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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-707/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2023. — Gallaher Limited contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Imposta sulle società – Articoli 49, 63 e 64 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Cessione di attività all’interno di un gruppo di società – Società fiscalmente residente in uno Stato membro la cui società madre ha la residenza fiscale in un altro Stato membro e la cui società consorella ha la residenza fiscale in un paese terzo – Cessione di diritti di proprietà intellettuale dalla società fiscalmente residente in uno Stato membro alla società consorella fiscalmente residente in un paese terzo – Cessione da parte della società fiscalmente residente in uno Stato membro di azioni di una delle sue società figlie alla società madre fiscalmente residente in un altro Stato membro – Corrispettivo pari al valore di mercato delle attività cedute – Esenzione fiscale o tassazione a seconda dello Stato in cui ha sede la società beneficiaria. — Causa C-707/20

Giurisprudenza europea62020CJ0707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato che le norme britanniche sui trasferimenti infragruppo non rientrano nell’articolo 63 TFUE perché riguardano solo rapporti societari all’interno di gruppi e quindi attengono essenzialmente alla libertà di stabilimento. Ha inoltre escluso che l’immediata imposizione della cessione del 2011 verso una società svizzera integrasse una restrizione alla libertà di stabilimento della capogruppo, mentre per la cessione del 2014 ha riconosciuto una restrizione ma l’ha ritenuta giustificata e proporzionata. In particolare, quando la plusvalenza è effettivamente realizzata e il prezzo è a valore di mercato, lo Stato membro può esigere il pagamento immediato dell’imposta senza offrire una rateizzazione o dilazione.

Fiscalità diretta: compatibilità con gli articoli 49 e 63 TFUE di una disciplina britannica che impone l’immediata tassazione delle plusvalenze da cessioni infragruppo verso società estere, senza possibilità di dilazione, quando il corrispettivo è pari al valore di mercato.

La questione giuridica

Se una normativa nazionale applicabile solo ai gruppi societari rientri nell’ambito dell’articolo 63 TFUE; se, per operazioni infragruppo con società consorelle residenti in Svizzera controllate da una capogruppo in uno Stato membro, possa invocarsi la libera circolazione dei capitali o la libertà di stabilimento; se l’immediata tassazione di una cessione infragruppo verso società estera, in luogo dell’esenzione prevista per cessioni interne, costituisca restrizione alla libertà di stabilimento; e se, in presenza di plusvalenze realizzate al valore di mercato, tale restrizione possa essere giustificata dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi senza obbligo di dilazione del pagamento.

Principio di diritto

Una disciplina nazionale che si applica soltanto ai gruppi di società ricade, in linea di principio, nell’ambito della libertà di stabilimento e non in quello della libera circolazione dei capitali; inoltre, quando una cessione infragruppo da uno Stato membro a una società consorella in un paese terzo non tratta meno favorevolmente la figlia di una capogruppo stabilita in un altro Stato membro rispetto a una figlia di capogruppo nazionale, non vi è restrizione alla libertà di stabilimento. Quando invece esiste una restrizione per differenza di trattamento tra cessioni interne e transfrontaliere, essa può essere giustificata dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi e, se il corrispettivo è pari al valore di mercato e la plusvalenza è realizzata, non è necessario prevedere una dilazione del pagamento per rispettare la proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 64 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Articolo 86 dell'accordo di recesso
  • Articolo 89 dell'accordo di recesso
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 83
  • Corporation Tax Act 2009
  • Taxation of Chargeable Gains Act 1992
  • Taxes Management Act 1970
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio

Imposta sulle società e cessioni infragruppo tra società residenti in Stati diversi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito nell’ambito di una controversia tra Gallaher Limited e l’amministrazione tributaria britannica. Al centro vi è la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che impone l’immediata tassazione delle plusvalenze realizzate in cessioni infragruppo verso società non residenti nel Regno Unito, senza possibilità di dilazione del pagamento dell’imposta.

