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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona n. 397/2024 , depositata e resa pubblica il 16.08.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 759/224, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.11.2025

Giustizia amministrativa202500887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, recante il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e la condanna al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, divenuta irrevocabile e notificata all'amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stato altresì richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari o avvalendosi di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. Ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo non sussistenti particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e considerando sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La richiesta di indennizzo è stata rigettata perché non erano ravvisabili particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la nomina del commissario ad acta è stata considerata misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, quando previsto, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato e in assenza di contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, salve le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo accertamento dell'inottemperanza: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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