Sentenza del 08/01/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - verbale di constatazione - definizione - art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997 - pagamento importo dovuto - perfezionamento - successiva ritrattabilità dell'adesione - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione agevolata di verbali di constatazione relativi a IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2013 e 2014. Dopo aver ricevuto gli atti di definizione, ritenendoli errati e non integralmente conformi al contenuto del PVC, aveva presentato istanza di autotutela, poi respinta dall’Ufficio. La società sosteneva che gli atti fossero impugnabili, che il pagamento fosse stato effettuato solo per evitare l’iscrizione a ruolo e che la propria adesione potesse essere revocata in presenza di vizi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello e confermato l’inammissibilità dei ricorsi. Ha stabilito che, ai sensi degli artt. 5-bis e 9 del d.lgs. n. 218/1997, la definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata. Da quel momento l’atto diventa intangibile, non impugnabile e non modificabile, applicandosi anche alla definizione dei verbali di constatazione il principio previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto. Il pagamento manifesta una volontà conciliativa non successivamente revocabile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997
Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto [...]
La norma consente di definire integralmente il contenuto di determinati verbali di constatazione entro trenta giorni dalla loro consegna. L’adesione comporta l’emissione di un atto di definizione e il pagamento delle somme dovute.
Art. 9, d.lgs. n. 218/1997
La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata [...]
Il pagamento dell’intero importo o della prima rata perfeziona la definizione e rende operativi gli effetti di stabilizzazione dell’accordo.
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è modificabile ovvero integrabile da parte dell'Ufficio.
Il principio di intangibilità dell’accertamento con adesione si applica anche alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis, per evitare una disparità di trattamento tra procedure analoghe.
Art. 8, d.lgs. n. 218/1997
Disciplina i termini e le modalità di versamento delle somme dovute, compreso il pagamento rateale; il pagamento della prima rata può perfezionare la definizione.
Art. 14, d.P.R. n. 602/1973
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, l’Ufficio può procedere all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Massime di principio
- Nelle procedure di accertamento con adesione o di definizione dei verbali di constatazione, il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata perfeziona l’adesione e normalmente impedisce la successiva impugnazione o revoca dell’atto.
- Il contribuente che ritenga errato o non conforme l’atto di definizione dovrebbe contestarlo prima del perfezionamento mediante pagamento; il mancato pagamento può comportare l’iscrizione a ruolo, ma consente di far valere le contestazioni nelle sedi previste.
- L’autotutela non costituisce, di regola, uno strumento per ritrattare un’adesione già perfezionata, salvo eventuali vizi eccezionali della volontà o dell’atto riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Il pagamento effettuato per evitare conseguenze più onerose, come l’iscrizione a ruolo, non esclude necessariamente la volontà di aderire: secondo la sentenza, esso conferma il perfezionamento della definizione e la volontà conciliativa.
- Prima di pagare è essenziale verificare importi, annualità, imposte, sanzioni e corrispondenza con il verbale, perché dopo il perfezionamento l’atto tende a diventare definitivo e intangibile.
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