Corte di giustizia, Sentenza C-393/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2023. — Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH contro Arik Air Limited e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 23, lettera c) – Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Circostanze eccezionali – Nozione. — Causa C-393/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo l'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, chiarendo che la sospensione dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione è ammessa solo in presenza di un rischio grave e irreparabile per il debitore. Esclude che il giudice dell'esecuzione possa riesaminare, anche solo incidentalmente, la fondatezza del ricorso pendente nello Stato d'origine. Inoltre precisa i rapporti tra le misure di limitazione, cauzione e sospensione e afferma che la sospensione dell'esecutività nello Stato d'origine vincola il giudice dell'esecuzione se viene prodotto il certificato previsto dall'articolo 6, paragrafo 2.
Titolo esecutivo europeo: nozione di "circostanze eccezionali" per sospendere l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione e effetti della sospensione dell'esecutività nello Stato d'origine.
La questione giuridica
Interpretazione dell'articolo 23, lettera c), del regolamento (CE) n. 805/2004: cosa debba intendersi per "circostanze eccezionali" che consentono di sospendere l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo; se rilevino le circostanze del ricorso pendente nello Stato membro d'origine; se possano applicarsi cumulativamente le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 23; e se, quando l'esecutività è sospesa nello Stato d'origine, il giudice dello Stato dell'esecuzione debba sospendere il procedimento esecutivo.
Principio di diritto
La nozione di "circostanze eccezionali" dell'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004 è autonoma e va interpretata restrittivamente: ricorre solo se la prosecuzione dell'esecuzione espone il debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave, impossibile o estremamente difficile da riparare in caso di successo del ricorso nello Stato d'origine; non comprende le sole vicende del giudizio pendente nello Stato d'origine né consente al giudice dell'esecuzione di valutarne la fondatezza. Le misure di cui all'articolo 23, lettere a) e b), possono cumularsi tra loro, ma non con la sospensione di cui alla lettera c). Se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato d'origine e il relativo certificato è prodotto nello Stato dell'esecuzione, quest'ultimo giudice è tenuto a sospendere l'esecuzione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 36, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 44, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 5 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 6 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 10 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 11 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 18 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 20 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 21 regolamento (CE) n. 805/2004
- Articolo 23 regolamento (CE) n. 805/2004
Titolo esecutivo europeo: sospensione dell'esecuzione e circostanze eccezionali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in una controversia tra Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH e Arik Air Limited sull'esecuzione in Lituania di un titolo esecutivo europeo rilasciato in Germania. La Corte chiarisce l'interpretazione del regolamento (CE) n. 805/2004, in particolare dell'articolo 23, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11.
Fatti e procedimento principale
Un giudice tedesco ha emesso nei confronti di Arik Air un'ingiunzione di pagamento per un credito vantato da Lufthansa e l'ha successivamente certificata come titolo esecutivo europeo. Lufthansa ha avviato l'esecuzione in Lituania. Arik Air ha contestato in Germania il certificato e la regolarità delle notifiche, chiedendo altresì in Lituania la sospensione del procedimento esecutivo in attesa della decisione del giudice tedesco.
Il giudice lituano si è trovato a dover stabilire:
- come interpretare la nozione di "circostanze eccezionali" dell'articolo 23, lettera c);
- se rilevino le circostanze del procedimento pendente nello Stato d'origine;
- se le misure previste dall'articolo 23 possano applicarsi cumulativamente;
- quale effetto produca nello Stato dell'esecuzione la sospensione dell'esecutività della decisione nello Stato d'origine.
