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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-349/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2023. — HYA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58 – Articolo 15, paragrafo 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Prassi in base alla quale la decisione è redatta secondo un modello di testo prestabilito e privo di motivazione specifica – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione. — Causa C-349/21

Giurisprudenza europea62021CJ0349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il tema della motivazione delle autorizzazioni giudiziarie alle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un procedimento penale bulgaro. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE una prassi di motivazione per relationem, ma solo se i motivi della decisione siano ricostruibili in modo chiaro dalla richiesta del pubblico ministero e dall’autorizzazione giudiziaria, poi accessibile all’interessato. La seconda questione, sull’utilizzabilità probatoria delle intercettazioni, è rimasta assorbita.

Motivazione delle autorizzazioni giudiziarie di intercettazione telefonica nell’ambito di tecniche investigative speciali e compatibilità di una prassi di motivazione per relationem con la direttiva 2002/58 e la Carta

La questione giuridica

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, osti a una prassi nazionale per cui le decisioni giudiziarie che autorizzano l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di conversazioni telefoniche sono redatte con un testo standard senza motivazione specifica; e, in caso di risposta negativa, se il diritto dell’Unione osti all’utilizzo come prova delle intercettazioni autorizzate con tale decisione.

Principio di diritto

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, non osta a che le decisioni giudiziarie di autorizzazione all’impiego di tecniche investigative speciali siano redatte con un testo standard privo di motivazione specifica, purché la motivazione effettiva risulti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della decisione con la richiesta motivata e circostanziata del pubblico ministero, resa accessibile successivamente alla persona interessata. Se tale lettura incrociata non consente di comprendere i motivi concreti dell’autorizzazione, l’obbligo di motivazione non è rispettato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 4, punto 2, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 94, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/679
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, TUE

Motivazione delle autorizzazioni di intercettazione telefonica e direttiva 2002/58

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Spetsializiran nakazatelen sad bulgaro in un procedimento penale a carico di più imputati per partecipazione a un’organizzazione criminale. Il giudice nazionale chiedeva se fosse conforme al diritto dell’Unione una prassi per cui le decisioni di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, emesse a seguito di richieste dettagliatamente motivate del pubblico ministero, fossero redatte mediante un modello standard senza una motivazione specifica.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, il pubblico ministero specializzato aveva presentato più richieste di autorizzazione per intercettare e registrare conversazioni telefoniche di alcuni sospettati. Le richieste, secondo il giudice del rinvio, erano circostanziate: indicavano i fatti, gli elementi di prova, i numeri di telefono, il ruolo dei soggetti e l’impossibilità di ottenere le informazioni con altri mezzi.

Il presidente del tribunale aveva accolto le richieste lo stesso giorno, emettendo autorizzazioni che, secondo il giudice del rinvio, utilizzavano un testo prestabilito e non contenevano una motivazione concreta, ma solo il richiamo formale al rispetto della legge e l’indicazione del periodo di validità. Le conversazioni intercettate sono poi confluite nel fascicolo penale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto due questioni:

  • se l’uso di autorizzazioni standardizzate e non specificamente motivate fosse compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto con l’articolo 5, paragrafo 1, e il considerando 11 della direttiva;
  • in caso negativo, se il diritto dell’Unione ostasse all’uso come prova delle informazioni ottenute grazie a tali autorizzazioni.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, che tutela la riservatezza delle comunicazioni elettroniche;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, che consente restrizioni necessarie, opportune e proporzionate per finalità di sicurezza pubblica e prevenzione, indagine e perseguimento dei reati;
  • l’articolo 47, secondo comma, della Carta, che garantisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e implica un obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie;
  • il regolamento (UE) 2016/679, richiamato per la definizione di "trattamento" e per il coordinamento con la direttiva 2002/58.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal rilievo che la direttiva 2002/58 si applica solo se le tecniche investigative speciali in questione impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica obblighi di trattamento dei dati, come l’accesso o la trasmissione delle comunicazioni. Tale verifica è rimessa al giudice nazionale.

Nel merito, la Corte osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 consente restrizioni alla riservatezza delle comunicazioni solo se adottate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e dei diritti fondamentali della Carta. Poiché le condizioni procedurali che disciplinano l’accesso ai dati devono essere rispettose dell’articolo 47 della Carta, le decisioni giudiziarie che autorizzano misure invasive devono essere motivate.

Tuttavia, la Corte precisa che nel caso bulgaro la decisione di autorizzazione si inserisce in una procedura in cui la richiesta del pubblico ministero è già dettagliatamente motivata e contiene tutti gli elementi rilevanti. In tale contesto, una decisione redatta con un modello standard può comunque essere sufficiente se, di fatto, il giudice ha esaminato e fatto propri i motivi della richiesta.

La Corte formula però una condizione decisiva: l’interessato, una volta informato dell’intercettazione, e il giudice chiamato a controllarne la legittimità devono poter comprendere agevolmente e senza ambiguità, attraverso una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione, i motivi concreti della decisione e la durata dell’autorizzazione. Se ciò non è possibile, l’obbligo di motivazione non è rispettato.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza della Corte EDU, ma chiarisce che essa non impone una soluzione diversa nel caso di una motivazione per relationem quando la richiesta sia accessibile e sufficientemente dettagliata.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, non osta alla prassi nazionale descritta, a condizione che la motivazione risulti in modo chiaro e non ambiguo dalla combinazione tra autorizzazione e richiesta, e che quest’ultima sia resa accessibile dopo l’autorizzazione alla persona contro la quale le tecniche sono state autorizzate.

La seconda questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta fornita alla prima.

Come è indicizzato

Materietelecomunicazioniprotezione dei dati personalitutela della vita privataprocesso penaleintercettazioni e tecniche investigative speciali

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