Corte di giustizia, Sentenza C-623/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 febbraio 2023. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto. — Causa C-623/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma l’annullamento del bando EPSO/AD/322/16 nella parte in cui limitava a francese, inglese e tedesco la seconda lingua del concorso e le lingue di comunicazione con EPSO. Ribadisce che la deroga al divieto di discriminazione linguistica deve essere concretamente giustificata dall’interesse del servizio e provata in modo convincente. La Commissione non ha dimostrato che le tre lingue fossero necessarie per assumere amministratori immediatamente operativi nel settore audit.
Impugnazione respinta: la Corte conferma l’annullamento del bando EPSO che limitava la seconda lingua del concorso e le lingue di comunicazione a francese, inglese e tedesco, ribadendo che la giustificazione linguistica deve essere concreta, oggettiva, proporzionata e provata.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere illegittima la limitazione della seconda lingua del concorso e delle lingue di comunicazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca; in particolare, se tale limitazione fosse giustificata dall’interesse del servizio e dalla necessità di assumere funzionari immediatamente operativi, e se il Tribunale avesse snaturato gli elementi di prova o applicato un onere probatorio eccessivo alla Commissione.
Principio di diritto
Una limitazione della scelta della seconda lingua in un concorso dell’Unione può essere ammessa solo se l’istituzione dimostra, con criteri chiari, oggettivi e prevedibili, che essa risponde a reali esigenze del servizio ed è proporzionata; non basta invocare in modo generico l’immediatezza operativa dei neoassunti o prassi interne linguistiche non idonee a provare un nesso concreto con le funzioni da svolgere. Il Tribunale, nel valutare gli elementi prodotti, non ha travalicato i limiti del controllo giurisdizionale né snaturato le prove, sicché l’impugnazione è respinta.
Norme richiamate
- Regolamento n. 1/58
- Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Decisione 2002/620/CE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 24 TFUE
- Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Limitazione linguistica nel concorso EPSO per amministratori nel settore dell’audit
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide in sede di impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16. La controversia riguarda la legittimità della limitazione della seconda lingua del concorso e della lingua di comunicazione con l’EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca.
Fatti e procedimento principale
Il bando controverso, pubblicato il 12 maggio 2016, prevedeva che i candidati dovessero indicare come lingua 1 una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’Unione, ma come lingua 2 soltanto francese, inglese o tedesco. Inoltre, anche la compilazione dell’atto di candidatura e talune comunicazioni con EPSO erano limitate a tali tre lingue. La Repubblica italiana ha impugnato il bando dinanzi al Tribunale; il Regno di Spagna è intervenuto a sostegno.
Il Tribunale ha annullato il bando ritenendo che la limitazione linguistica costituisse una disparità di trattamento fondata sulla lingua, non sufficientemente giustificata dall’interesse del servizio. Ha inoltre annullato la parte relativa alle lingue di comunicazione con EPSO.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama innanzitutto il regolamento n. 1/58 sul regime linguistico dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6. Richiama poi l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto, che vieta le discriminazioni fondate sulla lingua e ammette deroghe solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificate da obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.
Sono inoltre richiamati gli articoli 27, 28 e l’allegato III dello Statuto, nonché la decisione 2002/620/CE istitutiva dell’EPSO. Nel ragionamento compaiono anche l’articolo 47 della Carta, gli articoli 18, 24 e 22 TFUE/Carta, e, per il profilo processuale, gli articoli 256 e 58 dello Statuto della Corte, oltre agli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura.
Questioni esaminate dalla Corte
La Commissione articolava l’impugnazione in tre motivi principali:
- errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto e nell’individuazione dell’onere della prova;
- snaturamento di vari elementi di prova, tra cui comunicazioni interne, regolamento interno, manuali operativi, dati statistici e documenti della Corte dei conti;
- errore derivato dall’accoglimento del ricorso di primo grado anche quanto alla parte del bando relativa alle lingue di comunicazione.
Ragionamento della Corte sulla giustificazione della limitazione linguistica
La Corte ricorda che le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell’organizzazione dei propri servizi e nella definizione delle competenze richieste ai candidati, ma tale margine incontra il limite dell’articolo 1 quinquies dello Statuto. Di conseguenza, una limitazione linguistica è ammissibile solo se è oggettivamente giustificata, proporzionata e fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.
Spetta all’istituzione che introduce la limitazione dimostrare che essa risponde a reali esigenze del servizio e che le prove addotte sono idonee a sostenerla; il Tribunale deve verificare in concreto la fondatezza di tali elementi. La Corte approva il metodo seguito dal Tribunale, rilevando che esso non ha richiesto alla Commissione la prova di un uso esclusivo delle tre lingue in ogni servizio, ma soltanto una dimostrazione concreta del nesso tra quelle lingue e le funzioni dei posti messi a concorso.
Valutazione delle prove prodotte dalla Commissione
La Corte conferma che il Tribunale ha potuto ritenere insufficienti:
- la comunicazione SEC(2000) 2071/6 e i documenti interni collegati, perché riferiti alle procedure decisionali della Commissione e non alle funzioni specifiche dei futuri amministratori;
- i dati sul personale dell’audit, perché non dimostravano quali lingue fossero effettivamente indispensabili per il lavoro quotidiano;
- i documenti relativi alla Corte dei conti, perché attinenti soprattutto a traduzione e interpretazione nelle riunioni, non alle lingue di lavoro dei servizi;
- i dati statistici sulla diffusione delle lingue in Europa, perché non provavano che la limitazione fosse necessaria per avere candidati immediatamente operativi.
La Corte evidenzia che, al massimo, tali elementi potevano suggerire che l’inglese offrisse un certo vantaggio, ma non dimostravano lo stesso per il francese o il tedesco, né spiegavano perché altre lingue ufficiali dovessero essere escluse.
Snaturamento delle prove e controllo della Corte di legittimità
Quanto alle censure di snaturamento, la Corte le respinge quasi integralmente. Sottolinea che la Commissione, nella sostanza, chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in impugnazione salvo snaturamento manifesto. Il Tribunale non ha travisato il contenuto dei documenti interni né ha preteso l’esistenza di un atto formalmente vincolante come unica base possibile della limitazione; ha semplicemente verificato se gli atti e i dati prodotti fossero, nel loro complesso, idonei a giustificarla.
Decisione sulle lingue di comunicazione con EPSO
Il terzo motivo, relativo alla parte del bando che limitava le comunicazioni tra candidati ed EPSO a francese, inglese e tedesco, viene respinto perché fondato sulle stesse doglianze già esaminate e rigettate. La Corte conferma quindi l’annullamento disposto dal Tribunale anche su questo punto.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. Condanna la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Repubblica italiana; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- la limitazione delle lingue in un concorso UE è una deroga che deve essere rigorosamente giustificata;
- la necessità di assumere personale "immediatamente operativo" non può essere affermata in modo astratto o generico;
- le prassi interne dell’istituzione, per essere rilevanti, devono mostrare un nesso concreto con le funzioni da svolgere;
- in impugnazione la Corte non sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del Tribunale, salvo snaturamento manifesto.
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