Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-312/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2023. — Tráficos Manuel Ferrer S.L. e Ignacio contro Daimler AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil Valencia. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione della Commissione che constata l’esistenza di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Norma di procedura civile nazionale che prevede, in caso di accoglimento parziale della domanda, che le spese restino a carico di ciascuna parte, salvo il caso di comportamento abusivo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di effettività e di equivalenza – Direttiva 2014/104/UE – Obiettivi ed equilibrio globale – Articolo 3 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Articolo 11, paragrafo 1 – Responsabilità solidale degli autori di un’infrazione al diritto della concorrenza – Articolo 17, paragrafo 1 – Possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di stimare il danno – Presupposti – Carattere praticamente impossibile o eccessivamente difficile della quantificazione del danno – Articolo 22 – Applicazione temporale. — Causa C-312/21

Giurisprudenza europea62021CJ0312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte decide su due profili delle azioni risarcitorie antitrust relative al cartello degli autocarri. Da un lato, afferma che la regola spagnola sulle spese in caso di accoglimento parziale non compromette il diritto al pieno risarcimento né il principio di effettività. Dall’altro, chiarisce che la stima giudiziale del danno è ammessa solo se il danno è provato e la quantificazione precisa è impraticabile o eccessivamente difficile, senza che rilevino automaticamente l’accesso ai dati della convenuta o la scelta di citare in giudizio un solo coautore del cartello.

Risarcimento del danno da cartello autocarri: spese processuali in caso di accoglimento parziale e condizioni per la stima giudiziale del danno ex direttiva 2014/104

La questione giuridica

Se l’articolo 101 TFUE e la direttiva 2014/104 ostino a una norma processuale nazionale che, in caso di accoglimento parziale della domanda di risarcimento antitrust, impone a ciascuna parte di sopportare le proprie spese; e se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva consenta al giudice di stimare il danno anche quando l’attore abbia avuto accesso ai dati della convenuta o abbia agito contro uno solo dei responsabili solidali del cartello, purché il danno sia provato e la quantificazione esatta sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

Principio di diritto

L’articolo 101 TFUE e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 non ostano a una norma nazionale che, in caso di accoglimento parziale della domanda, preveda la compensazione reciproca delle spese, salvo lite temeraria, poiché tale disciplina non incide sul diritto al pieno risarcimento e, nel contesto delle azioni antitrust, non viola il principio di effettività. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 consente la stima giudiziale del danno solo se il danno è stato dimostrato e la sua quantificazione precisa è praticamente impossibile o eccessivamente difficile; né l’accesso dell’attore ai dati usati dalla convenuta per la controperizia, né il fatto di agire contro uno solo dei responsabili solidali sono, di per sé, elementi decisivi per escludere o imporre tale stima, dovendosi valutare complessivamente anche l’utilità o meno degli strumenti di divulgazione delle prove ex articolo 5.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 3 della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 17, paragrafi 1-3, della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 22 della direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 53 dell'accordo SEE

Risarcimento del danno da cartello autocarri: spese processuali e stima giudiziale del danno

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia in una causa di risarcimento del danno proposta da due imprese di trasporto contro Daimler AG, sulla base del cartello dei produttori di autocarri accertato dalla Commissione. La Corte interpreta l’articolo 101 TFUE e la direttiva 2014/104/UE, con particolare attenzione al diritto al pieno risarcimento, alle spese di causa e al potere del giudice nazionale di stimare il danno.

Fatti e procedimento principale

La Commissione, con decisione del 19 luglio 2016, aveva accertato un’infrazione unica e շարունակata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE consistente in accordi collusivi sui prezzi degli autocarri. I ricorrenti nel procedimento principale avevano acquistato autocarri di marchi diversi, alcuni prodotti da Daimler e altri da Renault Trucks e Iveco, e chiedevano il risarcimento del sovrapprezzo asseritamente pagato. La domanda era sostenuta da una perizia di parte che stimava un sovrapprezzo medio del 16,35%. La convenuta aveva contestato la domanda con una propria perizia; successivamente, in giudizio, aveva consentito agli attori l’accesso ai dati utilizzati per tale controperizia. Il giudice del rinvio ha inoltre respinto la chiamata in causa di Renault Trucks e Iveco, e ha poi sottoposto tre questioni pregiudiziali alla Corte.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama i considerando 6, 11, 12, 14, 15, 43, 45, 46 e 47 della direttiva 2014/104/UE, che illustrano gli obiettivi della direttiva: coordinamento tra enforcement pubblico e privato, diritto al pieno risarcimento, asimmetria informativa, divulgazione delle prove, quantificazione del danno e presunzione di danno nei cartelli. Sono centrali anche:

