Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-635/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 febbraio 2023. — Commissione europea contro Repubblica italiana e Regno di Spagna. — Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorsi generali per l’assunzione di amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di investigatori – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto. — Causa C-635/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato un bando EPSO per due concorsi di investigatori e capi gruppo. Conferma che la limitazione della seconda lingua e delle lingue di comunicazione a francese, inglese e tedesco era una disparità di trattamento che la Commissione non ha giustificato con prove sufficienti e pertinenti. La Corte ribadisce anche che il controllo del giudice dell’Unione deve essere concreto, ma non può essere sostituito da una nuova valutazione dei fatti in sede di impugnazione.

Impugnazione sul regime linguistico di un bando EPSO: legittimità della limitazione della seconda lingua a francese, inglese e tedesco e delle lingue di comunicazione con i candidati.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia erroneamente annullato il bando di concorso nella parte in cui: a) limitava la scelta della seconda lingua ai soli francese, inglese e tedesco; b) limitava le lingue di comunicazione tra candidati ed EPSO alle medesime tre lingue; e se, nel valutare la giustificazione della limitazione, il Tribunale abbia travisato gli elementi di prova o applicato un onere probatorio e criteri di controllo giurisdizionale eccessivamente rigorosi.

Principio di diritto

La Corte conferma che una limitazione del regime linguistico di un concorso dell’Unione a un numero ristretto di lingue costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua, ammissibile solo se l’istituzione dimostra, con elementi concreti, chiari, oggettivi e prevedibili, che la restrizione è oggettivamente e ragionevolmente giustificata da reali esigenze del servizio ed è proporzionata. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione non avesse provato che la necessità di assumere amministratori "immediatamente operativi" giustificasse la limitazione a francese, inglese e tedesco; inoltre, la Corte esclude che il Tribunale abbia snaturato le prove o imposto un onere probatorio eccessivo. L’impugnazione è quindi respinta integralmente.

Norme richiamate

  • Regolamento n. 1/58
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articoli 2, 27, 28 e allegato III, articolo 1 e articolo 7
  • Decisione 2002/620/CE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 24, quarto comma, TFUE
  • Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione sul regime linguistico di un bando EPSO

La causa riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte proposta dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il bando di concorso EPSO/AD/323/16 ed EPSO/AD/324/16. Il bando era relativo a concorsi generali per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di investigatori presso la Commissione, in particolare nell’ambito dell’OLAF.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1/58, che stabilisce le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell’Unione, e l’articolo 6 dello stesso, che consente alle istituzioni di fissare modalità applicative nei propri regolamenti interni. Centrale è poi l’articolo 1 quinquies dello Statuto, che vieta ogni discriminazione fondata sulla lingua e ammette limitazioni solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificate e rispondenti a obiettivi legittimi di interesse generale nella politica del personale.

Contenuto del bando e del regime linguistico contestato

Il bando imponeva ai candidati una prima lingua tra tutte le 24 lingue ufficiali, ma limitava la seconda lingua esclusivamente al francese, all’inglese o al tedesco. Inoltre, prevedeva che il modulo di candidatura e le comunicazioni con l’EPSO fossero effettuati, in sostanza, nelle medesime lingue. La giustificazione addotta faceva leva su tre ordini di ragioni:

  • la necessità che i neoassunti fossero immediatamente operativi;
  • vincoli di bilancio e operativi;
  • la natura della procedura di selezione, in particolare il metodo dell’Assessment Center.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva annullato il bando ritenendo che la limitazione linguistica integrasse una disparità di trattamento non sufficientemente giustificata. Aveva considerato che la Commissione non aveva dimostrato, con elementi concreti, che le funzioni oggetto del concorso richiedessero davvero la conoscenza di una delle tre lingue prescelte, né che le prove e le attività connesse al posto di lavoro imponessero quella restrizione. Il Tribunale aveva inoltre respinto gli elementi relativi alla prassi interna della Commissione, alle lingue usate dal personale dell’OLAF e ai dati statistici sulla diffusione delle lingue, ritenendoli insufficienti o non pertinenti.