Normativa rilevante
La Corte richiama il sistema del regolamento n. 805/2004, fondato sulla libera circolazione delle decisioni relative a crediti non contestati e sull'abolizione dell'exequatur. In particolare rilevano:
- l'articolo 5, che prevede il riconoscimento e l'esecuzione senza dichiarazione di esecutività;
- l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che richiede l'esecutività della decisione nello Stato d'origine;
- l'articolo 6, paragrafo 2, che impone il rilascio di un certificato quando l'esecutività sia sospesa o limitata;
- l'articolo 10, sulla rettifica o revoca del certificato;
- l'articolo 11, secondo cui il certificato produce effetti solo nei limiti dell'esecutività della decisione;
- l'articolo 20, che rinvia alla legge dello Stato membro dell'esecuzione per i procedimenti esecutivi, salve le disposizioni del regolamento;
- l'articolo 21, che disciplina il rifiuto dell'esecuzione;
- l'articolo 23, che consente limitazione, cauzione o sospensione dell'esecuzione.
La sentenza menziona anche il regolamento (UE) n. 1215/2012, ma la Corte chiarisce che la quinta questione va letta in realtà alla luce del regolamento n. 805/2004.
Ragionamento della Corte sull'articolo 23, lettera c)
La Corte afferma innanzitutto che la nozione di "circostanze eccezionali" è autonoma del diritto dell'Unione e va interpretata uniformemente. L'articolo 23 non rinvia al diritto nazionale per la definizione di tale nozione, e il rinvio dell'articolo 20 alla legge dello Stato dell'esecuzione non incide sulle condizioni speciali fissate dal capo IV del regolamento.
Sul piano letterale, il termine "eccezionali" impone un'interpretazione restrittiva, ma non limita la disposizione ai soli casi di forza maggiore. La sospensione dell'esecuzione è quindi possibile solo quando la prosecuzione dell'esecuzione esponga il debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave, impossibile o estremamente difficile da riparare se il ricorso nello Stato d'origine dovesse essere accolto.
La Corte esclude che il giudice dell'esecuzione possa valutare la fondatezza del ricorso pendente nello Stato d'origine, anche solo in via sommaria. Le circostanze rilevanti sono solo quelle che attengono al rischio concreto di pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'esecuzione, non quelle inerenti al merito del giudizio nello Stato d'origine.
Cumulo delle misure dell'articolo 23
Secondo la Corte, le misure previste dall'articolo 23, lettere a) e b), possono essere applicate insieme, perché entrambe mirano a consentire una prosecuzione dell'esecuzione in forma attenuata o subordinata a garanzia. Non è invece possibile cumulare la sospensione di cui alla lettera c) con la limitazione o con la cauzione, poiché la sospensione paralizza il procedimento esecutivo e si pone logicamente in alternativa alle altre misure.
Effetti della sospensione dell'esecutività nello Stato d'origine
La Corte interpreta la quinta questione come riferita all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l'articolo 11. Poiché il certificato di titolo esecutivo europeo produce effetti solo nei limiti dell'esecutività della decisione, se quest'ultima è sospesa nello Stato d'origine il titolo non può produrre effetti giuridici esecutivi.
Di conseguenza, se il certificato attestante la sospensione dell'esecutività viene presentato al giudice dello Stato dell'esecuzione, quest'ultimo è tenuto a sospendere il procedimento esecutivo avviato nel proprio Stato.
Dispositivo
La Corte enuncia tre principi operativi:
- l'articolo 23, lettera c), riguarda solo situazioni di rischio reale di danno grave e non le vicende del ricorso pendente nello Stato d'origine;
- l'articolo 23 consente il cumulo delle misure di limitazione e garanzia, ma non il loro cumulo con la sospensione;
- l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, impone la sospensione dell'esecuzione nello Stato dell'esecuzione quando l'esecutività sia stata sospesa nello Stato d'origine e sia prodotto il relativo certificato.
Principio affermato
La sentenza conferma la centralità del principio di reciproca fiducia, ma ne delimita l'applicazione: il giudice dell'esecuzione non può trasformarsi in un giudice del merito del titolo esecutivo europeo. La sospensione dell'esecuzione è una misura eccezionale, fondata su un pericolo concreto e grave per il debitore, mentre la sospensione dell'esecutività disposta nello Stato d'origine opera automaticamente, tramite il certificato previsto dal regolamento, nello Stato dell'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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