  • l’articolo 3, che consacra il diritto al pieno risarcimento;
  • l’articolo 5, sulla divulgazione delle prove;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, sulla responsabilità solidale;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, sulla stima giudiziale del danno e il relativo paragrafo 2 sulla presunzione di danno nei cartelli;
  • l’articolo 22, sull’applicazione temporale. La Corte richiama inoltre l’articolo 47 della Carta e l’articolo 267 TFUE.

Prima questione: spese processuali e pieno risarcimento

Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto al pieno risarcimento osti alla norma spagnola dell’articolo 394, paragrafo 2, del codice di procedura civile, secondo cui, in caso di accoglimento parziale, ciascuna parte sopporta le proprie spese e metà delle spese comuni, salvo lite temeraria. La Corte osserva che il diritto al risarcimento integrale riguarda il danno da cartello, non la disciplina delle spese processuali, che resta di competenza nazionale. La direttiva 2014/104 non disciplina in via generale le spese, salvo un riferimento incidentale all’articolo 8, paragrafo 2, relativo alle conseguenze del rifiuto di divulgare prove o della distruzione di prove. Applicando il principio di effettività, la Corte ritiene che una regola di compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale non renda, di per sé, praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare l’azione risarcitoria antitrust, soprattutto nel sistema della direttiva che mette a disposizione dell’attore strumenti per riequilibrare l’asimmetria informativa.

Seconda e terza questione: stima giudiziale del danno

Con le altre questioni il giudice del rinvio chiedeva se il potere del giudice di stimare il danno ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, possa essere esercitato anche quando:

  • l’attore ha avuto accesso ai dati usati dalla convenuta per la controperizia;
  • la domanda è proposta contro uno solo dei destinatari della decisione della Commissione, che ha venduto solo parte dei prodotti acquistati dall’attore. La Corte chiarisce che la stima giudiziale è una misura sussidiaria: presuppone che l’esistenza del danno sia già stata dimostrata e che la quantificazione esatta sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile sulla base delle prove disponibili. La sola esistenza di divergenze peritali o di incertezze proprie del contraddittorio non basta. La Corte sottolinea anche che l’asimmetria informativa è la ragione dell’articolo 17, ma non un criterio autonomo di applicazione: quel che conta è se, complessivamente, gli strumenti previsti dalla direttiva, in particolare la divulgazione delle prove ex articolo 5, siano stati utilizzati e siano risultati infruttuosi. Se l’impossibilità di quantificare il danno dipende dall’inerzia dell’attore, il giudice non deve supplire alle sue mancanze. Infine, il fatto che l’azione sia diretta contro un solo autore del cartello non impedisce la stima del danno, poiché la responsabilità è solidale e l’attore può agire anche contro un solo coautore. Tale scelta processuale non è, di per sé, decisiva per valutare se il giudice possa ricorrere alla quantificazione equitativa.

Decisione

La Corte conclude che:

  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 non ostano alla norma nazionale sulle spese in caso di accoglimento parziale;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 va interpretato nel senso che né l’accesso dell’attore ai dati utilizzati dalla convenuta, né il fatto che l’azione sia proposta contro uno solo degli autori della violazione sono, da soli, decisivi ai fini della stima giudiziale del danno, che resta subordinata alla prova dell’esistenza del danno e all’impossibilità o eccessiva difficoltà di quantificarlo esattamente.

Principi pratici per il contenzioso antitrust

Per gli operatori, la pronuncia ribadisce che nelle azioni follow-on il diritto al pieno risarcimento non si estende alle spese di lite, le quali restano regolate dal diritto processuale nazionale se non compromettono l’effettività del rimedio. Sul piano probatorio, la stima giudiziale del danno è uno strumento residuale e non automatico: il giudice deve verificare anzitutto se l’attore abbia fatto uso, con esito eventualmente infruttuoso, dei mezzi di disclosure previsti dalla direttiva e se la difficoltà di quantificazione sia realmente insuperabile con le prove disponibili.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzarisarcimento del danno antitrustazioni follow-onspese processualiprova e quantificazione del danno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.