Questioni esaminate dalla Corte

In impugnazione, la Commissione ha sostenuto, in sintesi, che il Tribunale:

  • avrebbe valutato la giustificazione della limitazione sulla base di criteri errati, in particolare richiedendo la prova di un “lavoro utile” e di un “vantaggio particolare” delle lingue prescelte;
  • avrebbe definito in modo troppo rigoroso l’onere della prova e l’obbligo di motivazione;
  • avrebbe snaturato diversi elementi di prova, tra cui la comunicazione SEC(2000) 2071/6, il regolamento interno della Commissione, le modalità di esecuzione, il documento sui “Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione”, la comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e i dati relativi all’OLAF.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell’organizzazione dei servizi e nella fissazione delle competenze richieste, ma tale discrezionalità incontra il limite dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. Ne consegue che una limitazione linguistica è legittima solo se l’istituzione dimostra che:

  • la restrizione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze delle funzioni da coprire;
  • è proporzionata;
  • si fonda su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.

La Corte approva l’impostazione del Tribunale: quest’ultimo non ha negato l’obiettivo di assumere personale immediatamente operativo, ma ha verificato se i documenti prodotti dimostrassero che proprio il francese, l’inglese e il tedesco fossero necessari per quella operatività. Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente rilevato che i testi interni della Commissione descrivevano soprattutto le lingue necessarie per alcune procedure decisionali interne, senza provare un nesso necessario con le funzioni degli investigatori o dei capi gruppo messi a concorso.

Quanto ai dati sull’OLAF, la Corte conferma che essi non consentivano di individuare con precisione le lingue veicolari effettivamente utilizzate nel lavoro quotidiano del servizio, né di dimostrare che la conoscenza di francese o tedesco, oltre all’inglese, fosse indispensabile o conferisse un vantaggio specifico tale da rendere i vincitori “immediatamente operativi”. La Corte osserva inoltre che gli argomenti relativi alla diffusione delle lingue in Europa potevano, al più, incidere sulla proporzionalità, ma non supplivano alla mancata prova della necessità della limitazione.

Sul preteso snaturamento delle prove

La Corte respinge tutte le doglianze di snaturamento: in ciascun caso, la Commissione si limitava a proporre una lettura alternativa dei documenti, senza dimostrare un travisamento manifesto. In particolare:

  • la comunicazione SEC(2000) 2071/6 non provava che tutte e tre le lingue fossero le lingue di lavoro effettivamente utilizzate dai servizi;
  • il regolamento interno e le relative modalità di esecuzione non costituivano, di per sé, una prova del nesso tra prassi linguistica e funzioni dei posti messi a concorso;
  • il documento sui “Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione” non era stato travisato dal Tribunale;
  • la comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo confermava, anziché smentire, la valutazione del Tribunale, poiché le traduzioni verso francese, inglese e tedesco erano presentate come eccezione e non come regola generale;
  • i dati dell’OLAF e quelli relativi al programma Hercule III non dimostravano che i futuri assunti avrebbero dovuto lavorare necessariamente in una delle tre lingue richieste.

Decisione finale

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. Conferma pertanto l’annullamento del bando nella parte relativa alla limitazione della seconda lingua e delle lingue di comunicazione, e condanna la Commissione alle spese del giudizio di impugnazione e di primo grado.

Principi affermati

La pronuncia rafforza due principi pratici di rilievo per i professionisti:

  • nei concorsi dell’Unione, la restrizione linguistica deve essere giustificata in modo concreto e documentato, non bastando richiami generici all’efficienza o all’interesse del servizio;
  • in sede di impugnazione, la Corte non sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del Tribunale, salvo snaturamento manifesto degli elementi di prova.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unione europearegime linguisticoconcorsi epsonon discriminazione per linguacontrollo giurisdizionale e onere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.