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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17697/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva escluso la loro costituzione di parte civile ritenendoli decaduti in base al nuovo testo dell'art. 79 cod. proc. pen. (d.lgs. 150/2022). Il ricorso denunciava che il Tribunale aveva applicato la novella normativa nonostante, per effetto della disposizione transitoria (art. 85‑bis d.lgs. 150/2022), nel procedimento in esame l'udienza preliminare si era già conclusa (rinvio a giudizio del 10/05/2022) e quindi dovesse trovare applicazione il previgente testo dell'art. 79; l'applicazione del nuovo testo aveva ingiustificatamente precluso ai ricorrenti la partecipazione al processo come parti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato per abnormità funzionale dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale ha applicato il nuovo art. 79 in un procedimento nel quale, alla data del 30/12/2022, gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti erano già stati ultimati, sicché doveva operare la disciplina previgente (ai sensi dell'art. 85‑bis d.lgs. 150/2022). L'applicazione del nuovo testo ha determinato una stasi e l'impossibilità di instaurare il contraddittorio con i ricorrenti. La Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 79 cod. proc. pen. (testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    la costituzione di parte civile possa avvenire "per l'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554‑bis, comma 2"

    La Corte ha ritenuto che questo nuovo testo fissi termini perentori tali da escludere la costituzione di parte civile oltre i casi indicati, ma la sua applicazione è limitata ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore, gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati.

  • art. 79 cod. proc. pen. (testo previgente)

    la costituzione di parte civile potesse avvenire "per l'udienza preliminare e successivamente", fino a quando non fossero stati "compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484"

    Il testo previgente consentiva una più ampia possibilità di costituzione di parte civile anche successivamente all'udienza preliminare, e doveva continuare ad applicarsi nei procedimenti nei quali, alla data del 30/12/2022, gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti erano già stati ultimati.

  • art. 85‑bis d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)

    il nuovo testo dell'art. 79 cod. proc. pen. non debba essere applicato nei procedimenti nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, "sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare" e che in tali casi continuino ad applicarsi le disposizioni dell'art. 79 nel testo previgente

    La Corte ha interpretato la norma transitoria come esclusiva: se, alla data di entrata in vigore della novella, l'udienza preliminare era già conclusa con gli accertamenti sulla costituzione delle parti ultimati, deve applicarsi il previgente regime e non il nuovo art. 79.

Massime di principio

  • Verificare sempre se, per il procedimento concreto, opera una disposizione transitoria che mantiene in vita la disciplina previgente alla data di entrata in vigore della novella: se l'udienza preliminare era conclusa e gli accertamenti sulla costituzione delle parti erano ultimati alla data di entrata in vigore, si applica il testo previgente dell'art. 79.
  • Un'ordinanza che escluda la costituzione di parte civile è di regola non impugnabile, ma può essere rimessa in cassazione quando presenti abnormità (strutturale o funzionale): ad es., applicazione di una norma non operativa per quel procedimento o esercizio del potere oltre i limiti consentiti.
  • L'abnormità funzionale sussiste quando il giudice, pur esercitando un potere previsto dalla legge, lo applica in una situazione processuale incompatibile con la norma (es.: applicazione di disciplina novativa non applicabile per effetto di norme transitorie), con conseguente preclusione ingiustificata della partecipazione al processo.
  • Se è stato fatto un errore di applicazione della norma transitoria che pregiudica l'esercizio del contraddittorio o la partecipazione come parte civile, il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e la restituzione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
  • In presenza di termini a "pena di decadenza" introdotti da una novella, è essenziale determinare quale regime (nuovo o previgente) sia operativo nel procedimento concreto; l'erronea qualificazione temporale comporta conseguenze sostanziali per i diritti delle parti.

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