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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30610/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà della committente. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 55.200,00 quale corrispettivo dei lavori; la committente propose opposizione contestando la debenza del saldo e domandando, a sua volta, il risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere eseguite. In primo grado l'opposizione fu accolta, il decreto revocato e l'appaltatrice condannata al risarcimento; in appello la decisione fu riformata con condanna dell'appaltatrice al pagamento, al netto della compensazione, della minor somma di € 32.076,74. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme su CTU e motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto risposte adeguate ai rilievi contro la consulenza tecnica; (2) violazione delle norme sulla consulenza e omesso esame di fatto decisivo, per l'asserito uso di criteri valutativi non uniformi e incoerenti da parte del CTU; (3) violazione delle norme sull'appello e sulla liquidazione equitativa del danno, per avere ritenuto generica la contestazione della sussistenza del danno statico all'edificio; (4) violazione delle norme sull'appalto e sul diritto di difesa, per avere riconosciuto il risarcimento pur senza accogliere domande di risoluzione, assumendo che il contratto fosse cessato/risolto; (5) violazione delle norme sulle prove e sull'onere probatorio e omesso esame, per avere la Corte ritenuto non provato il contenuto di un accordo del 14.4.2012 senza considerare le richieste di prova orale delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, mentre il quinto è stato esaminato e ritenuto infondato. La decisione di merito è stata confermata perché il giudice d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di appalto: l'appaltatore, gravato da diligenza qualificata, deve verificare l'adeguatezza e la praticabilità dell'intervento e segnalare al committente le carenze progettuali ed esecutive; inoltre, il diritto al risarcimento del danno per vizi dell'opera può sussistere anche se la risoluzione del contratto non è stata pronunciata, poiché l'azione risarcitoria è autonoma rispetto a quella risolutoria. Quanto all'accordo del 14.4.2012, la Corte ha escluso l'omesso esame, rilevando che il contenuto dell'accordo era irrilevante ai fini della decisione, poiché nessuna parte lo aveva posto a fondamento delle domande, e ha altresì evidenziato il difetto di specificità del motivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato quale parametro processuale in tema di consulenza tecnica e valutazione della CTU.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato quale parametro processuale in tema di consulenza tecnica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso ma ritenuto non fondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di valutazione della prova e onere di contestazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica e alla motivazione dell'elaborato peritale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato con riferimento alla liquidazione del danno in via equitativa.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza e al vizio denunciato.

  • art. 1453 c.c.

    La Corte ribadisce che l'azione risarcitoria per inadempimento è autonoma e non richiede necessariamente l'accoglimento della domanda di risoluzione.

  • art. 1662 c.c.

    Richiamato tra le norme sull'appalto in relazione ai controlli e alle verifiche dell'esecuzione dell'opera.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato in tema di vizi e difformità dell'opera appaltata.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato in tema di rimedi per vizi dell'opera e risarcimento del danno.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alle richieste istruttorie e al thema probandum.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica e alla gestione delle contestazioni alla CTU.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato più volte in relazione alla specificità dei motivi di appello e di ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma che delimita i vizi denunciabili in cassazione, nei numeri 3, 4 e 5.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La Corte lo indica come fondamento della diligenza qualificata dell'appaltatore, tenuto a eseguire l'opera a regola d'arte e a segnalare carenze del progetto o delle indicazioni ricevute.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato ritenuto infondato o non specifico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.: deve verificare l'adeguatezza tecnica e la praticabilità dell'intervento e segnalare al committente eventuali carenze o errori del progetto o delle indicazioni ricevute; risponde dei vizi dell'opera anche quando abbia eseguito fedelmente un progetto altrui, salvo che sia ridotto a mero esecutore vincolato da istruzioni insistite e consapevoli del committente.
  • Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per scarsa importanza dell'inadempimento non esclude automaticamente il diritto al risarcimento del danno: un inadempimento non abbastanza grave da sciogliere il vincolo può comunque aver prodotto un pregiudizio risarcibile.
  • L'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è autonoma rispetto all'azione di risoluzione e può essere accolta anche quando la risoluzione non sia pronunciata, in forza dell'art. 1453 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione decisiva della sentenza impugnata e non può risolversi in una mera contrapposizione tra una lettura alternativa delle prove e quella adottata dal giudice di merito.
  • La valutazione delle prove, della CTU e della credibilità degli elementi istruttori è riservata al giudice di merito, che non deve confutare analiticamente ogni rilievo difensivo, purché esponga le ragioni del proprio convincimento in modo non apparente e non manifestamente illogico.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile o comunque carente di specificità se non indica con precisione il fatto decisivo, il passaggio motivazionale censurato o il capitolato di prova asseritamente trascurato, oppure se deduce un'omissione rispetto a circostanze che la sentenza ha in realtà esaminato e ritenuto irrilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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