Sentenza n. 159/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3775/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3775/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla Carta Docente, del valore annuo di 500 euro, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, ed era stato ordinato al Ministero di emettere la Carta e accreditare l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione e che il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in 189 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza del giudicato e dell'inadempimento dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento del diritto alla Carta Docente, di importo annuo pari a 500 euro, destinata all'aggiornamento e alla formazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine il cui inutile decorso, decorrente dalla notificazione del titolo, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla gratuità dell'incarico del commissario ad acta è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001; l'attività del dirigente ministeriale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamata quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo quando siano provati il passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, con attivazione su istanza della parte interessata e assegnazione di un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La previsione della gratuità dell'incarico del commissario ad acta contenuta nell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti del proprio incarico esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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