzione della pena, essa era formulata in modo meramente assertivo e privo di specifica argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla recidiva perché non proposta in appello, e comunque ha osservato che sia tale doglianza sia quella sulla riduzione della pena erano del tutto prive di motivazione, limitandosi a una mera enunciazione della richiesta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47-ter l. n. 354 del 1975
È richiamato come base normativa del delitto di evasione per cui vi era condanna confermata in appello.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per il criterio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la doglianza che introduca per la prima volta una questione non devoluta con i motivi di appello, poiché il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ampliare il thema decidendum oltre i limiti dell'impugnazione di merito.
- Le censure in tema di trattamento sanzionatorio o di recidiva devono essere specifiche e argomentate: la mera richiesta di esclusione della recidiva o di riduzione della pena, senza indicazione delle ragioni di diritto o di fatto, è priva di autosufficienza e non consente il controllo di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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