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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7681/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per il reato di illegale detenzione di esplosivo (68 detonatori metallici rinvenuti il 3/12/2021 durante una perquisizione nell'abitazione dove Ubaldo si era rifugiato). L'imputato ha dedotto: (1) insufficiente e viziata motivazione sulla riconducibilità del materiale all'imputato, rilevando che gli oggetti erano nascosti in un mobile dell'abitazione e potevano appartenere al proprietario; (2) errore nel diniego del riconoscimento della continuazione con una rapina precedente (12/11/2021), per presunta unicità del disegno criminoso; (3) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto corretta e coerente la valutazione del giudice di merito circa la riconducibilità dei detonatori all'imputato (sulla base della collocazione del rinvenimento, della tipologia degli oggetti e della inattendibilità della versione del proprietario dell'immobile), ha confermato il diniego della continuazione per mancata prova dell'identità del disegno criminoso e ha dichiarato irrilevante in questa sede la rivalutazione delle circostanze attenuanti, spettando ciò al giudice di merito. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    richiamata come principio sulle regole di giudizio e motivazione; la Cassazione sottolinea che il controllo di legittimità esamina la motivazione del giudice di merito secondo i canoni di completezza e coerenza, non sostituendosi al giudizio di fatto

  • art. 533 cod. proc. pen.

    "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    utilizzato come parametro generale per valutare la capacità dimostrativa della sentenza: la Cassazione verifica la consistenza logica della motivazione ma non rientra nel merito per operare una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 132 cod. pen.

    norma richiamata in tema di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Cassazione ritiene tale esercizio non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche rientri nella discrezionalità di merito e non sia sindacabile in Cassazione senza specifici e gravi vizi motivazionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la pena a euro 3.000

Massime di principio

  • In sede di Cassazione si verifica la legittimità e la coerenza della motivazione del giudice di merito, non si rifà il giudizio di fatto: questioni probatorie non risolte dai giudici di merito difficilmente ottengono accoglimento se la motivazione è logica e completa
  • L'inverosimiglianza della versione difensiva e la coerenza globale degli elementi di prova (luogo e modalità del rinvenimento, natura degli oggetti, testimonianze) possono giustificare la riconducibilità del materiale all'imputato senza bisogno di prova diretta
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare l'identità del disegno criminoso: mera connessione temporale o l'idea astratta di uno stesso progetto non è sufficiente se manca prova di strumentalità o identità degli strumenti di offesa
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e della misura della pena è in larga parte rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica
  • Ricorsi generici o che mirano semplicemente a una diversa valutazione del merito sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente

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