Contesto normativo nazionale e operazioni contestate

La normativa britannica prevede, in sintesi, che le cessioni di attività tra società appartenenti allo stesso gruppo e soggette all’imposta nel Regno Unito avvengano in regime di neutralità fiscale, mentre le cessioni verso società estere non beneficiano di tale vantaggio. Nel procedimento principale sono state contestate due operazioni:

  • una cessione del 2011 di diritti di proprietà intellettuale a una società consorella residente in Svizzera;
  • una cessione del 2014 di azioni di una società figlia alla società madre residente nei Paesi Bassi.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in particolare:

  • se l’articolo 63 TFUE fosse applicabile a una normativa riservata ai gruppi societari;
  • se, per la cessione verso la Svizzera, potesse invocarsi la libera circolazione dei capitali o la libertà di stabilimento;
  • se l’immediata tassazione della cessione infragruppo transfrontaliera costituisse una restrizione alla libertà di stabilimento;
  • se, in caso di restrizione, l’esigenza di preservare una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi potesse giustificare la tassazione immediata senza dilazione;
  • quale rimedio dovesse essere eventualmente riconosciuto dal giudice nazionale.

Valutazione della Corte sull’ambito di applicazione degli articoli 49 e 63 TFUE

La Corte ha ricordato che, per individuare la libertà fondamentale applicabile, occorre guardare all’oggetto della normativa. Poiché le norme sui trasferimenti infragruppo si applicano solo a rapporti tra società appartenenti allo stesso gruppo e presuppongono un’influenza sicura della capogruppo sulle partecipate, esse incidono prevalentemente sulla libertà di stabilimento. Eventuali effetti sulla libera circolazione dei capitali sono solo conseguenza indiretta dell’eventuale ostacolo alla libertà di stabilimento e non richiedono un esame autonomo.

La Corte ha quindi affermato che l’articolo 63 TFUE non si applica a una disciplina nazionale che riguardi soltanto i gruppi societari. Ha inoltre precisato che, comunque, l’articolo 63 TFUE non può essere invocato per aggirare i limiti territoriali della libertà di stabilimento quando una delle società è stabilita in un paese terzo, come nel caso della società svizzera coinvolta nella cessione del 2011.

Cessione del 2011: nessuna restrizione alla libertà di stabilimento

Per la cessione dei marchi e delle attività connesse alla società svizzera, la Corte ha escluso che vi fosse una restrizione alla libertà di stabilimento della società madre olandese. La disciplina britannica trattava infatti allo stesso modo una società figlia nel Regno Unito di una capogruppo stabilita in un altro Stato membro e una società figlia nel Regno Unito di una capogruppo britannica.

Secondo la Corte, non vi era dunque alcun trattamento meno favorevole collegato alla residenza fiscale della società madre. L’argomento secondo cui la disciplina avrebbe reso meno conveniente l’acquisizione della società britannica da parte della capogruppo estera è stato ritenuto insufficiente, perché la giurisprudenza invocata riguarda situazioni diverse, nelle quali una misura penalizza l’esercizio della libertà di stabilimento rispetto a operatori comparabili che non la esercitano.

Cessione del 2014: esistenza di una restrizione e sua giustificazione

Quanto alla cessione del 2014, la Corte ha rilevato che sussisteva una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché la normativa nazionale trattava in modo deteriore le cessioni infragruppo verso società non soggette all’imposta nel Regno Unito rispetto alle cessioni verso società del gruppo soggette a tale imposta.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale restrizione potesse essere giustificata dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi tra gli Stati membri. In presenza di una plusvalenza già realizzata e di un corrispettivo pari al pieno valore di mercato, il contribuente non soffre un problema di liquidità analogo a quello delle imposte di uscita su plusvalenze latenti. Di conseguenza, l’esigibilità immediata dell’imposta, senza possibilità di dilazione, è stata considerata proporzionata.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 63 TFUE non si applica a una normativa nazionale riservata ai gruppi di società;
  • la disciplina che impone l’immediata tassazione della cessione infragruppo verso una società consorella in un paese terzo, in circostanze come quelle del caso di specie, non costituisce restrizione alla libertà di stabilimento della capogruppo;
  • una restrizione derivante dalla differenza di trattamento tra cessioni interne e transfrontaliere può, in linea di principio, essere giustificata dalla necessità di preservare una ripartizione equilibrata dei poteri impositivi, senza necessità di prevedere una dilazione del pagamento quando il prezzo corrisponde al valore di mercato delle attività.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che, nelle cessioni infragruppo, la qualificazione della libertà fondamentale pertinente dipende dalla struttura della partecipazione e dall’oggetto concreto della disciplina fiscale. Inoltre, in caso di plusvalenze effettivamente realizzate, il diritto dell’Unione non impone necessariamente un meccanismo di differimento del pagamento dell’imposta, se la tassazione immediata è coerente con la ripartizione dei poteri impositivi e non eccede quanto necessario.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttalibertà di stabilimentolibera circolazione dei capitaligruppi societariplusvalenze e trasferimenti infragruppo

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